CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22523 depositata l’ 8 agosto 2024
Licenziamento – Abuso delle ore di permesso – Assistenza al familiare bisognoso – Permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104 del 1992 – Esigenze funzionali alle ore di permesso richieste – Principi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Bologna, confermando la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da I. s.p.a., con lettera del 27.3.2019, a M.G. per abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
2. La Corte di appello, ha, in sintesi, osservato, che non poteva ritenersi raggiunta la prova dell’abuso dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 fruiti in quattro giornate lavorative risultando – dalla relazione dell’agenzia investigativa (incaricata dal datore di lavoro) nonché dalle prove testimoniali – che il lavoratore aveva utilizzato la gran parte delle ore coincidenti con l’orario di lavoro (e talvolta anche altre ore della stessa giornata) nell’assistenza al familiare bisognoso e dovendo ritenere irrilevante il parziale e piccolo discostamento tra l’orario dei permessi e il tempo dedicato all’assistenza (in quanto le esigenze di accudimento/assistenza/cura del disabile sono prioritarie e non possono essere “piegate” per renderle funzionali ai permessi).
3. Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a tre motivi. Il lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso principale si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, avendo, la Corte territoriale, affermato che non vi è necessità di una perfetta coincidenza tra l’orario dei permessi e quello in cui l’assistenza o la cura vengano profuse, diversamente dall’orientamento consolidato della Suprema Corte che richiede la diretta correlazione tra orario dei permessi e orario di assistenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., 2697 e 2712 cod.civ., avendo, la Corte di appello, utilizzato deposizioni testimoniali de relato (il teste G., riguardo a fatti riferiti dal G.) favorevoli allo stesso lavoratore e, dunque, sforniti di efficacia probatoria con riguardo alla dedotta attività assistenziale (catalogazione delle bollette della zia assistita) svolta, per meno di 2 ore (su un turno orario di lavoro pari a 8 ore) nella giornata del 4 marzo 2019.
3. Con il terzo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., violazione dell’art. 18, commi 4 e 5, della legge n. 300 del 1970 gli artt. 2106 e 2119 cod.civ., avendo, la Corte territoriale, ritenuto insussistente la condotta di abuso dei permessi (contestata dalla società), affermando erroneamente che la maggior parte del tempo del permesso era stata dedicata ad attività assistenziale.
4. Il ricorso è, per una parte inammissibile e, per altra parte, infondato.
5. Secondo l’orientamento di questa Corte, il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che non si avvalga del permesso previsto dal citato art. 33, in coerenza con la funzione dello stesso, ossia l’assistenza del familiare disabile, integra un abuso del diritto in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente (oltre ad integrare, nei confronti dell’Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un’indebita percezione dell’indennità ed uno sviamento dell’intervento assistenziale. Cfr., da ultimo, Cass. nn. 6469 e 11999 del 2024; Cass. nn. 30462, 7306 del 2023; Cass. nn. 25290, 16973 del 2022).
6. Questa Corte ha precisato come il permesso di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 33, sia riconosciuto al lavoratore in ragione dell’assistenza al disabile e in relazione causale diretta con essa, senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per detta assistenza;
ne consegue che il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari (Cass. n. 11999 del 2024; Cass. n. 25290 del 2022; Cass. n. 23434 del 2020; Cass. n. 1394 del 2020; Cass. n. 21529 del 2019; Cass. n. 8310 del 2019; Cass. n. 17968 del 2016; n. 19217 del 2016; n. 8784 del 2015).
7. Invero, in base alla ratio della legge n. 104 del 1992, art. 33, comma 3, che è quella di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzino in ambito familiare” (v. Corte Cost., sentenze n. 19 del 2009 e n. 158 del 2007) è necessario che l’assenza dal lavoro si ponga in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile; questa può essere prestata con modalità e forme diverse, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere, purché nell’interesse del familiare assistito (cfr. Cass. Ord. n. 23891 del 2018) e senza che sia necessaria una esatta coincidenza con l’orario di lavoro al quale i permessi sopperiscono (posto che, come Cass. n. 25290 del 2022, Cass. n. 8306 del 2023, e Cass. n. 12679 del 2024, sottolineano, la norma delinea “permessi giornalieri (tre al mese), e non su base oraria o cronometrica”). Considerato che questo istituto consente di realizzare i valori di rilievo costituzionale di cui agli artt. 2 e 32 Cost. nonché i principi di solidarietà interpersonale ed intergenerazionale, l’esistenza di un diretto e rigoroso nesso causale tra la fruizione del permesso e l’assistenza alla persona disabile è elemento essenziale della fattispecie di cui all’art. 33, comma 3 cit., elemento che va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione col permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall’obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, ”senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all’assistenza in relazione all’orario di lavoro, purché risulti non solo non tradita (secondo forme di abuso del diritto) ma ampiamente soddisfatta, in base ad una valutazione necessariamente rimessa al giudice di merito, la finalità del beneficio che l’ordinamento riconosce al lavoratore in funzione della prestazione di assistenza e in attuazione dei superiori valori di solidarietà sopra richiamati” (Cass. n. 7306 del 2023).
8. Infine, questa Corte ha precisato che ove la prestazione di assistenza sia effettuata in un luogo diverso da quello di residenza della persona protetta grava sul lavoratore la relativa prova (Cass. n. 30462 del 2023; Cass. n. 11999 del 2024).
9. La verifica in concreto, sulla base dell’accertamento in fatto della condotta tenuta dal lavoratore in costanza di beneficio, dell’esercizio con modalità abusive difformi da quelle richieste dalla natura e dalla finalità per cui il congedo è consentito appartiene alla competenza ed all’apprezzamento del giudice di merito (in termini: Cass. n. 509 del 2018; v. anche Cass. n. 29062 del 2017; Cass. n. 30676 del 2018; Cass. n. 21529 del 2019), sicché la pretesa di un sindacato di legittimità sul punto esorbita dai poteri di questa Corte (ancora di recente: Cass. n. 25290 del 2022; Cass. n. 8306 del 2023; Cass. n. 17993 del 2023; Cass. n. 6469 del 2024);
10. La sentenza è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in tema di condotte abusive di lavoratori che fruiscano di sospensioni autorizzate del rapporto per l’assistenza o la cura di soggetti protetti, avendo accertato, con valutazione insindacabile in questa sede di legittimità (e conseguente inammissibilità ove si risolve in una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito), che la maggior parte dell’arco orario delle giornate lavorative ove il G. ha fruito dei permessi è stata dedicata all’assistenza e all’accudimento della zia o, comunque, ad attività anche indirettamente collegabili all’assistenza.
11. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
12. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.