CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24070 depositata il 28 agosto 2025

Lavoratori socialmente utili – Trattamenti previdenziali – Impegno lavorativo settimanale – Orario superiore – Compensi professionali – Rigetto

Ritenuto che

La corte territoriale, in particolare, ha richiamato l’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 468 del 97 che prevede un compenso per le ore superiori alle 20 settimanali ed alle 8 giornaliere e non prevede il limite delle 80 ore mensili.

Avverso tale sentenza ricorrono ai lavoratori per tre motivi, cui resiste il datore con controricorso.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Considerato che

Il primo motivo deduce violazione dell’articolo 8 per aver escluso il limite delle 80 ore.

Il motivo è infondato: la corte ha applicato la norma nella sua interpretazione letterale, che non prevede il limite delle 80 ore ai fini compensativi.

In tema, va ricordato che questa Corte ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 7976 del 05/04/2006, Rv. 588527 – 01) che, ai sensi dell’art. 8, comma secondo, del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 (relativo alla revisione della disciplina sui lavoratori socialmente utili, a norma dell’art. 22 della legge n. 196 del 1997), per i lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all’art. 4, comma primo, lett. c), della stessa legge, l’impegno lavorativo settimanale è determinato, oltre che attraverso il criterio proporzionale tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale (calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali) previsto per i dipendenti esercitanti attività analoghe presso il soggetto promotore dell’intervento, anche mediante la fissazione del limite minimo di venti ore settimanali (e con un massimo di otto ore giornaliere), con la conseguenza che l’importo integrativo a carico dell’ente utilizzatore spetta solo nel caso di impegno “per un orario superiore”, ovvero nell’eventualità del superamento proprio del detto limite settimanale di venti ore.

Il secondo motivo deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sui mesi in cui vi erano ore lavoratore in misura superiore alle 80 mensili.

Il motivo va disatteso per la sua inammissibilità, non essendo dedotto un “fatto”, discusso dalle parti ma ignorato dal giudice, ed essenzialmente riproponendo la questione giuridica di cui al motivo precedente.

Il terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 8 citato, ex art. 360 numero 4 c.p.c., per avere trascurato che l’assegno Inps era pagato su base mensile.

Il motivo è inammissibile in quanto attiene a profilo non rilevante, che in nulla incide sulla regolamentazione specifica degli emolumenti per cui è causa.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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