CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23851 depositata il 25 agosto 2025

Pensione di reversibilità – Assegno divorzile – Decorrenza – Quota disponibile – Coniuge superstite – Artt. 112, 115 e 116 c.p.c. – Accoglimento

Rilevato che

1.La Corte d’appello di Palermo ha parzialmente accolto il reclamo di V.L.S. avverso il decreto del giudice di primo grado che aveva dichiarato il suo diritto alla percezione del 20% della quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto ex coniuge S.U., attribuendo il restante 80% a P.A., coniuge superstite al momento del decesso avvenuto il 18 settembre 2016, in ragione della durata dei due matrimoni.

La Corte territoriale, considerato che il criterio temporale della durata del rapporto coniugale, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, come evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 419/1999, ha ritenuto di contemplare, tra i correttivi di carattere equitativo, la durata della eventuale convivenza matrimoniale del coniuge superstite e l’entità dell’assegno divorzile, non costituendo quest’ultimo un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge; ha valorizzato anche la convivenza more uxorio, a cui va attribuito un distinto e autonomo rilievo giuridico, durata con P.A. tredici anni prima del matrimonio, decorrente dal 1996 dopo l’interruzione della convivenza con la prima moglie nel 1994.

La Corte ha anche ritenuto che l’importo dell’assegno divorzile in favore della prima moglie era rimasto inalterato nella cifra di euro 300,00 mensili e, quanto alle condizioni economiche delle parti, l’esame della documentazione fiscale prodotta in giudizio consentiva di apprendere che la V. non era titolare di diritti reali su beni immobili, aveva percepito redditi annui dal 2013 al 2015, ridotti nel 2016 per il venir meno dell’assegno divorzile, aveva sostenuto spese abitative, aveva venduto un fabbricato di 3,5 vani nel 2007 ed aveva percepito, nello stesso anno, una quota del TFR dell’ex coniuge; per conto la P. risultava essere proprietaria di due fabbricati, di cui uno adibito a propria abitazione, aveva percepito un reddito dal 2015 al 2017, non risultava aver sostenuto spese abitative ed era stata dichiarata invalida al 67%.

La Corte di merito ha, quindi, ritenuto di poter accogliere il reclamo proposto dalla V. innalzando al 35% la percentuale della quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto ex coniuge, compensando le spese di lite in presenza di reciproca parziale soccombenza, ed ordinava all’INPS, citato in giudizio a titolo di litis denunciatio, di provvedere al versamento, in favore della reclamante e della reclamata, delle quote rispettivamente loro spettanti.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione V.L.S. affidandosi a quattro motivi di ricorso, a cui P.A. ed INPS resistono con rispettivi controricorsi.

3. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 25/3/2025.

Considerato che

1.Con il primo motivo V.L.S. deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c., per aver la sentenza di appello omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di reclamo inerente alla dichiarata decorrenza, in sentenza di primo grado, del diritto alla corresponsione della quota di reversibilità a far data dal deposito del ricorso, anziché dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’ex coniuge.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello quantificato in termini di valuta la pensione di reversibilità da ripartire tra le aventi diritto, incorrendo, pertanto, in un vizio di ultrapetizione causativo della nullità della pronuncia.

Con il terzo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente determinato il valore pecuniario della pensione di reversibilità da ripartire tra le aventi diritto, travisando il contenuto degli atti e dei documenti prodotti in giudizio da INPS e non contestati dalla controparte P.; in particolare, l’importo relativo alla quota disponibile della pensione di reversibilità del defunto, come quantificato in sentenza in euro 2.258,00, non corrispondeva al dato numerico contabile riportato nella memoria di costituzione dell’INPS e nel prospetto di pensione da cui risulterebbe un ammontare mensile di importo superiore.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 c.p.c., la violazione dell’art.91c.p.c., per avere la Corte disposto la compensazione delle spese nonostante non fosse ravvisabile una situazione di reciproca parziale soccombenza, essendo, da un lato, accolto il reclamo della V. in base alla ricostruzione delle situazioni economico-reddituali delle parti, dall’altro non essendosi opposta la P. alla riforma della pronuncia di primo grado concernente la retrodatazione del diritto alla quota di reversibilità ed essendosi limitata a chiedere l’integrale rigetto del reclamo, che invece è stato poi accolto; inoltre, quanto alla compensazione delle spese nei rapporti con INPS, l’evocazione in giudizio di quest’ultimo costituiva condizione necessaria per l’integrità del contraddittorio non essendo indifferente per l’INPS l’accertamento dei presupposti del diritto previdenziale azionato nei suoi confronti.

2. Nel controricorso l’INPS sostiene la propria estraneità in ordine alla ripartizione delle quote tra i coniugi e rileva di aver adempiuto a quanto spettante al coniuge superstite, fermo restando l’esistenza di un obbligo di restituzione nei rapporti interni fra la ricorrente e l’altra resistente, non potendo assumere l’ente il rischio di pagare due volte la prestazione di reversibilità.

Nel controricorso il coniuge superstite evidenzia di aver accantonato la quota del 20% destinata all’ex coniuge sull’importo già erogato da INPS sin dal primo mese successivo alla morte del coniuge; sul secondo motivo evidenzia la correttezza del calcolo compiuto in sentenza avendo la ricorrente erroneamente diviso per dodici mensilità e non per tredici l’importo annuale della pensione erogata al coniuge, senza aver considerato che esso era stato calcolato al lordo e non al netto, e che sulla rata mensile del coniuge superstite era stata operata una ritenuta precauzionale pari ad 1/5 della quota a sé destinata.

Riguardo all’ultimo motivo di ricorso, evidenzia la correttezza della compensazione poiché su due domande formulate in appello (maggiore percentuale all’ex coniuge e decorrenza dalla data del decesso) la Corte aveva parzialmente accolto soltanto la prima, e ciò giustificava la compensazione delle spese.

3.Il primo motivo di ricorso è fondato.

4. La ricorrente ha riportato, nell’illustrazione del primo motivo di ricorso, la specifica richiesta formulata nel proprio atto introduttivo di primo grado, circa la corresponsione a sé della quota di pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’ex coniuge; ha anche trascritto la decisione del Tribunale di rigetto della domanda con decorrenza dalla data di deposito del ricorso; ed infine, ha riportato il contenuto del terzo motivo del proprio reclamo con il quale censurava la decisione del Tribunale.

È agevole riscontrare, dalla lettura della sentenza impugnata, che alcun riferimento è stato compiuto dai giudici di appello sullo specifico motivo di reclamo; la doglianza della omessa pronuncia è, pertanto, fondata.

4.1 – Trattasi di un’omissione di carattere decisivo poiché, nel confermare la pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha sostanzialmente, e senza motivazione, escluso un non irrilevante periodo di corresponsione della prestazione, avendo differito di nove mesi la decorrenza della maturazione del presupposto cronologico della pensione di reversibilità, dalla data del decesso avvenuto il 18/9/2016 alla data del ricorso introduttivo di primo grado del 13/6/2017.

5. La dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. pone una questione di natura processuale, risolvibile dalla Corte attraverso l’esame diretto e la diretta acquisizione degli elementi di giudizio (Cass. n.8932/2006, la censura prospetta un problema di natura tipicamente processuale, “per risolvere il quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere al diretto esame degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla richiesta pronuncia”); il prospettato error in procedendo per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato consente quindi, in sede di legittimità, l’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta.

E d’altronde, l’omessa pronuncia concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello, uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), come afferma Cass. n.1539/2018, a differenza dell’omessa motivazione su un fatto decisivo della controversia, di cui all’art. 360 co.1 n.5 c.p.c., in cui l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi, su uno dei fatti principali della controversia.

6. Orbene, sul tema della decorrenza, va richiamato il principio espresso da questa Corte con sent. n.22259/2013, secondo il quale “Nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato.

Tale decorrenza nasce, per entrambi, nei confronti dell’ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest’ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non “pro quota” il trattamento di reversibilità corrisposto dall’ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell’ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l’ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso, trattandosi di ipotesi di indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 cod. civ.”; ivi è stato anche precisato che la pronuncia che ripartisce la pensione di reversibilità, tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, ha carattere costitutivo, e che la norma contenuta nella L. n.898 del 1970 art. 9, nel testo novellato dalla L. n.74 del 1987, permette di affermare che la medesima disposizione attribuisce sia al coniuge superstite sia all’ex coniuge un diritto iure proprio alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il Tribunale ravvisi l’esistenza di determinate circostanze in fatto ed in diritto.

Si tratta, inoltre, di una sentenza costitutiva con efficacia ex tunc, perché fa sorgere un diritto di natura previdenziale, al quale deve intendersi applicabile la relativa normativa previdenziale che espressamente prevede che il diritto alla pensione di reversibilità in favore dei superstiti abbia decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il decesso dell’assicurato o del pensionato, e quindi il coniuge divorziato ha diritto alla corresponsione della quota di pensione di reversibilità, attribuitagli dalla sentenza pronunciata ex art. 9 della L.n.898/1970, con la decorrenza anzidetta.

6.1 – Nella medesima pronuncia da ultimo richiamata, è stato anche precisato che il soggetto tenuto all’adempimento di una prestazione previdenziale non può essere che l’ente previdenziale tenuto all’erogazione della pensione di reversibilità e non l’assistito cui la pensione sia stata corrisposta, anche perché solo l’ente previdenziale ha titolo per effettuare, in modo corretto, i conteggi relativi al computo delle somme spettanti ai diversi beneficiari in relazione alla vigente normativa, provvedendo, quindi, al recupero delle somme versatele in eccesso e pagando quelle effettivamente spettanti in base alla ripartizione delle quote stabilite dal giudice (cfr. in questo senso Cass. n.2092/2007).

6.2 – Ciò posto, il motivo va accolto, e la sentenza, nella parte in cui accogliendo il reclamo soltanto con riferimento alla diversa attribuzione di quote percentuali di reversibilità, ha implicitamente confermato la pronuncia di primo grado sulla decorrenza dalla domanda amministrativa, va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, va dichiarata la decorrenza del riparto di quote di reversibilità dalla data del primo giorno del mese successivo al decesso di S.U., pacificamente acquisito in giudizio come avveratosi alla data del 18/9/2016.

7. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono, invece, infondati.

7.1 – La determinazione compiuta dal giudice di appello “in termini di valuta” sulla entità delle quote ripartibili fra ex coniuge e coniuge superstite non ha comportato una pronuncia di condanna al pagamento delle somme ivi indicate, costituendo soltanto un parametro genericamente determinativo della entità della prestazione riferibile ad entrambi; d’altronde non v’è stata una consulenza tecnico-contabile idonea a determinare con certezza l’importo desunto da un mero calcolo aritmetico compiuto dal giudice.

In tal senso, esso si pone come un obiter dictum, ancora rimettibile alla determinazione dell’ente erogatore e soprattutto non decisivo per l’entità delle due quote: infatti, non è chiarito se la base di calcolo del rateo pensionistico del de cuius sia stata individuata al netto oppure al lordo, e neppure è arguibile, secondo quanto rappresentato dal ricorrente, se l’ammontare complessivo della pensione annuale sia divisibile per 12 o 13 ratei mensili, e se essa abbia tenuto conto di eventuali detrazioni.

7.2 – Si evidenzia, da un lato la genericità della doglianza, non supportata da allegazioni documentali e da specifiche indicazioni delle fonti di prova che nel merito avrebbero viziato l’argomento sviluppato dal giudice di appello, e dall’altro la sua non decisività essendo rimettibile in sede amministrativa la determinazione delle quote percentuali attribuibili alle due interessate.

8. Quanto al quarto motivo di ricorso, è indiscutibile la parziale soccombenza della ricorrente, già reclamante, stante il riconoscimento della quota di pensione attribuitale in entrambi i gradi di merito in misura inferiore a quanto inizialmente richiesto (si legge in ricorso: “in misura non inferiore al 60% o comunque nella percentuale maggiore o minore ritenuta di giustizia”) e non trovando conforto l’invocato riconoscimento di una maggiore attribuzione proporzionale rispetto al coniuge superstite in virtù della più ampia durata del rapporto di coniugio della V. (durato circa 36 anni a fronte del secondo matrimonio con la P. durato circa 7 anni); la pronuncia di appello ha infatti rimarcato la non esclusività del criterio temporale potendosi applicare discrezionalmente specifici correttivi di carattere equitativo.

E tra questi assumono rilevanza la convivenza prematrimoniale (avente autonomo rilievo giuridico come affermato in Cass. n.26358/2011, e sui rilievi solidaristici della convivenza prematrimoniale, cfr. Cass. Sez.Un. n.35385/2023), l’entità di un assegno divorzile goduto finché l’ex coniuge era in vita (e specularmente la perdita di tale introito a seguito del decesso), e le condizioni economiche dei coniugi, valorizzando quelle del coniuge economicamente più debole (Cass. n.22759/2024).

Peraltro, come si evince dalla impugnata sentenza, proprio sotto tale ultimo profilo è stato compiuto un apprezzamento in fatto delle condizioni economiche dei due aventi diritto, la cui comparazione, che ha condotto a ritenere parzialmente fondato il reclamo, è espressiva di un giudizio insindacabile in sede di legittimità.

La questione della compensazione delle spese, valutata attraverso la verifica della sussistenza dei presupposti per i correttivi perequativi delle quote di attribuzione fra coniuge divorziato e coniuge superstite, resta dunque assorbita nella conferma della pronuncia di merito sull’an e quomodo del riparto.

9. Non da ultimo va evidenziato un esito globale della lite che, anche alla luce della definizione del presente grado di giudizio, consente di ritenere che la ricorrente non sia completamente vittoriosa.

Ciò, se non può condurre alla condanna alle spese, non impedisce la possibilità di compensazione (Cass. Sez.Un.n.32061/2022); si aggiunga che l’oggettivo sviluppo della vicenda processuale ed il bilanciamento dei motivi respinti con l’unico accolto consentono di compensare anche le spese della presente fase, fra tutte le parti, inclusa INPS la cui posizione, per quanto innanzi, non si riduce a mera litis denunciatio.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, respinti il secondo e il terzo, assorbito il quarto; cassa l’impugnata sentenza sul motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara la decorrenza del riparto di quote di reversibilità dal primo giorno del mese successivo al decesso di S.U.

Compensa le spese dell’intero processo.

Dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

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