CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22882 depositata l’ 8 luglio 2026, n. 22882

Lavoro – Pubblico impiego contrattualizzato – Tardiva assunzione – Scorrimento graduatoria – Risarcimento danni – Notifica appello INPS – Contributi omessi – Rigetto

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Messina ha accolto parzialmente la domanda proposta da R.B., dipendente della Città di Messina dal 16 dicembre 2011, diretta al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni da tardiva assunzione, che commisurava alla retribuzione base lorda non ricevuta nel periodo compreso tra dicembre 2003 e dicembre 2011 e al trattamento di fine rapporto, il tutto quantificato in euro 217.705,33 nonché del diritto al versamento presso l’INPS dei contributi omessi per il medesimo periodo, con pari condanna al pagamento da parte della Amministrazione convenuta.

2. La Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 72/2023, ha confermato la pronuncia di prime cure.

3. I giudici di secondo grado, sul gravame proposto dalla Città di Messina, hanno rilevato: a) il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’INPS per notifica tardiva dell’atto di appello; b) la nomina della ricorrente, vincitrice del concorso pubblico per titoli di Direttore dei Servizi di Ragioneria, posizione economica D3, stabilita con determina n. 323 del 21.11.2003 e avvenuta solo in data 16.11.2011, era tardiva e non giustificata dalla necessità di attendere il parere della Regione Siciliana circa la possibilità di assumere la istante mediante scorrimento della graduatoria, atteso il lunghissimo lasso temporale trascorso (circa 8 anni); c) l’Amministrazione si era già determinata a ricoprire il posto vacante attraverso la scorrimento della graduatoria sicché la posizione della originaria ricorrente era quella di diritto soggettivo; d) il quadro normativo vigente ratione temporis consentiva lo scorrimento della graduatoria e il diniego opposto dal Comune di Messina, nel provvedere sulla istanza della B., era stato generico, senza alcun riferimento alla necessità di un parere della Regione Sicilia, solo successivamente richiamato; e) il risarcimento del danno patito era pari a tutte le retribuzioni che la B. avrebbe ricevuto nel periodo di illegittimo ritardo e in ipotesi di tempestiva assunzione; f) non costituiva vizio di ultra-petizione l’accoglimento della domanda, tardivamente proposta, di condanna dell’Amministrazione al versamento, presso l’INPS, della contribuzione previdenziale afferente al periodo dicembre 2003- dicembre 2011, perché costituiva, in sostanza, una emendatio della originaria domanda, consentita ex art. 420 co. 1 cpc.

4. Avverso la sentenza di secondo grado la Città di Messina ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso R.B. e l’INPS.

5. La ricorrente e R.B. hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia il travisamento ed errore di percezione delle risultanze processuali in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; l’omessa pronuncia in ordine alla notifica dell’atto di appello all’Inps effettuata il 15/11/2022, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la violazione del combinato disposto dell’art. 291 e dell’art. 359 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che la Corte d’Appello, travisando le risultanze processuali e incorrendo altresì in un vizio di omessa pronuncia e nella violazione degli artt. 291 e 359 c.p.c., aveva errato nel ritenere tardiva la notifica effettuata all’INPS, atteso che il Comune appellante aveva provveduto all’adempimento il 15/11/2022, nei termini prescritti dallo stesso giudice adito, come da prova depositata agli atti del giudizio.

3. Il motivo presenta profili di manifesta infondatezza e di inammissibilità.

4. È manifestamente infondato nella parte in cui denuncia un vizio di omessa pronuncia sul tema della notifica dell’atto di appello all’INPS in quanto, come più volte affermato da questa Corte (ex plurimis, Cass. n. 26913/2024, Cass. n. 25154/2018; Cass. n. 6174/2018), l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito.

5. È, invece, inammissibile la doglianza nella parte in cui si fa leva sulla notificazione dell’appello avvenuta a seguito di autorizzazione concessa dalla Corte territoriale in quanto la censura non coglie il decisum della sentenza impugnata che, correttamente, ha valorizzato l’omessa notificazione per l’udienza del 17 maggio 2022, che non poteva essere in alcun modo sanata da attività successive.

6. Invero, in sede di legittimità (Cass. n. 3145/2024; Cass. n. 20613/2013) è stato affermato che “nel rito del lavoro, l’appello, pur tempestivamente proposto nel termine di legge, è improcedibile se è omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza e non è consentita al giudice, in base ad una presunta “interpretazione costituzionalmente orientata“, l’assegnazione all’appellante di un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica relativa ad un’altra udienza di discussione, né sull’inerzia della parte può influire, come possibile sanatoria, la precedente esecuzione di una regolare notificazione del provvedimento di fissazione dell’udienza per la decisione sulla richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., trattandosi di attività che ha esaurito la propria valenza propulsiva nell’ambito della fase cautelare”.

7. Nella fattispecie, pertanto, la circostanza che la Corte di appello abbia autorizzato la notifica dopo la prima udienza di discussione è priva di decisività in quanto correttamente, in sede di decisione, è stata poi valorizzata l’omessa originaria notifica dell’atto di appello all’INPS, da cui era derivato il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’Istituto.

8. Con il secondo motivo si censura l’errata applicazione dei principi in materia di prova in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; l’omessa pronuncia in ordine alla decorrenza del risarcimento del danno, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si deduce che il Giudice dell’appello aveva errato nel ritenere provata (in re ipsa) la colpa del Comune nella causazione del danno lamentato da parte resistente o, comunque, non sussistente l’errore scusabile costituito dal parere reso dalla Regione Siciliana circa l’impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria ex art. 8 della L.R. 12/1991. Si evidenzia, altresì, che la Corte di merito aveva anche omesso di pronunciare in ordine alla censura relativa all’errata decorrenza temporale del risarcimento del danno.

9. Il motivo è inammissibile, sia perché non si confronta con il decisum della gravata pronuncia, sia perché le censure si sostanziano in una diversa valutazione di merito in ordine alla sussistenza della ritenuta colpa della P.A. nella fattispecie in esame.

10. Invero, la Corte territoriale non ha ravvisato una ipotesi di ingiustizia del danno in re ipsa, ma ha adeguatamente motivato, anche tenendo conto delle giustificazioni fornite dalla Città di Messina, sulla colpevole violazione dei principi di correttezza e buona fede e sulla mancata giustificazione di un valido diniego alla chiesta assunzione, dopo che lo stesso Comune aveva deliberato di scorrere la graduatoria e di nominare la B..

11. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di risarcimento del danno da tardiva assunzione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si precisa che il risarcimento dei danni da tardiva assunzione nella P.A. non poteva corrispondere integralmente con le retribuzioni perse nel corrispondente periodo, non avendo la dipendente espletato la specifica attività lavorativa a favore dell’ente; la stessa argomentazione, in senso negativo all’accoglimento della pretesa, doveva valere in relazione all’obbligo di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale.

12. Il motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è in linea con i recenti precedenti di questa Corte (Cass. n. 16665/2020; Cass. n. 17367/2025) secondo cui “In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l’allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile “pista probatoria”, eserciti i poteri istruttori d’ufficio previsti dal codice di rito”.

13. Ciò che va eventualmente detratto è unicamente l’aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell’assunzione l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. Nel caso di specie la Corte territoriale, sul punto, ha escluso la sussistenza di altra occupazione (pag. 11, 3 cpv.) con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede.

14. Con il quarto motivo parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 420, comma 1, c.p.c. e del divieto di mutatio libelli, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si rappresenta che la domanda volta ad ottenere il versamento della contribuzione presso l’INPS, tardivamente introdotta nel giudizio di primo grado in sostituzione di quella avente ad oggetto la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della L. 1338/1962, violava il divieto di mutatio libelli e andava dichiarata inammissibile.

15. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse perché, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’INPS, per quanto sopra detto in relazione al primo motivo del presente ricorso, si è consolidata la pronuncia di condanna al versamento dei contributi omessi in favore dell’Istituto previdenziale, non assumendo più rilievo il profilo della individuazione della natura della proposta domanda, in sostituzione di quella originaria.

16. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

17. Le spese seguono secondo legge la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in favore di ciascun controricorrente, nella misura ivi determinata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate, in favore di R.B., in euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge e, in euro 4.500,00, sempre oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore dell’INPS. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.