CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23020 depositata l’ 11 agosto 2025
Lavoro – Dequalificazione – Danno professionale – Danno biologico – Allegazioni di presunzioni gravi – Prova del danno – Notificazione – Risarcimento del danno – Rigetto
Fatti di causa
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia del giudice di prime cure, ha respinto la domanda di M.S. di accertamento della dequalificazione subita presso la banca M.P.S. e del relativo risarcimento del danno.
2. La Corte territoriale ha, in sintesi, respinto la domanda di liquidazione del danno biologico, rilevando la carenza di prova conseguente alla mancata presentazione alla visita peritale (di cui è stata disposta la rinnovazione in sede di appello) del lavoratore; ha, inoltre, respinto la domanda di condanna al danno professionale rilevando la genericità delle allegazioni, che, in sostanza, si limitavano alla descrizione delle mansioni svolte, senza descrivere quale era stato in concreto il depauperamento delle nozioni o delle conoscenze acquisite, ovvero in che cosa era stato leso il diritto all’esplicazione della personalità e in cosa fosse consistito lo svilimento dell’immagine professionale.
3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso il lavoratore con quattro motivi; la società ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. in quanto la motivazione è apparente e/o inesistente nella parte in cui ha escluso l’allegazione e la prova del danno professionale sulla base del mero esame del ricorso introduttivo, laddove la dequalificazione, e il danno professionale, erano stati accertati all’esito dell’approfondita istruttoria in primo grado.
2. Il motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. La nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto.
In particolare, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017).
2.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente argomentato l’adesione ai principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 1459/2006), rilevando – secondo il criterio della “ragione più liquida” – che le allegazioni concernenti le pretese conseguenze pregiudizievoli della dequalificazione subita non fossero sufficientemente specifiche; non può ritenersi sussistente in tal caso la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente.
3. Con il secondo motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. avendo, la Corte territoriale, omesso l’esame dei fatti decisivi e controversi posti dal giudice di primo grado a fondamento dell’accertamento in punto di quantum debeatur a titolo di danno professionale.
4. Il motivo di ricorso è inammissibile.
5.1. Le censure alla motivazione della sentenza impugnata non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente insiste sulla mancata considerazione delle risultanze istruttorie che hanno consentito al giudice di primo grado di accertare il demansionamento (e di liquidare il danno) ma nulla deduce sui consolidati principi richiamati dalla Corte territoriale a fondamento della pronuncia impugnata, i quali sottolineano la necessità di specifiche allegazioni concernenti il pregiudizio subito ed escludono la configurabilità di un danno in re ipsa in caso di accertato demansionamento.
5.2. Invero, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla, corretta, preventiva distinzione tra accertamento di un demansionamento ed accertamento della sussistenza di un (eventuale) danno, ed ha sottolineato che la parte onerata (ossia il lavoratore) non aveva allegato specifici fatti costitutivi del danno che, anche in via presuntiva, potessero essere posti a base del risarcimento professionale preteso (come statuito da Cass. Sez. U. n.1459/2006 e n. 26972/2008, nonché da Cass. n. 13281/2010), bensì si era limitato a richiamare categorie generali di danno (la rapida obsolescenza concernente le “cognizioni professionali relative al settore fiscale e contabile”, nell’ambito del quale il lavoratore era stato impegnato sino al 2009) insufficienti a fondare anche una corretta inferenza presuntiva (cfr. sul punto, Cass. n. 20842/2019).
5.3. Questa Corte ha ribadito, anche recentemente, che il danno da demansionamento non è in re ipsa, che la prova di tale danno può essere data, ai sensi dell’art. 2729 c.c., anche attraverso l’allegazione di presunzioni gravi, precise e concordanti purché l’atto di costituzione del lavoratore contenga specifiche allegazioni sulla natura e sulle caratteristiche dell’attività espletata in modo da evidenziare i pregiudizi imputabili al comportamento inadempiente del datore di lavoro (in specie, con riguardo a tutte le caratteristiche specifiche dell’attività svolta, suscettibili di valutazione ai fini dell’accertamento di un danno professionale, sia nel profilo di un eventuale deterioramento della capacità acquisita sia nel profilo di un eventuale mancato incremento del bagaglio professionale; Cass. n. 6275/2024; Cass. n. 27910/2020).
6. Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis, comma 1, legge n. 53/1994, 7, D.M. n. 44/2011, 16 ter, d.l. n. 179/2012 dovendosi ritenere nulla la notifica dell’inizio delle operazioni peritali del consulente tecnico d’ufficio rinnovata in sede di appello in quanto effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE, probabilmente rinvenuto negli atti del giudizio di primo grado.
7. Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. art 360, primo comma, n. 4, c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 194 c.p.c., 90 disp. att. c.p.c., 156 e ss. c.p.c. posto che la nullità della comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali ha leso il diritto di difesa del lavoratore.
8. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso non sono fondati.
8.1. Le censure alla motivazione della sentenza impugnata non colgono la ratio decidendi perché il ricorrente rileva la violazione della disciplina dettata in materia di notificazione (legge n. 53/1994) ma nulla deduce sulla correttezza della comunicazione (del consulente d’ufficio) effettuata presso il domicilio eletto scelto dallo stesso lavoratore con la memoria difensiva depositata in grado in appello (e non in primo grado).
8.2. Come sottolineato dalla sentenza impugnata (nonché dal controricorrente), nella procura alle liti dell’avvocato che patrocinava il lavoratore (depositata ex art. 436 c.p.c.) è stato eletto domicilio presso l’indirizzo pec (…) ove il consulente tecnico d’ufficio ha effettuato le comunicazioni ex art. 90 disp.att.c.p.c.
L’indirizzo pec risulta riferito all’avvocato R.B., risulta quale indirizzo “attivo” e la comunicazione risulta correttamente pervenuta, considerato che lo stesso avvocato non fa riferimento alla mancata ricezione per “casella piena”, bensì al suo “non uso da oltre due anni” (cfr. note di trattazione scritta depositate dal lavoratore in data 3.5.2021 alla Corte di appello, riprodotte nel ricorso per cassazione e nella sentenza impugnata).
8.3. Inoltre, risulta, da documento depositato da parte controricorrente, che, sempre in ottemperanza all’art. 90 disp.att. c.p.c., il consulente d’ufficio nominato dalla Corte territoriale ha indicato giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali nel corso dell’udienza di nomina, quella del 18.12.2020, e di ciò è stato effettuato rituale processo verbale.
9. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
10. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.