CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24087 depositata il 28 agosto 2025
Licenziamento collettivo – Art. 18 L. n. 300/1970 – Appalto di servizi – Clausola sociale – Committente – Indennità risarcitoria – Reintegrazione – Ratio decidendi – Rigetto
Rilevato che
1.- M.G. aveva lavorato alle dipendenze di R.R. srl, addetto all’appalto di servizi in ambito ferroviario relativo al lotto Calabria conferito da T. spa, unica committente della società.
Con ricorso al Tribunale di Bologna R.R. srl chiedeva accertarsi la legittimità del licenziamento del G. del 31/10/2021 determinato dalla cessazione dell’appalto al 31/08/2021, come comunicato con la lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo datata 20/07/2021, con cui era stato indicata l’intenzione di licenziare tutti i novantadue dipendenti impiegati nel lotto DPR Calabria.
Al riguardo deduceva che era stata avviata anche la procedura negoziale prevista dal CCNL per il subentro del nuovo appaltatore e che in data 19/10/2021 era stato raggiunto un accordo sindacale, con cui l’impresa subentrante si era obbligata ad assumere tutti i dipendenti di quella uscente, sotto condizione del gradimento della committente in relazione all’eventualità che fra costoro (compreso il G.) qualcuno avesse subito condanne penali o avesse procedimenti penali pendenti.
Aggiungeva che in data 27/10/2021 era terminata anche la procedura di licenziamento collettivo con un accordo sindacale, nel quale era stato previsto che sarebbero stati licenziati soltanto quei dipendenti che fossero risultati in eccedenza perché non assunti per cambio appalto dall’impresa subentrante a decorrere dall’01/11/2021.
Precisava che in precedenza la committente T. spa, con missiva del 10/08/2020, aveva comunicato il non gradimento del G. “a seguito della notizia relativa all’arresto per usura ed estorsione riportata anche da alcuni articoli di giornale … alla sua conseguente condanna”.
Aggiungeva che non aveva in quel momento licenziato il dipendente per l’esistenza dei divieti di licenziamento previsti dalla normativa anti pandemica, sicché aveva sospeso il suo rapporto di lavoro.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il G. avanzava domanda riconvenzionale, con cui chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli l’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015.
3.- Assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale, ordinava la reintegrazione del G. nel posto di lavoro e condannava la società a pagargli l’indennità risarcitoria nel limite delle dodici mensilità.
Quel Giudice riteneva che fosse stata del tutto superflua ed ultronea la procedura di licenziamento collettivo, alla luce della clausola sociale prevista dall’art. 16 CCNL di settore e di quanto previsto dall’art. 7, co. 4 bis, d.l. n. 248/2007, conv. in L. n. 31/2008.
Riteneva che il ricorso al licenziamento collettivo per la gestione di una situazione individuale fosse elusivo della normativa in materia di licenziamento e delle garanzie offerte al lavoratore, sia sotto il profilo della giustificazione del recesso, sia sotto quello dell’obbligo di repechage.
Riteneva altresì ingiustificato il licenziamento, non potendo questo essere fondato sull’esercizio della clausola di non gradimento da parte della committente senza alcun vaglio di legittimità da parte della datrice di lavoro del G. e nel suo contraddittorio, secondo un principio di buona fede.
Applicava infine la tutela di cui all’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970 in quanto norma richiamata nel verbale di cambio appalto del 2015 nel quale era subentrata R.R. srl.
4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) l’appello della società è inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;
b) con unico motivo di gravame la società si duole della violazione dell’art. 24 L. n. 223/1991;
c) tuttavia la società non impugna quell’ulteriore parte della sentenza di primo grado, con cui il Tribunale ha ritenuto comunque ingiustificato il licenziamento, a prescindere dall’indebito o superfluo ricorso alla procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991;
d) in ogni caso le valutazioni del Tribunale sull’ingiustificatezza del licenziamento vanno condivise;
e) inoltre, come ritenuto dal Tribunale, il ricorso al licenziamento collettivo per la gestione di una situazione individuale è elusivo della normativa in materia di licenziamento e delle garanzie offerte al lavoratore, sia sotto il profilo della giustificazione del recesso, sia sotto quello dell’obbligo di repechage.
5.- Avverso tale sentenza R.R. srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
6.- G.M. ha resistito con controricorso.
7.- La società ricorrente ha depositato memoria.
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Considerato che
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso l’interesse ad agire in virtù della mancata impugnazione di quella parte della sentenza di primo grado, in cui “solo per ragioni di completezza” il Tribunale si era espresso sull’impossibilità di giustificare un licenziamento sulla base del “non gradimento” da parte del committente.
Il motivo è infondato.
E’ vero che il Tribunale ha fatto precedere quella motivazione dell’espressione “solo per ragioni di completezza”, ma è altresì vero che quella motivazione costituisce un’autonoma ratio decidendi rispetto a quella per prima esposta circa la superfluità della procedura di licenziamento collettivo e circa il suo carattere elusivo delle tutele apprestate al lavoratore subordinato contro un licenziamento individuale.
Pertanto, qualora la società avesse voluto censurare in sede di reclamo quella parte della decisione, proprio sostenendo che il licenziamento non era stato in realtà “giustificato dal mancato gradimento del committente, bensì in ragione del venire meno della commessa nell’ambito della quale il lavoratore prestava la propria attività” (v. ricorso per cassazione, p. 8), avrebbe dovuto espressamente impugnare quel capo della decisione, che, in quanto dotato di autonoma valenza argomentativa e motivazionale, doveva essere fatto oggetto di specifico motivo di gravame. In mancanza quel capo è passato in giudicato c.d. interno.
Va allora ribadito che quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Cass. n. 13880/2020, in tema di ricorso per cassazione), o comunque per carenza di interesse. Infatti, anche laddove fosse accolto l’unico motivo gravame ricorso, comunque la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, in quanto autonomamente e sufficientemente sostenuta dall’altra ratio decidendi non censurata.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 24 L. n. 223/1991.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 7, co. 4 bis, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 5), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 24 L. n. 223/1991, 7, co. 4 bis, d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008 ed omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.
I predetti motivi sono inammissibili perché preclusi ormai dal giudicato interno e l’ultimo anche in considerazione della c.d. doppia conforme (art. 360, pen.co., c.p.c.).
3.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.