CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23508 depositata il 2 settembre 2024
Lavoro – CCNL settore Collaboratori telefonici di call center 23/7/2013 – Esecuzione di contratti a progetto – Natura c.d. parasubordinata dell’attività successiva – Principio della doppia alienità – Pagamento delle differenze retributive – Rigetto
Rilevato che
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma, rigettando l’appello principale delle lavoratrici e accogliendo l’appello incidentale della società, ha confermato la legittimità delle conciliazioni sindacali stipulate in data 21.12.2015 tra L.C. e V.P., da una parte, e D.I. s.r.l., dall’altra, aventi ad oggetto lo svolgimento, in periodi precedenti, di attività di call center in esecuzione di contratti a progetto, escludeva la natura subordinata di tali attività, confermando la natura c.d. parasubordinata dell’attività successiva (da gennaio 2016 a luglio 2017), attività da sussumere nell’alveo dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 e da disciplinare in base al CCNL settore Collaboratori telefonici di call center del 22.7.2013 (che, in forza di previsione espressa dello stesso CCNL e di clausola inserita nelle conciliazioni sindacali sottoscritte dalle lavoratrici, conservava effetti sino al suo rinnovo), con conseguente riforma della sentenza di primo grado che aveva ritenuto spettante il trattamento economico previsto dal CCNL settore Commercio.
2. Per la cassazione della sentenza ricorrono le lavoratrici che articolano cinque motivi cui resiste con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 2,3, 4, 24, 111 Cost., 115, 228, 229, 410, 412 ter, 416,421, 2 comma, c.p.c., 1321, 1325, 1343, 1345, 1418, 1427, 1435, 1436, 1438, 1965 e 2113 c.c., avendo, la sentenza impugnata, respinto la richiesta di prova testimoniale sulle circostanze relative ai verbali di conciliazione stipulati il 21/12/2015 al fine di accertarne la effettiva validità nonché sulla natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti tra le parti negli anni precedenti; emergeva, invece, dagli atti del giudizio che non vi era alcuna materia controversa da conciliare tra le parti, che il rappresentante sindacale intervenuto non era conosciuto dalle lavoratrici ed era, anzi, “di fiducia” della datrice di lavoro che perseguiva l’interesse aziendale di effettuare una conciliazione “praticamente a costo zero” e un nuovo contratto precario conforme alla nuova legge.
La Corte territoriale non ha garantito alle ricorrenti un giusto ed imparziale processo ed ha errato escludendo il male ingiusto (di cui all’art. 1435 c.c.) nelle condizioni offerte nell’atto di conciliazione.
I contratti a progetto stipulati dalle lavoratrici avevano ad oggetto un’attività coincidente con l’oggetto sociale della società, profilo dichiarato illegittimo dalla Suprema Corte; è opinabile quanto sostenuto dalla Corte territoriale secondo cui “la stipula non costituisse alcun diritto tra le parti” laddove altri giudici avevano dichiarato illegittimi analoghi contratti di collaborazione a progetto convertendoli in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
2. Con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 1 comma, n. 4, c.p.c., 2094 e 2022 c.c. per avere, la Corte territoriale, omesso ogni motivazione con riguardo al principio della doppia alienità (del risultato e dell’organizzazione produttiva) in base alla quale va presunta la subordinazione in presenza di prestazione lavorativa destinata a svolgersi nel contesto di una organizzazione altrui e con appropriazione del relativo risultato da parte del titolare dell’organizzazione, come avveniva pacificamente nel caso delle lavoratrici, ove il datore di lavoro esercitava preventivamente e continuativamente il potere disciplinare tramite la stipulazione di contratti di breve durata o proroghe altrettanto brevi; la Corte territoriale ha deciso unicamente sulla base del criterio della eterodirezione, ignorando che l’art. 2094 c.c. implica la verifica aggiuntiva di altri criteri, sposando acriticamente le scuse accampate dal datore di lavoro è in ordine al controllo esercitato, omettendo di valutare il dato documentale fornito dai contratti depositati dai quali emerge che vi fosse una retribuzione in misura fissa (nonché diminuita nel tempo), trascurando la giurisprudenza adottata dalla Suprema Corte in ordine agli operatrici telefonici impiegati in un call center e alcuni precedenti giurisprudenziali di merito che, nei confronti della stessa società, hanno accolto le domande dei lavoratori.
3. Con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15 del CCNL Collaboratori telefonici di call center del 13.7.2013 (ndr dell’art. 15 del CCNL Collaboratori telefonici di call center del 213.7.2013), dell’Accordo Quadro per la regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa della 6/7/2015, degli artt. 1362 c.c., uno e 12 preleggi al c.c., 2, comma 1, del d.lgs. n. 81, 36 Cost. posto che l’Accordo Quadro non poteva derogare ad una norma di legge (art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015) la Corte territoriale ha erroneamente interpretato detto Accordo Quadro laddove limitava la durata del CCNL sino alla data del 31/12/2016: doveva, quindi, essere applicato il CCNL settore Commercio, anche perché detto Accordo Quadro non conteneva nessuna previsione di ultra attività del CCNL 23/7/2013.
La Corte territoriale si è posta in contrasto con la giurisprudenza nazionale e comunitaria che afferma che spetta alle parti sociale la determinazione dei minimi retributivi.
4. Con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 avendo, la Corte territoriale, velatamente insinuato che il primo giudice aveva errato attribuendo alle ricorrenti il trattamento economico previsto per il rapporto di lavoro subordinato “sebbene le lavoratrici avessero posto a fondamento della domanda la natura subordinata del rapporto e non già la sussistenza del rapporto di collaborazione autonoma etereorganizzata ravvisato nella fattispecie in esame” ossia nell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015; secondo giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito è tenuto a ricercare il contenuto sostanziale della domanda e nella deduzione di insufficienza della retribuzione in concreto percepita deve ritenersi implicita la richiesta di adeguamento della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost. senza che possa configurarsi una domanda nuova inammissibile.
5. Con il quinto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, la violazione degli artt. 2070 c.c., 36 Cost., 2, 1 e 2 comma, del d.lgs. n. 81 del 2015, 112 e 132 c.p.c., avendo, la Corte territoriale ritenuto applicabile il CCNL settore call center del 22/7/2013 nonché l’Accordo Quadro, senza valutarli alla luce del secondo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 in base al quale deve ritenersi che detto CCNL erano inidonei alla deroga di cui al primo comma del suddetto articolo.
6. Preliminarmente, va sottolineato che tutti i motivi vengono sviluppati sovrapponendo e confondendo questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti oggetto di causa, ossia alla valutazione delle condotte tenute dalle lavoratrici durante la stipulazione delle conciliazioni nonché delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, e profili giuridici: sotto tale aspetto le censure appaiono inammissibili, perché l’orientamento secondo cui un singolo motivo può essere articolato in più profili di doglianza, senza che per ciò solo se ne debba affermare l’inammissibilità (Cass. S.U. n.9100 del 2015), trova applicazione solo qualora la formulazione permetta di cogliere con chiarezza quali censure siano riconducibili alla violazione di legge e quali, invece, all’accertamento dei fatti.
Nel caso di specie, al contrario, le doglianze operano una commistione fra profili di merito e questioni giuridiche, sicché finiscono per assegnare inammissibilmente al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. n. 26790 del 2018, Cass. n. 33399 del 2019).
7. Ed invero le censure formulate come violazione o falsa applicazione di legge mirano, per la maggior parte, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità: ancora di recente le Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020);
8. Va, inoltre, aggiunto, con riguardo al primo motivo:
8.1. è principio consolidato che spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova.
Il giudice, quindi, non è tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (v., tra le tante pronunzie conformi, Cass. n. 13485 del 2014).
Tale regola non subisce eccezioni nel rito del lavoro, nel quale il giudice, all’udienza fissata ex art. 420 c.p.c., può esercitare il suo potere valutativo circa la rilevanza o meno delle prove invitando le parti alla discussione, così ritenendo la causa “matura per la decisione”, e, quindi, implicitamente rigettando le istanze istruttorie formulate dalle parti (Cass. n. 16499 del 2009).
Il giudice al riguardo esercita i suoi poteri discrezionali ed esprime un giudizio che, se congruamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 13375 del 2009);
8.2. l’interpretazione di un atto negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza, ex multis, cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (tra le tante, Cass. n. 9070 del 2013).
Le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass, n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003).
Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 2625 del 2010; Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000; Cass. n. 23367 del 2015).
Per sottrarsi poi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 9120 del 2015; Cass. n. 10044 del 2010; Cass. n. 15604 del 2007; Cass. n, 4178 del 2007; Cass. n. 10131 del 2006);
8.3. nella specie, la Corte territoriale, con motivazione congrua, ha plausibilmente ritenuto che le lavoratrici, con la sottoscrizione della conciliazioni, avessero inteso rinunciare all’accertamento della natura subordinata dei rapporti intercorsi negli anni precedenti e alle spettanze connesse con la contropartita dell’erogazione di una determinata somma (euro 500,00) e la sottoscrizione di un nuovo contratto di collaborazione; ha, inoltre, accertato che dalla lettura dei verbali di conciliazione emergeva il conferimento espresso delle lavoratrici del mandato al sindacalista che era presente alla stipulazione e che il tenore testuale delle conciliazioni e le modalità con cui erano state sottoscritte escludeva la prefigurazione di una minaccia rilevante prevista, dall’art. 1438 c.c., quale condizione costitutiva all’annullamento degli accordi.
9. Con riguardo al secondo motivo vanno aggiunti i seguenti profili di inammissibilità e, per la parte residua, di infondatezza:
9.1. la nullità della sentenza per mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., è prospettabile quando la motivazione manchi addirittura graficamente, ovvero sia così oscura da non lasciarsi intendere da un normale intelletto; in particolare, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cfr. Cass. n. 3819 del 2020), non essendo più ammissibili, a seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. n. 23940 del 2017); i suddetti profili non sono stati nemmeno evocati dal ricorrente, né sono presenti nella sentenza impugnata, particolarmente ed approfonditamente motivata;
9.2. la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – nel caso di specie impugnazione vietata a fronte di una pronuncia c.d. doppia conforme – allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 22846 del 2022);
9.3. nel caso di specie, la Corte d’appello – con riguardo al residuo periodo intercorrente tra gennaio 2016 e luglio 2017 – ha correttamente individuato ed analizzato i parametri normativi del lavoro subordinato ed autonomo e gli elementi indiziari, dotati di efficacia probatoria sussidiaria ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, ed ha ritenuto insussistenti i criteri sussidiari della subordinazione in ottemperanza allo schema normativo dettato dall’art. 2094 c.c. e con analisi approfondita sui compensi percepiti e sulle specifiche modalità di prestazione dell’attività lavorativa (obblighi di presenza, orario di lavoro, natura delle direttive e degli ordini impartiti, tipologia di controlli effettuati), con conseguente infondatezza della censura sollevata dalle ricorrenti;
9.4. alla stregua delle suesposte considerazioni, è evidente che, nel caso di specie, le parti ricorrenti, lungi dal denunciare un errore di diritto, domandano sostanzialmente a questa Corte un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio alla luce del quale i giudici di merito hanno presuntivamente ricondotto le collaborazioni precorse tra le odierne ricorrenti e la società nell’alveo della prestazione di collaborazione autonoma “eterorganizzata”.
10. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili per plurime ragioni:
10.1. le censure sono prospettate con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui le parti ricorrenti avrebbero, quantomeno, dovuto trascrivere nel ricorso l’Accordo Quadro e il CCNL settore call center 22/7/2013 di cui si lamenta l’erronea interpretazione nonché il ricorso introduttivo ove veniva domandata l’applicazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.pro.civ.;
10.2. a fronte del rigetto della domanda delle lavoratrici del pagamento delle differenze retributive (per il periodo gennaio-luglio 2017) statuito dalla Corte territoriale in base a due ratio decidendi (ossia l’assenza di una domanda delle originarie ricorrenti tesa all’accertamento di una collaborazione autonoma etero-organizzata, ex art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 e “In ogni caso” per espressa previsione, nei verbali di conciliazione, dell’applicazione del CCNL settore call center 22/7/2013 ai rapporti di collaborazione successivi alle conciliazioni), trova, quindi, applicazione nella fattispecie il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratio decidendi, giacché, ancorché esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr., ex plurimis, Cass. n. 13956 del 2005; Cass. n. 12355 del 2010; Cass. n. 9752 del 2017; da ultimo Cass. n.27094 del 2021);
10.3. come indicato dalla Corte territoriale nella sua prima ratio decidendi, le doglianze relative alla ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo etero-organizzato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015 appaiono nuove e, perciò, inammissibili, in particolare non essendo stata la questione della sussistenza di una deroga alla configurazione di un rapporto di lavoro autonomo etero-organizzato (come previsto dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, invocato dalle ricorrente nel quinto motivo di ricorso) specificamente trattata nella decisione impugnata ne’ avendo indicato parte ricorrente i tempi e i modi della loro tempestiva introduzione nel giudizio di primo grado e, quindi, della loro devoluzione al Giudice del gravame (cfr. Cass. n. 20694 del 2018).
Alla stessa stregua, è inammissibile il richiamo, in sede di memoria, della sentenza di questa Corte n. 10065 del 2024 in materia di nullità dei verbali di conciliazione stipulati presso i locali del datore di lavoro trattandosi di questione del tutto nuova (nemmeno sovrapponibile alla recente decisione citata, la quale aveva ad oggetto un diritto inderogabile quale il patto di riduzione della retribuzione).
11. In conclusione il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.
12. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 4.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.