CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24093 depositata il 28 agosto 2025
Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Impugnativa del licenziamento – Permessi retribuiti – Contumacia – Prova testimoniale – Inammissibilità
Fatti di causa
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello proposto dalla F. s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 4309/2022 e, in riforma di detta sentenza, rigettava la domanda proposta da C.A. in primo grado, con la quale aveva impugnato il licenziamento disciplinare irrogatogli in data 21.4.2021 dalla F. s.p.a.
2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver dato conto di quanto considerato e deciso dal primo giudice (nella contumacia della convenuta società), e dei motivi di gravame dell’appellante, disattendeva anzitutto le eccezioni formali sollevate da quest’ultima.
2.1. In particolare, anzitutto riteneva privo di rilievo il dedotto vizio della sentenza derivante dal mancato svolgimento del processo secondo il rito speciale previsto dalla l. 92/2012, in mancanza di allegazioni circa l’eventuale violazione del diritto di difesa sofferto.
2.2. Quanto, poi, alla presunta tardività dell’impugnativa del licenziamento, rilevava, come pure osservato dall’appellato, che l’impugnativa stragiudiziale era stata compiuta nel termine di 60 giorni dalla dimostrata conoscenza dell’atto di licenziamento, non essendovi prova della ricezione della missiva del 19.11.2020.
3. Circa il merito, la Corte riteneva che la società appellante avesse fornito prova adeguata della giusta causa di licenziamento.
3.1. In proposito, considerava che, pur avendo il Tribunale ritenuto che la contumacia della società impedisse di ritenere raggiunta la prova della legittimità del recesso, incombendo il relativo onere sul datore di lavoro, era vero altresì che gli elementi di valutazione erano tutti già acquisiti al processo, sicché non vi era questione, nel secondo grado di giudizio, di decadenza processuale dell’appellante rispetto alle allegazioni e prove offerte; e aggiungeva che, in ogni caso, era evidente l’indispensabilità, ai fini della decisione, dell’acquisizione materiale della relazione investigativa, così come della prova testimoniale ammessa.
4. Accertava la Corte che nelle quattro giornate oggetto di contestazione disciplinare (31.8.2020, 4.9.2020, 18.9.2020 e 25.9.2020) il lavoratore non aveva prestato assistenza alla sorella disabile, dedicandosi in prevalenza ad attività certamente non assistenziali o funzionali all’assistenza (intrattenendosi, invece, al bar e in centri scommesse, recandosi al supermercato, accompagnando il figlio presso un centro sportivo).
5. Considerava, quindi, che, rispetto alla disciplina di cui all’art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, nel testo risultante dopo la l. n. 183/2010, applicabile ratione temporis nella specie, come interpretata dalle richiamate sentenze di legittimità, la suddetta condotta integrava gli estremi della giusta causa di licenziamento.
5.1. Infine, la Corte giudicava superflua la deposizione del teste S.C., fratello dell’appellato.
6. Avverso tale decisione C.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
7. L’intimata ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “Art. 360 comma 3 e 5 c.p.c. : violazione e falsa applicazione di legge, insufficiente motivazione, travisamento-erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta”.
2. Con un secondo motivo denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
3. Entrambi i motivi sono inammissibili.
4. Occorre ricordare che, per le Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (in tal senso Cass., sez. un., 8.11.2021, n. 32415).
5. Ebbene, con precipuo riferimento al primo motivo, rileva il Collegio che esso fa riferimento cumulativamente alle ipotesi di cui ai nn. 3) e 5) dell’art. 360, comma primo, c.p.c. (sebbene tali numeri siano indicati erroneamente quali commi).
La mescolanza di mezzi di ricorso eterogenei è ulteriormente presente già nella rubrica di tale censura che fa promiscuamente riferimento a “violazione e falsa applicazione di legge”, senza indicare le norme di diritto che si assumono violate o falsamente applicate, ma anche a “Insufficiente motivazione.
Travisamento-erronea valutazione dei fatti. Ingiustizia manifesta”.
6. Osserva, ancora, il Collegio che il primo motivo si articola in realtà in due parti.
In una prima parte deduce il ricorrente che: “La resistente è soggetta alle preclusioni e alle decadenze connesse alla mancata partecipazione alla fase precedente e certo è che non poteva chiedere alla “cortese” Corte di dichiarare l’irritualità o l’inammissibilità del primo grado e rimettere gli atti al Giudice di prime cure eccependo di non essersi costituita nel giudizio de quo, a causa di un mero e banale disguido; ed invero la Corte di Appello ha superato questo aspetto procedurale, ammettendo la parte resistente all’introduzione del giudizio, senza individuare, nella sua sentenza, la motivazione relativa all’eccezione della decadenza.
Con il mancato esercizio dei poteri processuali soggetti a preclusione, da parte della convenuta contumace in primo grado, l’appellante non avrebbe potuto chiedere una totale regressione del giudizio davanti al Giudice di prime cure, per svolgere le attività difensive e le richieste istruttorie, oramai precluse.
Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato la contumacia della parte resistente solo dopo aver verificato la regolarità della notifica e la sua mancata costituzione in giudizio.
Pertanto la mancata costituzione in giudizio della F. non costituisce ragione di rimessione della causa al primo giudice, giacché essa non è compresa fra le ipotesi tassative di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c.”.
7. Al di là dei preliminari rilievi formali di cui sopra, tutte tali considerazioni, oltre che confuse, non sono per nulla pertinenti rispetto alla sentenza impugnata.
7.1. Come ben risulta da dispositivo e motivazione della stessa, difatti, la Corte d’appello:
a) non ha disposto alcuna totale regressione del giudizio davanti al giudice di prime cure, men che meno ai sensi dell’art. 353 o dell’art. 354 c.p.c.;
b) non ha considerato alcuna “irritualità” o “inammissibilità del primo grado”;
c) né ha posto in discussione la legittimità o validità della dichiarazione di contumacia della datrice di lavoro convenuta in primo grado.
7.2. Piuttosto, secondo quanto già riferito in narrativa, la Corte territoriale ha disatteso le doglianze processuali dell’appellante in merito alla mancata adozione in primo grado del rito ex lege n. 92/2012 (cd. rito Fornero) e quella circa la dedotta tardività dell’impugnativa stragiudiziale del licenziamento da parte del lavoratore.
Inoltre, pur dando atto della contumacia della società appellante in primo grado, come riportato in narrativa, ha ritenuto che “gli elementi di valutazione erano tutti già acquisiti al processo, sicché non vi è questione, nel presente grado di giudizio, di decadenza processuale dell’appellante rispetto alle allegazioni e prove offerte; in ogni caso, era evidente l’indispensabilità, ai fini della decisione, dell’acquisizione materiale della relazione investigativa, così come della prova testimoniale ammessa” in secondo grado (così alla facciata 5 della sua sentenza).
8. Ebbene, tale passaggio della motivazione dell’impugnata sentenza è del tutto ignorato dal ricorrente.
9. La seconda parte del primo motivo, come dichiara lo stesso ricorrente, attiene “al merito della controversia” (cfr. pagg. 10-11 del ricorso per cassazione).
E a riguardo è sufficiente considerare che essa si traduce in una critica dell’apprezzamento probatorio operato dalla Corte di merito, per giunta non aderente al suo testo.
Ad es., il ricorrente assume che: “… la testimonianza resa dall’altro teste, signor S.C., è stata ritenuta del tutto irrilevante dalla Corte di Appello, e nessuna motivazione è stata resa in ordine a tale valutazione”.
Non considera che la Corte distrettuale dopo aver motivatamente ritenuto provati ed integranti giusta causa di licenziamento i fatti contestati al lavoratore (cfr. facciate 5-10 della sua sentenza), ha osservato: “Superflua, quindi, è la testimonianza del teste S.C., fratello dell’appellato, il quale ha descritto ampiamente la difficile condizione familiare derivante dai bisogni assistenziali della sorella, affetta da grave patologia psichiatrica, e prima ancora dei genitori malati, ma non ha potuto smentire, in ogni caso, le risultanze dell’accertamento investigativo, che è l’unico dato rilevante in questo giudizio, dove si discute sull’utilizzo distorto dei permessi retribuiti accordati dal datore di lavoro, e dunque, esclusivamente, del collegamento funzionale tra l’assenza dal lavoro e lo svolgimento effettivo di attività assistenziale”.
10. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.
11. La rubrica di tale censura, nel fare riferimento a “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, pur senza richiamo normativo espresso, sarebbe riferibile al previgente testo dell’art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Come noto il testo del medesimo numero attualmente e da tempo vigente recita: “5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra la parti”.
12. In ogni caso, nello svolgimento di tale doglianza non è dedotto alcun omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio e controverso tra le parti.
Piuttosto, il ricorrente deduce l’assoluta inattendibilità del teste di parte resistente, F.C., e propone una propria valutazione delle risultanze processuali (v. pagg. 12-14 del ricorso); il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.
13. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannato al pagamento, in favore dei due difensori della controricorrente, dichiaratisi anticipatari, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e distrae in favore dei due difensori della controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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