CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24186 depositata il 9 settembre 2024
Lavoro – Avvocato iscritto all’Albo Forense – Assenza d’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense – Obbligo di iscrizione alla Gestione Separata – Versamento della relativa contribuzione – Individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione – Accoglimento
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Potenza, in accoglimento dell’appello principale dell’INPS, respinto quello incidentale della parte privata e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda dell’odierna ricorrente di accertamento negativo dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e di versamento della relativa contribuzione, per i redditi prodotti nell’anno 2009, in qualità di avvocato, iscritto all’Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);
2. per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che il credito contributivo preteso dall’INPS non fosse prescritto, dovendo il dies a quo fissarsi al 16 luglio 2010, data di scadenza del versamento dei contributi, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interessi corrispettivi, mentre la nota, avente valore interruttivo, inviata dall’Istituto era giunta alla destinataria in data 9 luglio 2015;
3. avverso tale decisione, ha proposto ricorso la parte privata, con un motivo, successivamente illustrato con memoria, cui non ha opposto difese l’INPS che ha solo depositato procura speciale, in calce alla copia del ricorso notificato;
4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
Considerato che
5. con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ – la professionista deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.M. 10 giugno 2010, dell’art. 18, comma 4, del D.Lvo nr. 241 del 1997, dell’art. 55 del R.D.L. nr. 1827 del 1935, dell’art. 3, comma 9, della legge nr. 335 del 1995 e dell’art. 2935 cod. civ., per avere la Corte di merito, in relazione ai contributi richiesti per l’anno 2009, errato nella individuazione del dies a quo di decorrenza della prescrizione, indicandolo nel termine di pagamento del 16 luglio 2010 e non, come avrebbe dovuto, in quello del 6 luglio 2010.
Pertanto, poiché la prescrizione era iniziata a decorrere da tale ultima data, la stessa era maturata quando la ricorrente aveva ricevuto, il 9 luglio 2015, l’atto di messa in mora;
6. il motivo è fondato;
7. in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020 e numerose successive);
l’obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria.
Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell’obbligazione dipende dall’ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».
Viene quindi in rilievo del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;
8. a chiarimento dell’esposto principio, la Corte ha, poi, precisato che assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione anche «il differimento» dei termini stessi, quale quello previsto dai D.P.C.M. (v. Cass. n. 10273 del 2021, in relazione proprio al pagamento dei contributi 2009, nonché plurime successive conformi) che nel tempo, hanno attuato, in concreto, detto slittamento;
9. nello specifico, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, emanato giusta la previsione generale del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, cit., ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi […] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui […]» debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b) (sulla natura regolamentare e quindi di fonte normativa dei D.D.P.C. in oggetto, v. Cass. nr. 32683 del 2022, in motiv., punto 3.2., con richiamo ad altri precedenti della Corte);
10. con riferimento, in particolare, al «secondo termine per il pagamento» (nel caso in esame, 5 agosto 2010), la Corte ha chiarito che «la diversa data offerta dal legislatore al contribuente, attraverso un’onerosa facilitazione di pagamento di un debito già maturo e scaduto -tant’è che all’obbligazione contributiva si aggiunge l’obbligazione accessoria del pagamento degli interessi corrispettivi in misura predeterminata per legge- non muta il termine di scadenza dell’obbligazione principale e neanche connota diversamente la condotta inadempiente, non trattandosi di un termine alternativo per l’adempimento dell’obbligazione contributiva» (v., Cass. nr. 37526 del 2022, in motiv., con i richiami a Cass. nr. 21472 del 2020 e a Cass. nn. 12779 e 23040 del 2019);
11. il dies a quo della prescrizione, in relazione ai contributi per l’anno 2009, va, dunque, fissato al 6 luglio 2010;
12. all’evidenza, alcun rilievo ha il fatto che la Corte di appello, richiamando una circolare INPS, successiva al DPCM cit., abbia individuato il secondo termine di pagamento (quello con la maggiorazione) alla data del 16 luglio 2010 e non del 5 agosto 2010.
Ai fini di causa, è importante solo affermare che il termine di pagamento cui fare riferimento è esclusivamente quello sopra indicato, ovvero quello del 6 luglio 2010;
12. la sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che, nel decidere nuovamente la controversia, farà applicazione dei principi enunciati;
12. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.