CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22556 depositata il 4 agosto 2025
Licenziamento – Impugnativa – Consiglio di disciplina – Violazione di carattere formale/procedurale parziale – Sanzione indennitaria – Diritto alla difesa – Diritto del lavoratore alla reintegrazione
Rilevato che
1. la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 di impugnativa del licenziamento intimato il 3 agosto 2019 a M.S. dall’A.N.M. Spa, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto risolto il rapporto di lavoro, con applicazione della sola sanzione indennitaria prevista dal comma 6 dell’art. 18 St. lav. novellato dalla legge richiamata;
2. la Corte, per quanto qui ancora rileva, pur confermando la perdurante vigenza del R.D. n. 148 del 1931 recante la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ha affermato che “la mancata nomina del Consiglio di disciplina da parte della Regione Campania non potrebbe comportare […] l’invocata nullità (cd. di protezione) dell’intero procedimento disciplinare”, giungendo alla conclusione che “la mancanza della fase (solo eventuale) della convocazione dinanzi al Consiglio di Disciplina non configurava una violazione sostanziale del diritto del lavoratore alla propria difesa in sede disciplinare, configurando, piuttosto, una violazione di carattere formale/procedurale parziale, sanzionabile ai sensi dell’art. 18, comma 6, l. n. 300/70, come modificato dall’art. 1 l. n. 92/12”;
3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso il lavoratore con due motivi; ha resistito la società con controricorso, contenente impugnazione incidentale affidata ad un motivo;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
1. i motivi di ricorso principale del S. possono essere sintetizzati come segue;
2.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 e ss. del R.D. n. 148 del 1931 e degli artt. 2106 c.c. e 7 l. n. 300 del 1970, nonché vizi motivazionali, criticando diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto che “la mancata consegna della relazione stilata dai funzionari al dipendente e la mancata convocazione del consiglio di disciplina”, nonostante la richiesta del lavoratore, concretasse una mera violazione di carattere procedurale meritevole di una debole tutela indennitaria;
2.2. il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 257 c.p.c. e dell’art. 33 della l. n. 104 del 1992, in ordine alla “efficacia probatoria della relazione investigativa” e al “mancato assolvimento dell’nere probatorio”;
2. con l’unico motivo di ricorso incidentale la società eccepisce, in contrapposizione con la prima censura di parte avversa, la “inapplicabilità del comma 6, art. 18, l. n. 300/1970, per avvenuta implicita abrogazione dei consigli di disciplina/insussistenza della violazione delle disposizioni del R.D. n. 148/1931”;
3. il primo motivo di ricorso principale, da esaminarsi in connessione con l’impugnazione incidentale della società, è fondato;
infatti, è reiteratamente ribadito il principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui: “In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. di ‘protezione’, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970” (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; di recente, in termini, ancora Cass. n. 23997 del 2024, che richiama Cass. nn. 2782, 2793, 2858 e 2859 del 2024; da ultimo, sulla perdurante vigenza della disciplina in materia di consigli di disciplina v. Cass. n. 532 del 2025; sentenze alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
tale assunto è stato di recente ribadito anche avuto riguardo alla disciplina del cd. “Jobs Act”, in seguito all’intervento del Giudice delle leggi, statuendo: “Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale – alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione” (Cass. n. 604 del 2025);
4. pertanto, all’accoglimento del primo motivo del ricorso del lavoratore consegue sia l’assorbimento del secondo mezzo, in quanto l’interesse di chi ricorre è già interamente soddisfatto dalla fondatezza del primo mezzo di gravame, sia il rigetto del ricorso incidentale dell’A.N.M.;
quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Articoli correlati
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10715 depositata il 24 maggio 2016 – Il divieto di concorrenza, previsto dall’art. 2301 c.c. con riguardo ai soci di società in nome collettivo, è applicabile nei confronti dei soli soci accomandatari di società in accomandita semplice
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 10715 depositata il 24 maggio 2016 SOCIETÀ DI PERSONE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO -...
Leggi il saggio →CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25286 – Il giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto, come nella specie, da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 agosto 2022, n. 25286 Licenziamento disciplinare - Assenza dal servizio - Certificazione medica -...
Leggi il saggio →CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25987 depositata il 6 settembre 2023 – Il licenziamento per giusta causa, irrogato per una condotta tenuta dal dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro e ritenuta dal datore di lavoro tanto scorretta da minare il vincolo fiduciario, è un licenziamento ontologicamente disciplinare, a prescindere dalla sua inclusione tra le misure disciplinari dello specifico regime del rapporto, e deve essere assoggettato, quindi, alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma dell’art. 7 Stat. lav. circa la contestazione dell’addebito e il diritto di difesa
CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 25987 depositata il 6 settembre 2023 Lavoro - Illegittimità licenziamento - Riassunzione - Corresponsione...
Leggi il saggio →CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 13184 depositata il 14 maggio 2024 – Nel giudizio di cassazione, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 13184 depositata il 14 maggio 2024 Licenziamento disciplinare - Assenza dal lavoro -...
Leggi il saggio →CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20537 depositata il 21 luglio 2025 – Il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa
CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20537 depositata il 21 luglio 2025 Licenziamento disciplinare - Indennità risarcitoria - Attività...
Leggi il saggio →