CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22710 depositata il 12 agosto 2024

Lavoro – Differenze retributive – Regolarizzazione sul piano contributivo – TFR – Rigetto

Rilevato che

 Con sentenza del 6 dicembre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da R.F. e A.M. nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente ad oggetto il riconoscimento in favore degli istanti, trasferiti dal Servizio Centrale di Segreteria C., struttura incardinata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri –Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica presso la quale andavano ad assumere incarichi dirigenziali espletati fino alla cessazione del rapporto, delle differenze retributive maturate a titolo di retribuzione di posizione quota variabile e di retribuzione di risultato percepite in misura inferiore a quella prevista dal CCNL per il personale dirigente dell’area VIII (Presidenza del Consiglio del Ministri) del 13.4.2006, cui rinviava il contratto individuale, con condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento delle somme dettagliatamente indicate negli allegati conteggi, alla regolarizzazione sul piano contributivo ed al versamento delle differenze sul TFR;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto corretta e comunque non adeguatamente censurata la valutazione del primo giudice circa la prevalenza sulla normativa generale di cui al d.lgs. n. 165/2001 della disciplina speciale dettata dal d.l. n. 181/2006, conv. con modif. nella l. n. 233/2006, in quanto relativa alla specifica materia del riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e comunque successiva al predetto decreto legislativo, e, pertanto, la mancata applicazione del CCNL di comparto legittimata dalla peculiarità delle condizioni ivi poste con riguardo al passaggio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, date dall’inserimento in un ruolo provvisorio mirato appunto a tenere separate le posizioni professionali del personale trasferite da quelle del personale già appartenente ai ruoli organici della Presidenza del Consiglio al fine di ottemperare all’obbligo dell’ “invarianza” della spesa nonché al divieto di revisione dei trattamenti economici complessivi;

– che per la cassazione di tale decisione ricorrono il F. ed il M., affidando l’impugnazione a sei motivi, cui resiste, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

– che entrambe le parti hanno poi presentato memoria;

Considerato che

 Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. o, in subordine, dell’art. 434 c.p.c., deducono la nullità della sentenza impugnata “per la irrisolvibile contraddittorietà della motivazione” per aver la Corte territoriale pronunziato sulla base della ritenuta genericità delle doglianze in ordine alla prevalenza sul d.lgs. n. 165/2001 del d.l. n. 181/2006 affermata dal primo giudice, nel contempo, di contro, riconoscendo essere stata in sede di gravame a riguardo sollevata dagli odierni ricorrenti una censura dichiarata in quanto adeguata pienamente ammissibile;

– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. anche in relazione all’art. 1, comma 23, d.l. n. 181/2006, i ricorrenti imputano alla Corte territoriale l’omessa pronunzia, con conseguente nullità della sentenza impugnata in ordine alla riferibilità della disciplina di cui al d.l. n. 181/2006 esclusivamente alla fase transitoria della riorganizzazione antecedente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’art. 1, comma 23, d.l. n. 181/2006, secondo quanto si desumerebbe dal DPCM 31.1.2007 che all’art. 4 prevedeva per il personale trasferito la permanenza alle dipendenze degli originari uffici con il trattamento giuridico ed economico in godimento;

– che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 2, 10, 23, 25 e 25 bis d.l. n. 181/2006 anche in relazione agli artt. 3, comma 2, 36, 81 e 97 Cost., i ricorrenti lamentano a carico della Corte territoriale l’erronea interpretazione dell’invocata normativa che assumono in contrasto con i principi costituzionali nel momento in cui legittimano una definitiva disparità di trattamento tra dipendenti pubblici che svolgono le medesime funzioni;

– che, con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 25 e 25 bis d.l. n. 181/2006, in relazione agli artt. 2, 19, 24, 31 e 45 d.lgs. n. 165/2001 nonché degli artt. 1 e 48 CCNL area VIII della dirigenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 3, commi 1, lett. b) e 2 l. n. 20/1994, lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale circa il carattere di specialità della normativa di cui al d.l. n. 181/2006 che, non recando alcuna disposizione in ordine al trattamento del personale, non derogherebbe alle regole generali del T.U. sul pubblico impiego;

– che, nel quinto motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 d.lgs. n. 165/2001  e 54 e 57 CCNL è prospettata in relazione al travisamento da parte della Corte territoriale della censura incentrata sul rilievo secondo cui il trasferimento sarebbe risultato ininfluente ai fini della spettanza del trattamento accessorio, in quanto, ai sensi dell’invocata disciplina di legge e di contratto, gli emolumenti accessori come quelli oggetto della domanda giudiziale sono correlati alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità;

– che, con il sesto motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 55 e 57 e 58 CCNL area VIII dirigenza Presidenza del Consiglio 13.4.2006 e degli artt. 28 e 29 e 31 e 32 CCNL area VIII 4.10.2010 nonché degli artt. 115,116 e 416 c.p.c. e 2697 c.c., imputano alla Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del rilievo circa la carenza di allegazioni in ordine all’entità delle risorse disponibili nel Fondo diretto a remunerare le voci retributive richieste ed al numero dei dirigenti tra cui ripartirle, ciò derivando da una erronea interpretazione delle relative norme contrattuali, viceversa sufficientemente specifiche;

– che tutti gli esposti motivi i quali, in quanto strettamente connessi – per essere la complessiva impugnazione incentrata sulla confutazione di una interpretazione del d.l. n. 181/2006 quale disciplina speciale recante una peculiare regolamentazione del trattamento giuridico ed economico del personale trasferito alle dipendenze della Presidenza del Consiglio in vista del riordino delle attribuzioni della medesima – possono esser qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati stante la coerenza dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale con il principio di diritto enunciato da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 11677 dell’11.4.2022, secondo cui “I commi 25 e 25 bis dell’art. 1 del d. l. n. 181/2006, conv. con modif. in l. n. 233/2006, non rimettono ad eventuali meccanismi di compensazione la copertura della possibile maggiore spesa per la revisione dei trattamenti economici in atto conseguente al riordino delle funzioni, ma la escludono, stabilendo che ai dipendenti trasferiti continua ad applicarsi la contrattazione del comparto di provenienza;

ciò per un periodo di tempo ragionevolmente limitato, al fine di riorganizzare le funzioni trasferite e di reperire le risorse finanziarie necessarie”, principio alla luce del quale si rivelano effettivamente inconsistenti le doglianze avanzate in sede di gravame dagli odierni ricorrenti (rilievo censurato con il primo motivo), in particolare per quel che riguarda la riferibilità alla sola fase transitoria del regime relativo allo stato giuridico ed economico del personale trasferito (implicitamente disattesa dalla Corte territoriale, con conseguente inconfigurabilità dell’omessa pronunzia qui denunciata con il secondo motivo), privi di fondamento il terzo e quarto motivo nella misura in cui ribadiscono la validità dell’opposta interpretazione, inconfigurabile a fronte della specialità del regime del passaggio la censura di cui al quinto motivo, irrilevante la censura sollevata con il sesto motivo che investe una statuizione resa ad abundantiam rispetto ad una questione meramente ipotetica di fatto disattesa;

– che il ricorso va, dunque, rigettato;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.