CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22833 depositata il 7 luglio 2026
Lavoro – Internalizzazione dei servizi sociali – Assunzione lavoratori già titolari di contratto a tempo indeterminato – Cooperative appaltatrici – Clausola sociale – Transito del personale – Rigetto
Fatti di causa
1. Con ricorso depositato il 28 giugno 2019, C.B., premesso di aver lavorato alle dipendenze della Cooperativa G., che gestiva l’appalto dei servizi sociali del Comune di Messina, ha chiesto di essere assunta dall’Azienda speciale M.S.C., creata dal Comune per l’internalizzazione dei servizi sociali e l’assunzione dei lavoratori già titolari di contratto a tempo indeterminato con le cooperative appaltatrici, aventi anzianità di almeno sei mesi.
La B. sosteneva di essere stata illegittimamente esclusa dall’elenco del personale transitato all’Azienda speciale, in quanto ivi erroneamente indicata come lavoratrice in sostituzione, quando in realtà ella era titolare di un contratto a tempo indeterminato.
2. Il Tribunale di Messina ha accolto la domanda della lavoratrice, ma la Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 171/2025, pubblicata il 10 marzo 2025, ha annullato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello proposto dalla M.S.C. e rigettando l’originaria domanda della B.
3. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, ricorre la B. sulla base di cinque motivi.
L’Azienda M.S.C. resiste con controricorso, mentre l’Inps ha solo depositato procura.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 37 del CCNL Servizi sociali, per avere la Corte territoriale omesso di applicare la norma contrattuale che disciplina il passaggio del personale in caso di cambio di gestione dell’appalto, assicurando la continuità occupazionale nei limiti del fabbisogno risultante dal nuovo assetto del servizio.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del medesimo art. 37, per avere la Corte d’appello ritenuto che la lavoratrice, indicata come personale destinato alle sostituzioni, dovesse dimostrare un diritto poziore al transito e per avere valorizzato gli esiti del tavolo tecnico ai fini della delimitazione del personale da assumere.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe fondato l’esclusione dal transito su ragioni economiche e di bilancio, senza adeguatamente confrontarsi con le garanzie occupazionali previste dall’art. 37 del CCNL Servizi sociali.
4. I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perché tutti attinenti alla portata applicativa dell’art. 37 del CCNL Servizi sociali e alla verifica del suo rispetto nel caso concreto, sono infondati.
La Corte territoriale ha accertato che il Comune di Messina, dopo avere istituito l’Azienda speciale M.S.C., aveva definito i criteri per il transito del personale già impiegato dalle cooperative appaltatrici, individuandoli nella titolarità di un contratto a tempo indeterminato e nell’anzianità di servizio di almeno sei mesi, ma aveva altresì circoscritto il passaggio immediato al personale stabilmente impegnato nell’esecuzione dei servizi oggetto del nuovo assetto organizzativo.
In particolare, secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, il tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali aveva consentito di individuare in 510 unità il personale da trasferire, in corrispondenza del personale stabilmente addetto ai servizi previsti dai capitolati, riservando al restante personale, compreso quello destinato alle sostituzioni, l’inserimento nella cosiddetta long list.
5. Tale ricostruzione non integra una violazione dell’art. 37 del CCNL Servizi sociali.
5.1. Questa Corte ha bensì affermato, con riferimento alla clausola sociale prevista dall’art. 37 del CCNL per i dipendenti delle cooperative sociali, che, in caso di subentro di una nuova impresa nell’appalto, l’obbligo di assunzione del personale già dipendente dell’impresa cessata opera quando restino invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d’appalto, trattandosi di previsione contrattuale avente portata precettiva e diretta a salvaguardare la continuità occupazionale e le condizioni di lavoro acquisite dal personale (Cass., Sez. L, 28 luglio 2016, n. 15684; Cass., Sez. L, 5 aprile 2024, n. 9133).
Tale principio non comporta però un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale comunque dipendente dall’appaltatore uscente, ma impone di verificare se il nuovo gestore sia chiamato a rendere le medesime prestazioni e con il medesimo fabbisogno organizzativo risultante dal capitolato o dagli atti che regolano il nuovo affidamento. Solo in presenza di tale continuità oggettiva la clausola sociale opera quale vincolo al passaggio del personale già stabilmente impiegato nel servizio.
5.2. Ora, nel caso odierno, la Corte territoriale ha constatato che il Comune di Messina, con delibera del Consiglio comunale del 20 novembre 2018, ha deciso di recepire la proposta della Giunta comunale del 13 novembre 2018 e di procedere alla internalizzazione dei servizi sociali prima svolti dalle cooperative attraverso la costituzione della M.S.C., fissando i criteri per il passaggio del personale nel rispetto dell’art. 37 del CCNL.
A seguito di tale delibera è stato aperto un tavolo tecnico al quale hanno partecipato l’Assessorato ai servizi sociali, l’azienda comunale neocostituita e le organizzazioni sindacali.
In quella sede, sulla base del nuovo assetto organizzativo e dei servizi concretamente da assicurare, era stato individuato il personale necessario al subentro, limitando il passaggio immediato ai lavoratori stabilmente adibiti ai servizi oggetto di prosecuzione.
Ne consegue che il limite quantitativo delle assunzioni non è stato fissato in modo arbitrario né in ragione di mere esigenze di bilancio, ma è stato correlato al fabbisogno derivante dai servizi da svolgere nell’ambito della gestione internalizzata.
Tale conclusione è stata raggiunta dalla Corte d’appello evidenziando come il numero dei lavoratori transitato alla M.S.C. fosse stato determinato sulla base dei capitolati d’appalto, riguardanti l’affidamento del servizio di trasporti per soggetti con disabilità ai centri occupazionali riabilitativi, con particolare riferimento al profilo degli assistenti accompagnatori.
All’esito di un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, la sentenza impugnata ha acclarato che i nuovi capitolati d’appalto non prevedevano l’erogazione degli stessi servizi precedentemente previsti, ma solo di quelli utili all’impiego di lavoratori stabili con orario a tempo pieno.
Nessuna violazione della clausola sociale è dunque riscontrabile, poiché l’art. 37 del CCNL Servizi sociali tutela la continuità occupazionale nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento, senza imporre il transito automatico di lavoratori non stabilmente assegnati alle prestazioni conservate.
La Corte d’appello ha, infatti, accertato che la B. non rientrava tra il personale stabilmente adibito al servizio oggetto di prosecuzione, ma era inserita tra i lavoratori destinati a coprire eventuali esigenze sostitutive.
Tale accertamento, sorretto da motivazione non apparente e fondato sulla ricostruzione degli atti di causa, esclude che la mancata assunzione integri violazione dell’art. 37 del CCNL.
Non assume rilievo decisivo, in senso contrario, la titolarità di un contratto a tempo indeterminato o il possesso dell’anzianità minima, trattandosi di requisiti necessari ma non sufficienti quando il nuovo assetto del servizio richieda un numero determinato di unità stabilmente impiegate e non comprenda anche le posizioni meramente sostitutive.
La diversa prospettazione della ricorrente sollecita, pertanto, una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
6. Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia il riconoscimento del contratto a tempo indeterminato della B. e il suo stabile inserimento nel personale.
Il motivo è inammissibile, poiché la ricorrente fa valere un vizio di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, che non può più trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
D’altronde, la motivazione della sentenza impugnata consente di individuare con chiarezza la ratio decidendi, fondata non sulla negazione del rapporto a tempo indeterminato, ma sulla mancata stabile adibizione della lavoratrice ai servizi oggetto di prosecuzione e sulla conseguente insussistenza del diritto al transito automatico.
7. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di valutare correttamente le risultanze processuali e di motivare in modo congruo e logico la diversa valutazione.
Il motivo è inammissibile, poiché la censura non indica l’utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o il travisamento del principio di disponibilità della prova, ma si risolve nella richiesta di una diversa lettura delle risultanze istruttorie; dietro lo schermo della violazione dell’art. 115 c.p.c., la ricorrente mira a rimettere in discussione l’apprezzamento del giudice di merito, in termini preclusi alla Corte di cassazione.
8. La novità della questione trattata, concernente l’ambito applicativo della clausola sociale di cui all’art. 37 del CCNL Servizi sociali nel peculiare contesto dell’internalizzazione del servizio da parte dell’ente pubblico mediante costituzione di azienda speciale, nonché l’esistenza di precedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato, in termini generali, la funzione di salvaguardia occupazionale della medesima clausola, giustificano, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.