CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23606 depositata il 20 agosto 2025
Differenze retributive – Rapporto di lavoro – Trasferimento d’azienda – Visura camerale – Condebitori solidali – Notifica del ricorso – Rigetto
Fatti di causa
La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da C.C. srl avverso la decisione con cui il tribunale di Civitavecchia aveva condannato la società a pagare a I.L. la somma di E. 107.114,68, per le differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra il L. e la D.M.E. srl dal 8.5.2003 e la C.C., succeduta alla prima società dal gennaio 2012, e sino al 30.5.2012, data di cessazione del rapporto.
La corte di merito, dopo aver ritenuto valida la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, effettuata presso la residenza del legale rappresentante della società, come risultante dalla visura camerale via (…) Roma, non dando ingresso alle contestazioni della società, risultata contumace nel primo grado del giudizio, riteneva provata la data di inizio del rapporto di lavoro al 8.5.2003, all’esito delle risultanze testimoniali, nonchè provata l’esistenza delle condizioni del trasferimento d’azienda, come regolato dall’art. 2112 c.c., nel subentro della C.C. srl alla D.M.E. srl, con la conseguente responsabilità della subentrante nei debiti della originaria datrice di lavoro, fallita nelle more del processo.
Avverso detta decisione proponeva ricorso la C.C. srl cui resisteva con controricorso I.L.
Entrambe le parti depositavano successive memorie.
Ragioni della decisione
1)- Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 co.1 nn. 3,4,5, per violazione delle norme processuali e travisamento della prova.
Il motivo si occupa della decisione della corte di merito sulla regolarità della notifica del ricorso introduttivo, lamentando che la ricorrente era rimasta contumace in quanto invalida la notifica effettuata presso il vecchio indirizzo del legale rappresentante che, invece, aveva residenza stabile in Cerveteri via (…), come dimostrato dai certificati di residenza, dalla carta d’identità e dal certificato elettorale.
La corte territoriale aveva ritenuto valida la notifica effettuata a Roma, via (…), quale indirizzo risultante dalla visura camerale prodotta in prime cure.
Rilevava che la prova del cambio di residenza avrebbe dovuto essere provato attraverso la doppia dichiarazione fatta al comune di residenza attuale e quello di residenza che si abbandona (art. 31 disp attuaz. C.p.c.).
Soggiungeva che all’indirizzo risultante dalla visura camerale era presente la denominazione del legale rappresentante nella cassetta postale e che, pertanto, il notificatore aveva adempiuto a tutte le formalità richieste in caso di assenza della persona.
Si osserva che, correttamente, la corte di merito, abbia fatto riferimento all’indirizzo risultante dalla visura camerale e abbia accertato la regolarità di siffatta notifica con apprezzamento che non confligge con i principi somministrati, sul punto, da questa Corte di legittimità, secondo cui <<ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice di merito>> (Cass.n. 10170/2016).
Nel caso in esame, dunque, il giudice del merito, con apprezzamento non censurabile in questa sede di legittimità, ha valutato che ci fossero elementi concreti e sufficienti (cassetta postale indicativa della presenza del destinatario nel luogo risultante dalla visura camerale) per avvalorare la giusta destinazione della notificazione in questione.
Per completezza di esame, deve altresì aggiungersi che, comunque, il motivo di censura è inammissibilmente proposto con indicazione di una pluralità di vizi non singolarmente specificati.
A riguardo si osserva che << nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure” (Cass.n. 18021/2016; conforme Cass.n. 28541/2024).
Nel caso di specie, sono enucleati in un unico motivo molteplici profili di vizi, non singolarmente enunciati rispetto al rispettivo punto decisorio della decisione.
2)- Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 co.1 nn. 2,3, 4, per violazione delle norme processuali ed in particolare degli artt. 103, 300,302,303 e 305 cpc nonché art. 1292, 1294 cc e 102, 331,332 cpc, artt. 2112,2120 cc e artt. 23 e 43 legge fall.
Anche per tale censura valgono i principi sopra esposti circa la “mescolanza” dei vizi denunciati (Cass. n. 18021/2016; Cass 28541/2024) e la conseguente inammissibilità del motivo.
Peraltro, la stessa risulta anche infondata nel merito, allorchè lamenta la errata valutazione della corte sulla scelta adottata dal lavoratore di continuare l’azione nei confronti della sola ditta ceduta una volta fallita la cedente D.M.
Si rammenta in proposito il principio secondo cui <<In tema di solidarietà passiva, qualora il creditore agisca, ai sensi dell’art. 1292 cod. civ., contro uno qualsiasi dei condebitori solidali, esercita un suo preciso diritto che, però, non può comportare automatica rinuncia del credito nei confronti dell’altro o degli altri condebitori solidali, poiché, diversamente, si contraddirebbe la stessa facoltà di scelta che la citata norma riconosce al creditore ed il diritto del debitore solidale escusso di rivalersi nei riguardi dei suoi condebitori solidali per le quote di rispettiva responsabilità.
Tale conclusione si impone anche se l’azione sia stata esercitata nei confronti di uno soltanto dei condebitori solidali a causa della convinzione che questo, e non altri, sia il debitore, dato che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza, nel creditore, dell’esistenza del debito, non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente>> (Cass n. 16125/2006).
3)- Con il terzo motivo è denunciata la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 co.1 nn. 3,4,5, per violazione delle norme processuali e travisamento della prova.
Violazione artt. 2112 e 2120 cc e 115,116 cpc.
Con il motivo è contestata la decisione di inammissibilità dell’accertamento della data di inizio del rapporto di lavoro e le valutazioni istruttorie svolte sul punto.
Anche per tale censura devono preliminarmente richiamarsi le osservazioni sopra svolte circa la pluralità dei vizi denunciati (Cass.n. 18021/2016; Cass 28541/2024), nonché sottolinearsi che la valutazione circa la data di inizio del rapporto di lavoro, svolta dalla corte territoriale sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, è frutto di una tipica determinazione di merito, sottratta ad ogni possibile ri-valutazione in questa sede di legittimità.
Il ricorso deve essere complessivamente rigettato.
Le spese seguono il principio di soccombenza e sono da distrarre all’antistatario.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 4.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Con distrazione all’antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
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