CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23026 depositata l’ 11 agosto 2025
Lavoro – Dequalificazione e trasferimento – Mansioni inferiori – Consenso del lavoratore – Accordo sindacale – Esubero di personale – Rigetto
Fatti di causa
1. G.D.L., premesso di essere dipendente a far data dal 14.7.2010 della S.E.U.S. – (…) S.c.p.a. (d’ora in poi S.E.U.S.), società consortile che gestiva in Sicilia il servizi di trasporto per l’emergenza urgenza 118 per l’intero territorio regionale; che era stato assunto con le mansioni di autista-soccorritore, con inquadramento nel livello C ai sensi del CCNL AIOP Sanità Privata, con assegnazione alla postazione di servizio del 118 di Messina – Regina Margherita; che aveva partecipato ad un corso di formazione professionale per operatore socio sanitario bandito in data 30.9.2010 solo perché il bando non prevedeva alcun successivo mutamento di mansioni; che era stato destinato, il 13.9.2012, quale operatore socio-sanitario presso l’Ospedale di Barcellona P.G. ove veniva adibito all’igiene personale dei pazienti e alla pulizia dei bagni in camera; tanto premesso, ritenuti illegittimi la dequalificazione ed il trasferimento cui era stato oggetto, chiedeva di essere reintegrato nelle precedenti mansioni di autista e il riconoscimento del risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti.
2. Il Tribunale adito di Barcellona P.G. accoglieva le domande mentre la Corte di appello di Messina, con la sentenza n. 344/2019, rigettava tutte le originarie istanze proposte dal D.L.
3. I giudici di seconde cure, dopo aver ricostruito tutta la vicenda amministrativa riguardante la S.E.U.S., la Regione Sicilia e le Aziende del Sistema Sanitario Regionale, rilevavano, da un lato, che il D.L. era a conoscenza che il conseguimento della qualifica di Operatore Sanitario avesse come fine, con la garanzia del livello contrattuale e retributivo e con il rispetto di tutte le condizioni contrattuali già maturate, o l’inserimento negli organici del Sistema Sanitario Regionale previo concorso pubblico o, in mancanza, l’impiego presso S.E.U.S.; dall’altro, quanto alla assegnazione all’Ospedale di Barcellona P.G., che non si era in presenza di alcun patto, successivo alla assunzione, di attribuzione a mansioni inferiori ovvero di successiva assegnazione temporanea di sede, bensì di una assegnazione definitiva in quanto finalizzata ad un processo di contenimento della spesa del personale mediante ricollocazione degli autisti soccorritori in esubero, onde evitare il licenziamento.
4. Avverso la sentenza di secondo grado G.D.L. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la intimata.
5. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione alle norme di cui all’art. 30, co. 1 e 3 e 4 del D.lgs. n. 276/2003 e all’art. 8 co. 3 del d.l. n. 148/1993 (convertito nella legge n. 236/1993) oltre che agli artt. 267 e 2103 cod. civ. e agli artt. 115, 116 e 416 cpc, in quanto la Corte territoriale non aveva pronunciato sulla domanda del ricorrente diretta a contestare la legittimità del verbale del 13.8.2012 con il quale SEUS aveva disposto il distacco di esso ricorrente all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con le mansioni di operatore socio-sanitario, sotto il profilo della validità dell’atto amministrativo con riguardo agli elementi essenziali della forma scritta, della temporaneità dell’atto, dell’interesse del datore di lavoro oltre che del consenso esplicito del lavoratore, della sussistenza di un preventivo accordo aziendale con le organizzazioni sindacali di categorie nonché di effettive ragioni tecniche o organizzative o produttive o sostitutive ai sensi di legge nonché dell’art. 2103 cod. civ: questione , già posta nei gradi di merito e riguardante un fatto decisivo per il giudizio e per le pretese di esso lavoratore.
3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione alle norme di cui all’art. 30 co. 1, 3, e 4, e all’art. 8 co. 3 del d.l. n. 148/1993 (convertito nella legge n. 236/1993) oltre che all’art. 2697 cod. civ. e agli artt. 115, 116 e 416 cpc, per avere la Corte di appello erroneamente affermato la legittimità del verbale del 13.8.2012 sotto il profilo della validità dell’atto amministrativo, con riguardo agli elementi essenziali della forma scritta, della temporaneità dell’atto, dell’interesse del datore di lavoro oltre che del consenso esplicito del lavoratore, della sussistenza di un preventivo accordo aziendale con le organizzazioni sindacali di categorie nonché di effettive ragioni tecniche o organizzative o produttive o sostitutive ai sensi di legge, omettendo di considerare che il distacco di esso lavoratore all’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con il suo definitivo demansionamento e con il suo trasferimento ad una unità situata a 50 Km di distanza dalla sede di sua effettiva assegnazione con decorrenza 16.8.2012, era avvenuto senza il suo preventivo consenso e non era giustificato.
4. Con il terzo motivo si censura la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, in relazione alle norme di cui all’art. 2103 cod. civ, oltre che all’art. 2697 cc e agli artt. 115 e 116 e 416 cpc nonché agli artt. 15 e 27 del CCNL Per il Personale Dipendente delle Strutture Private – Parte normativa 2002 –2005 (AIOP Sanità Privata) del 23.11.2004, perché la Corte territoriale erroneamente aveva affermato la legittimità del provvedimento verbale del 13.8.2012 omettendo di considerare che il definitivo demansionamento, di esso dipendente, da autista soccorritore a operatore socio sanitario ed il trasferimento ad una distanza superiore a 50 KM dalla sua sede di servizio era avvenuto senza il suo preventivo consenso ed in assenza di criteri concordati con le rappresentanze sindacali aziendali nonché di comprovate ragioni tecniche o organizzative o produttive o sostitutive, oltre a non essere stato preceduto da un accordo aziendale con le organizzazioni sindacali di categoria che li giustificava quale strumento alternativo al licenziamento di personale in esubero.
5. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, si lamenta la illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 132 cpc e 18 disp. att. cod. civ., per non essere chiaro se i giudici di seconde cure avessero fatto riferimento ad un mutuo consenso o ad un fatto concludente, da parte del lavoratore, né si comprendeva ove avessero ricavato l’esistenza di una procedura o intimazione di licenziamento.
6. I motivi, che per la loro connessione logico-giuridica possono essere scrutinati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.
7. Giova premettere che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost., denunciato dai ricorrenti in relazione ad entrambi i motivi, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020).
8. Inoltre, in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. 10525/2022).
9. Nella fattispecie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione che consente di ripercorrere l’iter logico giuridico seguito e pronunciandosi sugli aspetti rilevanti della controversia, ha ricostruito tutta la vicenda che ha interessato il D.L. (unitamente ad altri lavoratori autisti) evidenziando, come prospettato dalla S.E.U.S., che quest’ultima, nel periodo dal 23 giugno al 2 agosto 2010, aveva preso in carico tutti i dipendenti provenienti dall’organico S.I.S.E. (che in precedenza gestiva il servizio pubblico del 118 per tutti i servizi inerenti l’emergenza urgenza in virtù di convenzione tra la Regione Siciliana e la Croce Rossa, di cui S.I.S.E. era socio unico) tra cui n. 3069 autisti soccorritori e che, stante l’esubero di questi (l’effettivo fabbisogno era di n. 2500 autisti) furono avviati nel 2010 corsi per l’acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario specializzato per complessivi 365 autisti soccorritori (cui aveva partecipato anche il D.L.): il tutto nell’interesse dei dipendenti alla stabilità lavorativa e in un’ottica di adottare un sistema di gestione, attraverso una società in house, qual era la S.E.U.S., atto a garantire l’ottimizzazione dell’erogazione del servizio pubblico.
10. Quanto, in particolare alla posizione dell’odierno ricorrente, la Corte territoriale ha sottolineato che l’assegnazione alla sede di Messina (postazione 118 Regina Margherita), operata da S.E.U.S. con il contratto di assunzione del 13 luglio 2010, era una assegnazione di tipo provvisorio, e che la situazione degli esuberi, risultante dal Piano Industriale, era ben nota alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori stessi (tra cui certamente il D.L.).
11. La seconda assegnazione (per il D.L. all’ospedale di Barcellona P.G. all’esito del corso), secondo i giudici di seconde cure, non era, quindi, né un distacco né un provvedimento temporaneo di conferimento di mansioni inferiori, ma una attribuzione definitiva a seguito della partecipazione ad un corso di formazione (oggetto di avviso pubblico con libertà di partecipazione da parte degli interessati), per conseguire la qualifica di O.S.S., cui l’odierno ricorrente aveva volontariamente prestato il proprio consenso a svolgere le suddette mansioni, mutando quelle precedenti e al fine di tutelare la salvaguardia del suo posto di lavoro.
12. In questo contesto, è evidente che le censure del D.L. si fondano su un presupposto errato e non pertinente alla ratio decidendi della gravata sentenza, e cioè che si verta in una ipotesi di distacco o di demansionamento e, comunque, al di là delle asserite violazioni di legge, non tengono conto della diversa ricostruzione in fatto di tutta la vicenda, accertata da parte dei giudici di seconde cure con adeguata motivazione, che hanno escluso, come detto, l’adozione, da parte della società S.E.U.S., sia dell’esistenza di un provvedimento di distacco che di demansionamento, essendovi, invece, stato solo un provvedimento di assegnazione definitiva di nuove mansioni, a parità di trattamento retributivo e di inquadramento contrattuale già posseduto, di cui il lavoratore era consapevole, finalizzato alla conservazione del posto di lavoro e adottato in conformità del Piano Industriale 2010/2013 e della convenzione dell’agosto 2012 tra Azienda Sanitaria Provinciale di Messina e la S.E.U.S.
13. E’ opportuno ribadire che è un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).
14. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
15. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
16. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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