CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23591 depositata il 20 agosto 2025

Trattamento di fine rapporto – Rapporto di lavoro subordinato – Prescrizione dei contributi – Automaticità delle prestazioni previdenziali – Fondo di garanzia – Insolvenza del datore di lavoro – Rigetto

Fatti di causa

1.– Con sentenza n. 880 del 2021, depositata il 14 dicembre 2021, la Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo, che aveva condannato l’Istituto a corrispondere alla signora I.N., lavoratrice dipendente di E. s.p.a., società sottoposta ad amministrazione straordinaria, il pagamento dell’importo di Euro 6.964,10 a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR).

1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta, anzitutto, che è stato accertato in via definitiva un rapporto di lavoro subordinato tra la signora N. ed E. s.p.a., nell’arco temporale dal 27 febbraio 2006 al 31 maggio 2010.

Tale rapporto è avvalorato anche dalla documentazione prodotta dalla lavoratrice e non è smentito dagli elementi prospettati dall’appellante.

1.2.– In secondo luogo, all’accoglimento della domanda della lavoratrice non è d’ostacolo la prescrizione dei contributi, in virtù del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali.

Tale regola generale non conosce, nel caso di specie, deroghe di sorta e salvaguarda l’effettività della tutela sancita dalla Direttiva 1980/987/CEE.

2.– L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando due motivi di censura, illustrati da memoria in vista della trattazione camerale.

3.– La signora I.N. resiste con controricorso.

4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.

5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, in riferimento agli  artt. 2114 e 2909 cod. civ.

Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare vincolante, anche agli effetti del rapporto previdenziale, l’accertamento dei requisiti della subordinazione, reso in una controversia cui l’Istituto è rimasto estraneo.

Invero, il diritto di credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro per le prestazioni svolte alle sue dipendenze sarebbe autonomo rispetto al diritto di ottenere dall’INPS, in caso d’insolvenza del datore di lavoro, l’erogazione del TFR. Tale diritto sarebbe caratterizzato da una natura previdenziale.

1.1.– La censura è inammissibile.

1.2.– La sentenza impugnata, nell’accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la signora I.N. ed E. s.p.a., per il periodo dal 27 febbraio 2006 al 31 maggio 2010, non s’incardina sull’efficacia vincolante del decreto del Tribunale di Arezzo, che ha accolto l’opposizione allo stato passivo proposta dalla lavoratrice ed è stato poi confermato da questa Corte.

I giudici d’appello ricostruiscono con autonomo vaglio critico le risultanze istruttorie acquisite e, in particolare, soppesano i riscontri documentali e le deposizioni, che avvalorano la sottoposizione della lavoratrice al potere direttivo del datore di lavoro e l’osservanza di un orario predeterminato, con inquadramento nel quinto livello del contratto collettivo nazionale di lavoro (pagina 4 della pronuncia d’appello).

A tali elementi si affiancano i documenti prodotti dalla lavoratrice a supporto dell’istanza presentata al Fondo di garanzia e la dichiarazione del responsabile dell’amministrazione straordinaria di E. s.p.a., che confermano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (la già richiamata pagina 4).

La Corte di merito, infine, si cimenta con la valutazione degli elementi di segno contrario addotti dall’Istituto (pagina 5) e ne esclude in maniera coerente la valenza decisiva, condividendo a tale riguardo la valutazione già formulata dal giudice di prime cure.

1.3.– La doglianza, nell’invocare l’inopponibilità del giudicato tra il lavoratore e il datore di lavoro, in quanto res inter alios acta, e nel porre l’accento su tale profilo anche nella memoria illustrativa, non scalfisce in maniera efficace la complessiva ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Il percorso argomentativo, esaminato in tutti i suoi snodi salienti, non s’incentra sulla contestata vincolatività del giudicato, ma sullo scrutinio di tutti gli elementi probatori raccolti, come anche la parte controricorrente non manca di evidenziare.

È in questa prospettiva, dunque, che i giudici d’appello hanno valutato l’accertamento contenuto nel decreto del Tribunale di Arezzo e i dati di fatto emersi nel giudizio tra lavoratore e datore di lavoro, nella necessaria comparazione con gli altri dati di segno diverso o antitetico, e sono giunti a conclusioni che collimano con quelle già condivise dal Tribunale.

1.4.– La pronuncia d’appello, in ultima analisi, in linea con quella del giudice di primo grado, si è cimentata con un libero e motivato apprezzamento delle risultanze di un diverso giudizio, apprezzamento che, in virtù degli stessi princìpi di diritto menzionati dal ricorrente, non può ritenersi affatto precluso.

2.– Con il secondo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2, primo e ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in riferimento agli artt. 2114, 2115  e 2116 cod. civ., e dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La sentenza d’appello meriterebbe censura anche per avere riconosciuto alla lavoratrice la prestazione erogata dal Fondo di garanzia, senza tener conto della prescrizione dei contributi.

L’automaticità delle prestazioni previdenziali non potrebbe essere invocata quando i contributi siano prescritti, in quanto il datore di lavoro non potrebbe versarli e l’Istituto non potrebbe riceverli.

Tale limite avrebbe portata generale e prescinderebbe da quella previsione esplicita che la Corte di merito considera, per contro, necessaria.

Né il diritto dell’Unione europea si porrebbe in contrasto con tale inquadramento, che non imporrebbe alcun sacrificio sproporzionato al lavoratore, nell’obbligarlo a denunciare all’INPS il rapporto di lavoro.

Una diversa conclusione sarebbe foriera di ripercussioni tanto giuridiche quanto finanziarie sulla gestione del Fondo di garanzia.

2.1.– La censura non coglie nel segno.

2.2.– Occorre dare continuità ai princìpi enunciati da Cass., sez. VI L, 22 giugno 2017, n. 15589, che prendono le mosse dalla ricognizione della portata e del fondamento costituzionale del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e sono stati ribaditi, nelle loro premesse sistematiche, dalle successive pronunce di questa Corte.

2.3.– Come ha affermato il giudice delle leggi, «il principio generale – espresso dall’art. 2116 del codice civile (non a caso inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti, dall’art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come da ultimo sostituito dall’art. 23-ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 – è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati.

Tale principio di “automaticità delle prestazioni”, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, “solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui”, ma – come si esprime l’art. 2116 cod. civ. – “salvo diverse disposizioni delle leggi speciali”: il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso.

Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, recante “Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro”)» (sentenza n. 374 del 1997, punto 3 del Considerato in diritto).

2.4.– In consonanza con tali princìpi, questa Corte ha affermato, in termini generali, che «dato per principio quello dell’automaticità, esso è limitato dall’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso.

Norma che, come detto, esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti» (Cass., sez. lav., 1° dicembre 2020, n. 27427, punto 3 dei Motivi della decisione).

2.5.– Non si può attribuire, dunque, portata generale all’art. 27 r.d.l. n. 636 del 1939, che delimita la latitudine del principio di automaticità nel peculiare àmbito dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche in considerazione delle ragguardevoli ripercussioni finanziarie che l’integrale applicazione del principio di automaticità determinerebbe a fronte di inadempimenti contributivi risalenti e difficili da ricostruire.

Né tale portata onnicomprensiva si può evincere dall’art. 2116 cod. civ., che scolpisce il generale principio di automaticità e rimette alla prudente valutazione del legislatore, alle «diverse disposizioni delle leggi speciali», una diversa modulazione del principio, senza codificare, in termini indistinti, il limite della prescrizione dei contributi.

Limite che il legislatore ha fissato claris verbis in fattispecie tipiche e in virtù di una valutazione calibrata sulla specificità del singolo settore e sul bilanciamento d’interessi di volta in volta attuato a tale riguardo.

2.6.– Per quel che concerne la specifica questione oggi devoluta a questa Corte, da tali premesse discende che «5.1. Per le prestazioni economiche a carico del fondo, deve escludersi che il diritto del lavoratore resti condizionato all’effettivo adempimento da parte del datore di lavoro dell’obbligazione contributiva, o alla mancata prescrizione della stessa, qualora non adempiuta.

5.2. In tal senso depone in primo luogo l’assenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, quale quella dettata per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti.

5.3. Inoltre, una tale limitazione risulterebbe contraria alla funzione di garanzia del lavoratore a fronte dell’insolvenza del datore di lavoro che l’ordinamento sovranazionale assegna all’intervento in questione, essendo proprio l’incapacità del datore di lavoro di adempiere alle proprie obbligazioni (anche contributive) che integra lo stato d’insolvenza cui consegue l’intervento del fondo.

Altra soluzione, infatti, non è consentita dall’interpretazione della normativa coerente con l’art. 5 della Direttiva n. 80/987/CEE e dall’art. 5 della successiva Direttiva 2008/94/CE, dello stesso tenore, che alla lettera c) prevedono che l’obbligo a carico degli organismi di garanzia per il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, esiste indipendentemente dall’adempimento degli obblighi dei datori di lavoro di contribuire al finanziamento» (ordinanza n. 15589 del 2017, cit.).

2.7.– Con riferimento alle prestazioni del Fondo di garanzia, l’automaticità parziale, entro il limite della prescrizione dei contributi, vanificherebbe la tutela contro l’insolvenza proprio nelle situazioni che in maniera più pressante reclamano l’intervento solidaristico prescritto dalla nostra Carta fondamentale e dal diritto dell’Unione europea.

Tale assetto, infine, rispecchia il particolare meccanismo di operatività del Fondo di garanzia, che contempla un obbligo contributivo generale per il suo finanziamento (art. 2, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982), senza subordinare, tuttavia, l’erogazione delle prestazioni a un requisito minimo di contributi accreditati per ciascun lavoratore, come avviene in altri settori in cui il principio di automaticità opera in modo selettivo rispetto ai contributi che non siano prescritti.

3.– Il ricorso, in definitiva, dev’essere complessivamente respinto.

4.– Le spese del presente giudizio si liquidano in dispositivo e seguono la soccombenza, alla luce dell’inammissibilità del primo motivo, che rappresenta il fulcro dell’impugnazione, e dell’infondatezza delle censure mosse con il secondo mezzo e già disattese con rilievi che il ricorso non induce a rimeditare.

5.– Il rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.