CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23333 depositata il 29 agosto 2024

Lavoro – Accertato impiego lavoratori non risultanti da scritture contabili obbligatorie – Esercizio potestà sanzionatoria – Sospensione feriale dei termini processuali – Accoglimento parziale

Rilevato che

1. La Corte di appello di Messina in riforma della sentenza del Tribunale di Patti ha rigettato l’opposizione proposta da M.B., in proprio e quale legale rappresentante della B. s.r.l., avverso l’ordinanza ingiunzione con la quale era stato intimato il pagamento della somma di € 18.015,40 in relazione all’accertato impiego di sei lavoratori che non risultavano né dalle scritture contabili obbligatorie né da altra documentazione obbligatoria con violazione dell’art. 36 bis comma 7 del d.l. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248.

1.1. Il giudice di appello ha ritenuto tempestivo il gravame proposto dall’Assessorato Regionale della famiglia , delle politiche sociali e del lavoro-Ispettorato Provinciale del Lavoro evidenziando che nel procedimento di opposizione all’irrogazione di una sanzione amministrativa l’oggetto del contendere è l’esistenza o meno dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria e, solo indirettamente, vi è un collegamento con il rapporto di lavoro subordinato e dunque, il procedimento non rientra tra quelli per i quali, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, la sospensione feriale dei termini processuali non trova applicazione.

1.2. Nel merito, poi, la Corte ha ritenuto che dal verbale ispettivo, non contestato nel suo contenuto, era provato l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Ha escluso che dalle circostanze allegate potesse ritenersi provata l’urgenza connessa ad esigenze produttive che, ai sensi del comma 2-bis articolo 9-bis del d.l. 1° ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 e modificato dall’art. 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, autorizza la comunicazione nei cinque giorni dall’instaurazione del rapporto di lavoro.

Il giudice di appello ha ritenuto che la disposizione si applichi nel caso in cui si verifichi un’urgenza riferita alla produzione e l’assunzione non sia procrastinabile essendo la soluzione necessitata per evitare un pericolo imminente a persone o cose.

Ha quindi escluso che in concreto fosse ravvisabile la situazione prevista dalla norma nel caso di una prenotazione di uno o due banchetti, compatibili con la capacità del locale, ed in mancanza di prova di una loro indifferibilità.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la B. s.r.l. e la signora M.B. di persona affidato a tre motivi.

L’Assessorato Regionale della famiglia , delle politiche sociali e del lavoro-Ispettorato Provinciale del Lavoro si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

La parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Ritenuto che

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt. 325-327 c.p.c. in relazione all’art. 3 della legge n. 742 del 1969.

3.1. La ricorrente sostiene che alla presente controversia si applicano le norme del rito del lavoro e dunque, in virtù del principio dell’apparenza e dell’affidamento, si deve ritenere che il termine per impugnare non è sospeso durante il periodo feriale.

Pertanto, l’appello dell’Assessorato depositato il 29 settembre 2016, a fronte della sentenza di primo grado pubblicata il 1° marzo 2016, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché tardivo.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 325-327 c.p.c. in relazione all’art. 23 del d.lgs. n. 689 del 1981 (ndr art. 23 della legge n. 689 del 1981) e l’omessa pronuncia su una questione rilevabile d’ufficio. 

Osserva che il giudizio è stato introdotto in primo grado il 22 aprile 2011 (v. ric. All. 5 lett. a) e sentenza impugnata) quando il d.lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 non era ancora entrato in vigore.

Conseguentemente l’appello avrebbe dovuto essere proposto con atto di citazione e non con ricorso. Sottolinea che si tratta di irregolarità sanabile sempre che risultino rispettati i termini di decadenza di cui all’art. 325 e 327 c.p.c. e che nella specie, però, tale termine non era stato rispettato atteso che il ricorso avverso la sentenza del 1° marzo 2016, depositato in cancelleria il 29 settembre 2016, era stato notificato solo l’8 novembre 2016 quando il termine ex art. 327 c.p.c., anche considerando la sospensione feriale, era oramai decorso.

5. Con il terzo motivo di ricorso, infine, è denunciata l’erroneità della sentenza per falsa applicazione e/o errata interpretazione dell’art. 1 comma 1180 della legge n. 296 del 2006 e per errata valutazione e interpretazione degli atti.

5.1. Ad avviso della ricorrente nel verbale ispettivo, contraddittoriamente, si afferma che ai lavoratori non era stata consegnata all’atto dell’assunzione una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola in uso e che non era stata inviata al servizio competente, nel giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, la relativa comunicazione salvo poi affermare che i lavoratori erano stati assunti il 17 luglio 2007.

6. Il primo motivo di ricorso è infondato.

6.1. Al giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative, infatti, si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (cfr. Cass. 08/06/2011 n. 12506).

Peraltro, neppure nella vigenza dell’art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 le controversie di opposizione ad ordinanza – ingiunzione che abbiano ad oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria sono regolate dal processo del lavoro -diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un’omissione contributiva – rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. per le quali l’art. 3 della legge n. 742 del 1969 dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale.

Ai fini della tempestività dell’impugnazione, avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto di detta sospensione (cfr. per tutte Cass. s.u. 29/01/2021 n, 2145).

6.2. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto tempestivo l’atto di appello, depositato presso la Cancelleria in data 29 settembre 2016 e dunque entro la scadenza del termine semestrale (1° ottobre 2016) previsto dall’art. 327 c.p.c. e tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza (1° marzo 2016).

7. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

7.1. Premesso che nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, introdotti nella vigenza dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e quindi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli  artt. 339 e seguenti cod. proc. civ. (Cass. s.u. 10/02/2014 n. 2907 e successivamente Cass. 05/10/2018 n. 24587) rileva il Collegio che quando invece l’appello sia stato erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, esso è ammissibile a condizione che sia stato notificato entro il termine di impugnazione.

Non rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, neppure la circostanza che il decreto di fissazione dell’udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine.

Il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell’errore nella scelta del rito , non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l’ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l’errore sulla forma dell’atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (cfr. Cass. 05/08/2022 n. 24386).

7.2. Tanto premesso va rilevato che nel caso in esame il ricorso, pur depositato il 29 settembre 2016 e dunque nel termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. del 1° ottobre 2016, è stato notificato l’8 novembre 2016 quando il termine semestrale previsto a pena di decadenza dalla facoltà di proporre l’impugnazione era decorso.

8. Ne segue che, rigettato il primo, il secondo deve invece essere accolto e, cassata senza rinvio la sentenza impugnata, l’appello proposto dall’ Assessorato Regionale della famiglia , delle politiche sociali e del lavoro-Ispettorato Provinciale del Lavoro restando evidentemente assorbito l’esame del terzo motivo di ricorso.

9. All’accoglimento del ricorso ed alla declaratoria di inammissibilità dell’appello consegue la condanna dell’Assessorato al pagamento delle spese del giudizio di appello e di quello di cassazione che, liquidate in dispositivo, devono essere distratte in favore dell’avvocato che se ne è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo assorbito il terzo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara inammissibile il ricorso d’appello.

Condanna l’ Assessorato Regionale della famiglia , delle politiche sociali e del lavoro-Ispettorato Provinciale del Lavoro al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in € 1.888,50 per compensi e spese e lo condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Spese da distrarsi in favore dell’avvocato C.B. dichiaratosene antistatario.