CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22595 depositata il 9 agosto 2024

Lavoro – Accesso anticipato alla pensione – Certificazione dell’esposizione all’amianto – Diritto al conseguimento dei benefici previdenziali – Requisiti contributivi – Rigetto

Rilevato che

1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi che in parziale accoglimento della domanda di V.R. aveva riconosciuto la maggiorazione contributiva di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 applicando il coefficiente di contribuzione dell’ 1,25 introdotto dall’art. 47 del d.l. 30.9.2003 n. 269, convertito con la legge n. 326 del 2003, invece che quello più favorevole dell’1,50 originariamente previsto e chiesto.

1.1. Il giudice di appello ha ritenuto che la disposizione più favorevole di cui alla legge n. 257 del 1992 trovasse applicazione a tutti coloro che alla data del 2.10.2003 avessero maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per ottenere la prestazione pensionistica, anche se non ancora richiesta. Ha ricordato che con l’art. 3 comma 122 della legge 24.12.2003 n. 350 era stato chiarito che la disciplina più favorevole si applicava anche a coloro che prima del 2.10.2003 avessero ottenuto o anche solo chiesto all’INAIL la certificazione dell’esposizione all’amianto e che tuttavia, quando come nella specie la certificazione sia stata chiesta dopo tale data, (esattamente il 9 giugno 2005), trovava applicazione la disciplina meno favorevole prevista dall’art. 47 citato.

Inoltre, ha sottolineato che la centrale termoelettrica E. di Brindisi, presso la quale il lavoratore prestava servizio, non rientrava tra quelle indicate negli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro (il c.d. Protocollo G.).

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.R. con un unico motivo al quale l’INPS ha resistito con tempestivo controricorso.

Ritenuto che

3. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione della legge n. 247 del 2007 e del successivo decreto di attuazione, D.M. n. 110 del 2008 in relazione all’ art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e si deduce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non applicabile il coefficiente dell’1,50 % ai fini dell’accesso anticipato alla pensione.

3.1. Ad avviso del ricorrente la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che nel 2007 erano intervenute disposizioni che avevano esteso i benefici di cui all’art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 in favore dei titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore il 1.1.2008 e che avevano svolto attività con esposizione all’amianto in aziende interessate da atti di indirizza emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

3.2. Sostiene di aver provato di aver presentato domanda all’INAIL il 9.6.2005 e che, successivamente, il 27.4.2009, aveva chiesto all’INAIL il riesame.

3.3. Rileva che l’esposizione era stata provata dall’atto di indirizzo c.d. G., applicabile anche al ricorrente in servizio presso la centrale termoelettrica dell’E. di Brindisi ed inoltre che al suo caso trovava applicazione la disciplina del 2007 atteso che in data 15 giugno 2005 era stato chiesto il riconoscimento dell’esposizione.

4. Il ricorso è infondato.

4.1. Questa Corte, con orientamento che deve essere confermato, ha ritenuto che in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto, l’art. 3 comma 132 della legge n. 350 del 2003, che, in riferimento alla disciplina introdotta dall’art. 47, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. nella legge n. 326 del 2003, ha fatto salva l’applicabilità della precedente normativa di cui all’art. 13 della legge n. 257 del 1992, va interpretato nel senso che per maturazione, alla data del 2 ottobre 2003, del diritto al conseguimento dei benefici previdenziali ivi previsto, si intende il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base del beneficio di cui al suindicato art. 13.

La clausola di salvezza concerne quindi tutti gli assicurati che a quella data abbiano maturato il diritto a pensione, seppure per effetto della rivalutazione contributiva prevista dall’articolo da ultimo citato(cfr. Cass. 19/12/2018 n. 32282) ed a quella data deve essere stata presentata la domanda all’INAIL per la certificazione dell’esposizione all’amianto (cfr. Cass. 24/01/2022 n. 2007).

4.2. Nel caso in esame la Corte di appello, uniformandosi ai principi sopra esposti, ha accertato che alla data del 2.10.2003 il ricorrente non aveva maturato i requisiti della pensione neppure per effetto dell’applicazione dei benefici ed inoltre a quella data non aveva neppure presentato domanda di certificazione dell’esposizione all’INAIL. (domanda del 9 giugno 2005).

 Inoltre, con accertamento di fatto in questa sede incensurabile, la Corte di merito ha verificato che la centrale termoelettrica E. di Brindisi presso cui aveva lavorato il ricorrente non rientrava tra quelle indicate negli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro e comunque la certificazione dell’Inail concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro, rileva come mezzo di prova ai fini del beneficio e non anche per procrastinare l’applicazione del più favorevole regime di rivalutazione.

5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 3000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.