CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23357 depositata il 16 agosto 2025

Lavoro – Debito contributivo – Imponibile previdenziale – Indennità di trasferta – Spese esenti – Imputazione dei pagamenti – Doppia decisione conforme – Rigetto

Rilevato che

Con sentenza del giorno 21.1.2021 n. 175, la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, proposto da G.S.A. (…) a r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva sostanzialmente rigettato l’opposizione ai verbali unici di accertamento e notificazione che contestavano un debito contributivo derivante da erronea indicazione dell’imponibile previdenziale conseguente al mancato assoggettamento a contribuzione di compensi che erano stati erogati per indennità di trasferta e “spese esenti”, in contrasto con gli accertamenti esperiti dagli ispettori Inps e in carenza di documentazione idonea.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di rigetto del gravame della società contribuente – sulla base del principio che, in via generale, qualsiasi esborso del datore di lavoro per prestazione lavorativa ha natura retributiva a fini fiscali e, quindi, concorre a formare la base imponibile contributiva, dimodoché spetta al datore di lavoro che pretende di avere accesso ai benefici contributivi in casi di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare la causa dell’esonero dall’assoggettamento a contribuzione con riduzione superiore a quella già riconosciuta dall’ente previdenziale – ha ritenuto che, nel caso di specie, la società non avesse assolto all’onere della prova posto dalla legge a suo carico, per la prevalente rilevanza della prova raccolta dall’Istituto previdenziale nell’immediatezza dell’accertamento, attraverso i verbali ispettivi, rispetto a quella proposta dalla società che era stata raccolta dopo il decorso di un certo tempo.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, G.S.A. (…) a r.l. ha proposto ricorso in cassazione sulla base di tre motivi, mentre l’Inps ha resistito ha resistito con controricorso.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva precluso alla società contribuente di assolvere all’onere della prova cui era onerata, per dimostrare i presupposti del titolo esonerativo dall’obbligo contributivo, non avendo ammesso la prova orale articolata in primo grado e reiterata in grado di appello.

Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., che il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto come nuova la domanda sul cd. “minimale contributivo”, in particolare nel profilo teso ad accertare che a concorrenza del minimale contributivo, nessun altro recupero contributivo era consentito così potendo trovare recupero le eventuali trasferte non riconosciute, nel “delta” (cioè, nel differenziale, v. p. 33 del ricorso) tra retribuzione imponibile effettiva e minimale contributivo, corrisposto quando la prima fosse stata inferiore alla seconda: la Corte d’appello erroneamente aveva ritenuto violato il divieto di ius novorum, in grado di appello.

Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1194 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito aveva disatteso il motivo di gravame sull’imputazione di pagamento operata dalla debitrice, ex art. 1194 c.c., riferita alle sanzioni civili, alle quali la Corte territoriale aveva indebitamente esteso la disciplina degli interessi, mentre i contributi già pagati dovevano essere imputati alla sorte, visto che le sanzioni – al momento del pagamento in misura ridotta -non erano state ancora irrogate.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto contesta le valutazioni istruttorie della Corte del merito, incensurabili in cassazione se non in “ristretti limiti” non ricorrenti nella specie (Cass. nn. 11892/2016, 27000/2016) e tende a sollecitare una rivisitazione del merito della decisione, in presenza di una doppia decisione “conforme”, ex art. 348 ter c.p.c., sia in primo che in secondo grado.

Il secondo motivo è inammissibile, per mancanza di decisività, in quanto pur avendo la Corte d’appello ritenuto nuova la domanda sub 4 proposta in appello (cfr. p. 8 della sentenza), in effetti, ha successivamente trattato la questione del “minimale contributivo” nei termini devoluti dal motivo di gravame (cfr. pp. 8-9 della sentenza), così da non residuare alcuna omissione di pronuncia, ex art. 112 c.p.c.

Il terzo motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ”qualora un datore di lavoro abbia una pluralità di debiti verso un ente previdenziale, il pagamento parziale va imputato alla estinzione del debito relativo alle sanzioni civili, in quanto credito meno garantito, piuttosto che al capitale rappresentato dalle contribuzioni omesse: essendo il primo assistito da un privilegio, per ordine di soddisfazione e per entità dell’importo coperto, pari a metà (art. 2754 c.c., e art. 2778 c.c., n. 8), suvvalente rispetto al secondo, assistito da privilegio di grado poziore e per l’intero importo (art. 2753 c.c., e art. 2778 c.c., n. 1)” (Cass. n. 9648/2014, Cass. n. 14818/2002).

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del dettato normativo dell’art. 1193, secondo comma, c.c., alla luce dei principi sopra indicati, in base ai quali, in caso di più debiti scaduti del datore di lavoro verso l’ente previdenziale, il pagamento va prioritariamente imputato a quello meno garantito, qual è quello per sanzioni e interessi di mora e solo successivamente può essere imputato al pagamento dei contributi di cui sia stato omesso il pagamento, non venendo in questione, per insussistenza dell’ipotesi, il principale criterio di imputazione radicato al momento del pagamento: potendo normalmente, invece, il debitore dichiarare, “quando paga”, quale debito intenda soddisfare, a norma dell’art. 1193 c.c., comma 1 (cfr. Cass. n. 9648/2014, cit.).

Al rigetto del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite, che liquida nell’importo di € 10.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.

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