CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24095 depositata il 28 agosto 2025

FIRR – Indennità sostitutiva del preavviso – Indennità suppletiva di clientela – Indennità meritocratica – Differenze provvigionali – Recesso per giusta causa – Rigetto

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 262/2016, la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Monza, aveva ritenuto assistito da giusta causa il recesso per giusta causa di M.G.F., comunicato con lettera del 29.3.2008, dal rapporto di agenzia con D. s.p.a. e aveva condannato la società al pagamento della indennità sostitutiva del mancato preavviso, dell’indennità suppletiva di clientela, del fondo indennità di risoluzione del rapporto e dell’indennità meritocratica, secondo le previsioni dell’AEC del 22.2.2007, delle differenze provvigionali relative all’anno 2007 e delle provvigioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008, secondo quanto stabilito in materia di compensi dalla “Tabella 2006”.

2. Con ordinanza n. 1521/2021, depositata il 31.5.2021, questa Corte Suprema di Cassazione accoglieva il primo e il secondo motivo del ricorso principale proposto dalla D. s.p.a. avverso la suddetta decisione; dichiarava inammissibili il terzo motivo dello stesso ricorso, nonché il ricorso incidentale dell’agente F.; cassava la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviava, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione; condannava, inoltre, il ricorrente incidentale al pagamento delle spese dello stesso giudizio, come liquidate.

3. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano, decidendo in sede di rinvio, condannava la D. s.p.a. a pagare al F. la somma di € 56.158,68 a titolo di differenze provvigionali relative all’anno 2007 e di € 16.788,75 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008; inoltre, accertata la sussistenza di giusta causa del recesso del F., condannava la suddetta società a pagare al F. le somme in dettaglio specificate a titolo, rispettivamente, di indennità sostitutiva del preavviso, di indennità suppletiva di clientela, di FIRR e di indennità meritocratica, il tutto oltre interessi e rivalutazione; condannava, infine, la società a pagare al F. le spese di lite, come liquidate, per il primo grado di giudizio, per il secondo grado, per il giudizio di cassazione e per il giudizio di rinvio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali.

5. Per quanto qui interessa, la Corte in sede di rinvio premetteva quanto considerato e deciso dalla stessa Corte nella sentenza poi cassata da questa Corte Suprema con l’ordinanza rescindente n. 15120/2021, nonché i passi salienti di quest’ultimo provvedimento, e riferiva in dettaglio le rispettive posizioni assunte dalle parti nel giudizio riassunto ad iniziativa della D. s.p.a.

6. Ciò premesso, i giudici del rinvio reputavano anzitutto di dover escludere che la cosiddetta tabella del 2006 avesse efficacia solamente annuale, sia che, alla data del 1° gennaio 2007, avessero ripreso vigore i criteri di determinazione del compenso di cui al contratto del 1° gennaio 2003.

7. La Corte del rinvio, quindi, riteneva fondate le domande dell’agente tese ad ottenere la liquidazione di differenze provvigionali relative all’anno 2007 e ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008.

8. Considerava inoltre fondate le domande dell’agente volte ad ottenere l’accertamento della sussistenza di giusta causa del recesso, ed il riconoscimento del FIRR, dell’indennità sostitutiva del preavviso, dell’indennità suppletiva di clientela e meritocratica calcolata secondo i criteri dettati dall’AEC 2001.

9. Avverso tale decisione la D. s.p.a ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

10. L’intimato ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1321, 1362, 1363, 1366, 1367 e 1372 c.c. nonché dell’art. 132 n. 4 c.p.c. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3; nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il tutto in riferimento al capo di pronuncia con cui si è ritenuto che la “Tabella compensi 2006” fosse applicabile per determinare anche in compensi dei successivi anni 2007 e 2008 e quindi che il sig. F. avesse diritto alla liquidazione della somma di € 56.158,68 a titolo di differenze provvigionali relative all’anno 2007 e di € 16.788,75 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2008”.

2. Con un secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1173 e 2119 c.c., dell’art. 132 n. 4 c.p.c., nonché dell’art. 6 dell’A.e.c. 22.02.01 in riferimento all’art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.; nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il tutto in riferimento al capo di pronuncia con cui si è ritenuto, che sussistesse la giusta causa nel recesso operato dal F. il 29.3.2008 ed indi che quest’ultimo avesse diritto ad € 81,439,12 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso; € 12.224,91 a titolo di indennità suppletiva di clientela; € 6.071,46 a titolo di FIRR; € 1.432,63 a titolo di indennità meritocratica”.

3. Con un terzo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 385 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in riferimento al capo di pronuncia con cui si è ritenuta D. tenuta al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione pari ad € 5.200,00”.

4. Il primo motivo è inammissibile.

5. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria (così, explurimis, Cass. n. 1859/2021; n. 14634/2020; n. 10212/2020).

Difatti, in seno al medesimo motivo di ricorso non possono coesistere censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità, così che non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (Cass. n. 12625/2020).

6. Ebbene, la censura in esame fa valere cumulativamente:

a) il mezzo della violazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c., essenzialmente in ordine, ma non soltanto, a taluni dei canoni ermeneutici legali in tema di interpretazione dei contratti;

b) un’anomalia motivazionale denunciata ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.;

c) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c. (come nel caso deciso in Cass. n. 10212/2020 cit.).

6.1. E, come rammostra chiaramente l’esteso sviluppo di tale motivo (v. pagg. 20-34 del ricorso), in esso non sono distinguibili le parti riferibili all’uno o all’altro dei tre mezzi diversi nel contempo richiamati.

7. Soggiunge il Collegio che le critiche che la ricorrente rivolge alla Corte territoriale talvolta esulano dal terreno strettamente interpretativo circa la portata da annettersi alla “Tabella Compensi 2006”, ma si fondano su un diverso apprezzamento delle risultanze processuali.

7.1. Così è ad es., quando la ricorrente assume che: <La conclusione secondo la cui titolazione della tabella in esame sarebbe da intendersi come “Tabella Compensi pattuita nel 2006” oltre a costituire una forzatura, sia sotto il profilo logico che sotto quello linguistico, è peraltro palesemente smentita da quanto dedotto dallo stesso F. nel costituirsi in giudizio> (v. in extenso pag. 23 del ricorso).

Ma anche quando la ricorrente propone una lettura di taluni documenti differente da quella operata dalla Corte di rinvio anche in base ad ulteriori documenti (v. pagg. 24-28 e 31-34 del ricorso).

8. Parimenti inammissibile è il secondo motivo.

9. Difatti, richiamati i principi di diritto espressi nel § 5. di questa motivazione, deve rilevarsi che anche tale censura fa cumulativo ed indistinto riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma primo, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.

10. Nota, peraltro, il Collegio che il secondo motivo si apre con l’assunto della fondatezza delle “ragioni esposte nel primo motivo di impugnazione” (cfr. § 2.1. a pag. 35 del ricorso).

11. Inoltre, lo stesso s’incentra ulteriormente sulla deduzione che: “la motivazione addotta dalla Corte di Appello a giustificazione della sua conclusione” circa la giusta causa del recesso dell’agente sarebbe “in ogni caso carente palesando innanzitutto un evidente travisamento dei fatti”.

11.1. Deve allora ribadirsi che è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, talché, la parte, con il ricorso per cassazione, non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione delle fattispecie operate dai giudice del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 29404 del 7/12/2017).

11.2. Ebbene, le critiche mosse col motivo di ricorso in esame sollecitano in realtà una rivisitazione del materiale istruttorio affinché se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata e si collocano al di fuori del perimetro di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (v. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014 cit.).

Questo presuppone l’omesso esame di un determinato fatto storico avente valenza decisiva, mentre nel caso di specie il motivo di ricorso investe plurimi elementi probatori, nessuno dei quali quindi decisivo (v. Cass. n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015).

11.3. In tal senso, è sufficiente rilevare che la ricorrente nell’esteso svolgimento della censura in esame procede appunto ad una completa propria rivalutazione di parte delle risultanze processuali (cfr. pagg. 35-41 del ricorso).

12. E’ infine infondato il terzo motivo.

13. Nell’ambito della narrativa della propria decisione, i giudici di rinvio hanno considerato che questa Corte di Cassazione, nell’ordinanza rescindente, aveva “invece respinto … il ricorso di F., teso a sindacare la correttezza della decisione di diniego dell’indennità di fine rapporto da calcolare secondo i parametri di cui all’art. 1751 c.c.” (così all’inizio di pag. 5 della sua sentenza).

Quando, poi, la Corte d’appello è passata a procedere alla “regolazione delle spese di lite”, ha ripreso questo aspetto perché, applicando il principio della soccombenza secondo l’esito globale del processo, ha posto tutte le spese processuali integralmente a carico della D. in quanto appunto soccombente sul rilievo “che, rispetto alla domanda dell’agente tesa ad ottenere l’indennità di cui all’art. 1751 c.c., la regolazione delle spese non è oggetto di rinvio”.

Pertanto, ha posto a carico di detta società anche le spese per il precedente giudizio di cassazione, liquidate in € 5.200,00 (cfr. pag. 12 della motivazione ed il dispositivo alla pagina seguente).

13.1. E’ perciò evidente che la Corte del rinvio ha inteso l’ordinanza di questa Corte n.1521/2021, nel senso che il rinvio ad essa comprendesse il regolamento delle spese processuali anche di legittimità, ma non in relazione alla parte del giudizio di cassazione che riguardava la reiezione del ricorso incidentale del F.

14. La soluzione è condivisibile.

15. Si legge nella parte motiva dell’ordinanza rescindente “ritenuto conclusivamente che – accolti il primo e il secondo motivo del ricorso principale della società, dichiarato inammissibile il terzo e il ricorso incidentale del F. –l’impugnata sentenza n. 262/2016 della Corte di appello di Milano deve essere cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame della “Tabella compensi 2006” alla stregua dei criteri di interpretazione dei contratti, di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., al fine di stabilirne l’effettiva portata temporale, ed inoltre a nuova valutazione del comportamento tenuto dalla società, avuto riguardo a tutti gli elementi di fatto acquisiti al giudizio, per accertare se risulti configurabile nella specie una giusta causa di recesso dell’agente; – che restano peraltro a carico del F., stante l’inammissibilità del ricorso dallo stesso proposto, le spese cui tale mezzo di impugnazione ha dato causa, liquidate come in dispositivo, oltre al versamento del doppio del contributo unificato”.

15.1. Il seguente dispositivo del provvedimento, per quanto qui rileva, recita: “La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, dichiarato inammissibile il terzo motivo del medesimo ricorso e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione; Condanna il ricorrente incidentale al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge”.

16. L’art. 385, comma terzo, c.p.c. stabilisce che: “Se rinvia la causa ad altro giudice, può provvedere sulle spese del giudizio di cassazione o rimetterne la pronuncia al giudice di rinvio”.

17. Ebbene, secondo il Collegio, dal testo sopra riportato in parte qua della precedente ordinanza di questa Corte risulta chiaramente che l’allora ricorrente incidentale F. sia stato sì condannato al pagamento delle spese, come ivi liquidate, del giudizio di cassazione, ma limitatamente alle “spese cui tale mezzo di impugnazione ha dato causa”, come specificato in motivazione, ossia, le spese causate dal ricorso incidentale dell’agente dichiarato inammissibile.

18. Pertanto, secondo quanto specificato sia in motivazione che in dispositivo, restavano da regolare in sede di rinvio anche le ulteriori spese del precedente giudizio di legittimità, vale a dire, quelle diverse dalle spese cui aveva dato causa il ricorso incidentale dichiarato inammissibile (e già regolate), appunto perché il processo doveva proseguire tra le medesime parti.

19. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

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