CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24138 depositata il 28 agosto 2025

Ferie – Indennità di utilizzazione professionale – Indennità di assenza dalla residenza – Indennità scorta vetture eccedenti – Compensi – Rigetto

Rilevato che

 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da T. s.p.a. contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 1008/2022 che, in accoglimento delle domande proposte dai dieci lavoratori in epigrafe indicati, tutti dipendenti di detta società inquadrati nel livello B1 del CCNL quali capi treno, aveva dichiarato la nullità dell’art. 31 punto 5 dei contratti aziendali 2012 e 2016 del Gruppo FFSS (nella parte in cui gli stessi limitavano l’indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 4,50) e dell’art. 77 punto 2.4. del CCNL Mobilità laddove escludeva l’indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie; aveva accertato che ogni giornata di ferie doveva essere pagata con l’inclusione della parte variabile della indennità di utilizzazione (condotta e chilometrica) e dell’indennità di assenza dalla residenza, nonché dell’indennità scorta vetture eccedenti di cui all’art. 32 CCA e delle provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno di cui all’art. 36.5 CCA, il tutto calcolato sulla media dei compensi percepiti, a tali titoli, nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie, detratto l’importo fisso giornaliero di € 4,50 già riconosciuto a titolo di indennità di utilizzazione; ed aveva condannato T. al pagamento per il periodo fino al 31.12.2020 degli importi indicati per ognuno dei dieci lavoratori, oltre accessori di legge.

 2. Avverso tale decisione T. s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.

 3. Gli intimati hanno resistito con unico controricorso.

 4. Il Consigliere delegato ex art. 380 bis c.p.c. novellato, con atto depositato il 15.6.2024, ha proposto la definizione del ricorso per cassazione nel senso della sua manifesta infondatezza.

 5. Con atto depositato telematicamente il 15.7.2024, la difesa della ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.

 6. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che

 1. a seguito della fissazione dell’adunanza camerale la società ricorrente ha depositato e notificato in data 21.3.2025 (ai difensori dei controricorrenti) atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.; atto che nella specie si appalesa regolare, essendo univocamente abdicativo e sottoscritto dall’indicato institore della ricorrente e dal difensore di quest’ultima;

 2. i controricorrenti non hanno inteso aderire a tale rinuncia;

3. deve essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n. 11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);

 4. ex art. 391, ultimo comma, c.p.c., in mancanza di accordo delle parti sul punto, e in applicazione del principio della soccombenza virtuale, desumibile dalle pronunce di rigetto dei ricorsi già rese da questa Corte nella materia de qua (tra molte, Cass. nn. 12008, 12046, 13932, 13972, 14089 del 2024), le spese di questo giudizio di legittimità vanno poste a carico della rinunziante, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore dei due difensori dei controricorrenti, dichiaratisi anticipatari;

 5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell’impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M.

 Dichiara estinto il processo.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore dei difensori dei controricorrenti.