CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23996 depositata il 6 settembre 2024

Lavoro – Contatti d’appalto – Pagamento di contributi e sanzioni civili addebitati – Verbale di accertamento emesso dall’Inps – Somme corrisposte a titolo di trasferta – Base imponibile per l’obbligo contributivo – Accoglimento

Rilevato che

In parziale riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.870/16 la Corte d’appello di Bologna accoglieva in parte l’opposizione proposta da S.G.R. (E.) s.r.l. avverso un verbale di accertamento emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi e sanzioni civili addebitati, in via solidale ex art. 29 d. lgs. n.276/03, alla società quale committente di un appalto al C.U.

Faceva parte di quest’ultimo la consorziata cooperativa MA.E.VA., che aveva impiegato i lavoratori le cui posizioni contributive erano state oggetto dell’accertamento dell’Inps.

Per quanto qui rileva, riteneva la Corte d’appello che non fossero dovuti i contributi chiesti in relazione ai lavoratori ai quali erano state corrisposte somme a titolo di trasferta.

L’Inps non aveva specificamente allegato né dimostrato il presupposto della pretesa. In secondo luogo, la Corte territoriale riteneva che non operasse la solidarietà per le sanzioni civili: l’esclusione della solidarietà stabilita dall’art.29, co.2 d. lgs. n.276/03 a seguito della modifica introdotta dall’art.21 d. l. n.5/12 conv. con mod. dalla l. n.35/12, doveva applicarsi anche ai contatti d’appalto stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della novella, avendo essa carattere non innovativo, ma ricognitivo di una regola già desumibile, in via interpretativa, dalla precedente normativa.

Avverso la sentenza ricorre l’Inps per due motivi.

Resiste con controricorso S.G.R. (E.) s.r.l.

Ai sensi dell’art. 331 c.p.c., constatata l’omessa notifica nei confronti del C., il collegio concedeva nuovo termine per la notificazione del ricorso, cui l’Inps provvedeva tempestivamente.

Il C.U. rimaneva intimato.

All’adunanza camerale il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69, dell’art.51 co.5 d.P.R. n.917/86 e dell’art.2697 c.c. Sul presupposto che l’onere di allegazione specifica era stato adempiuto e si riferiva alle trasferte di una dipendente addetta ad attività di segretaria, sostiene che fosse onere della controricorrente dimostrare che le somme pagate alla lavoratrice dipendessero dall’esecuzione di trasferte e risultassero esenti da contribuzione.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.29, co.1 e 2 d. lgs. n.276/03, nonché dell’art.21 d. l. n.5/12 conv. in l. n.35/12 e dell’art.11 disp. prel. c.c. Sul presupposto che l’accertamento copriva il periodo marzo 2010 – ottobre 2012, sostiene che, per il periodo antecedente all’entrata in vigore dell’art.21 d. l. n.5/12, si applichi il previgente testo dell’art.29 d.lgs. n.276/03 con conseguente affermazione di solidarietà, mentre, per il periodo successivo, l’art.21 d. l. n.5/12 non potrebbe applicarsi: il contratto d’appalto era stato concluso in epoca anteriore e non era possibile sottoporlo a più discipline diverse.

Il primo motivo è fondato.

Secondo la Corte d’appello, l’Inps non avrebbe allegato, né provato, il presupposto del credito, omettendo di specificare “il riferimento alle trasferte non documentate, ai lavoratori interessati”, e cosa si dovesse intendere con la dicitura “parte di ore effettivamente lavorate dai dipendenti” ma riportate dalla MA.E.VA. sotto la voce “trasferte”.

La Corte ha fatto erronea applicazione dell’art.51 d.P.R. n.917/86.

Ai sensi del primo comma di tale norma, il reddito da lavoro dipendente, da prendere a base imponibile per l’obbligo contributivo, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo, in relazione al rapporto di lavoro.

La norma detta la regola generale secondo cui, ai fini contributivi, qualsiasi compenso ricevuto in relazione al rapporto di lavoro costituisce base imponibile.

Rappresentano eccezioni a tale regola le ipotesi di voci retributive, espressamente e tassativamente previste dai successivi commi dell’art.51, compreso il comma 5 relativo alle somme erogate a titolo di trasferta, che vengono escluse dalla base imponibile.

L’Inps, nel momento in cui fa valere il proprio credito contributivo, non deve allegare né provare i presupposti di una delle ipotesi eccettuative e, quindi, non deve specificare quali siano i lavoratori cui si riferiscano le trasferte, né le ore prestate a titolo di trasferta, né l’importo che il lavoratore ha escluso dalla base imponibile imputandolo a trasferta, poiché il fatto costitutivo della pretesa dell’ente, in base al primo comma dell’art. 51 d.P.R. n.917/86, va individuato nella corresponsione di qualsiasi emolumento in relazione al rapporto di lavoro.

In questo senso, la giurisprudenza di legittimità, con riguardo al profilo dell’onere probatorio – e lo stesso deve dirsi riguardo all’onere di allegazione – ha da tempo affermato che l’ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre è onere del datore di lavoro provare che ricorre una delle cause di esclusione di cui all’art.51, co.2 d.P.R. n.917/86 (Cass.461/11, Cass.23051/17).

In particolare, riguardo al comma 5, e alle somme imputate dal datore a titolo di trasferta, questa Corte ha ritenuto che l’Inps debba dimostrare l’ammontare complessivo delle somme corrisposte ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro; spetta, poi, al datore di lavoro provare l’ammontare delle somme sottratte alla regola generale, dimostrando le trasferte effettuate e l’ammontare dei rimborsi e delle indennità erogate per ciascun giorno (Cass.18160/18).

Nel caso di specie, l’Inps, lungi dall’avere l’onere di allegazione e di prova ritenuto dalla Corte d’appello, avrebbe solo dovuto allegare e dimostrare l’ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori nel periodo considerato nel verbale di accertamento e, sulla base di queste, calcolare i contributi dovuti e, per sottrazione con quelli versati, i contributi omessi.

Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.

Non è innanzitutto condivisibile la prospettazione di parte controricorrente secondo cui l’Inps deduce una questione nuova nel momento in cui pretende di applicare la solidarietà alle sanzioni civili anche oltre il 31.12.2011.

Secondo la società sebbene il verbale di accertamento copra il periodo 1.3.2010 – 31.10.21012, l’Inps mai avrebbe chiesto sanzioni civili oltre la data del 31.12.2011.

Ora, tale limitazione, della pretesa da parte dell’Inps, ad una frazione temporale del periodo oggetto di accertamento non risulta dal ricorso né è menzionata nella sentenza; inoltre, essendo il debito contributivo da erronea applicazione della disciplina delle trasferte relativo all’intero periodo di accertamento, l’obbligo accessorio delle sanzioni segue il medesimo periodo.

Si deve aggiungere che la motivazione della sentenza non esclude, dal punto di vista logico-giuridico, la deduzione dell’Inps, ovvero un debito per sanzioni civili rapportato all’intero periodo dell’accertamento, e quindi relativo sia a una frazione temporale antecedente all’entrata in vigore dell’art.21 d. l. n.5/12, sia a una frazione temporale successiva.

La sentenza, infatti, ha motivato nel senso che l’art.21 d.l. n.5/12 si applica pure ai contratti d’appalto antecedenti alla sua entrata in vigore, senza escludere che, nel caso di specie, il precedente contratto d’appalto fosse ancora in esecuzione dopo tale data.

Tanto premesso, va ricordato che questa Corte (Cass.18259/18, Cass.20849/19) ha affermato la natura innovativa e non interpretativa, e dunque nemmeno retroattiva, dell’art.21 d.l. n.5/12, specificando che, nel regime applicabile prima della sua entrata in vigore, sussisteva l’obbligo solidale in capo al committente per il pagamento non solo dei contributi ma anche delle sanzioni civili.

Dunque, l’art.21 d. l. n.5/12 si applica ai soli inadempimenti successivi alla sua entrata in vigore (10.2.2012), sicché per il periodo 10.2.2012 –31.10.2012, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la solidarietà.

La sentenza va, invece, cassata in relazione al precedente periodo 1.3.2010 – 31.10.2012. Rispetto ad esso continua ad applicarsi il regime della solidarietà affermato da questa Corte nelle citate pronunce vigente il testo dell’art.29 d. lgs. n.276/03 antecedente alla novella del 2012 (v. Cass.10669/24 che ha applicato la solidarietà alla sola parte di rapporto obbligatorio anteriore all’entrata in vigore del d.l. n.5/12, con esclusione della solidarietà riguardo al periodo successivo).

In conclusione, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione per i nuovi accertamenti resi necessari dall’accoglimento del primo e del secondo motivo, quest’ultimo nei limiti di cui in motivazione.

La Corte statuirà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.