CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24192 depositata il 09 settembre 2024
Lavoro – Avvocato iscritto all’Albo – Assenza di iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense – Reddito inferiore al limite dei 5.000,00 Euro – Lavoratore autonomo occasionale – Obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata – Versamento dei contributi – Accoglimento
Rilevato che
1. la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’odierno intimato la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione per la Gestione separata di cui alla legge nr. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività svolta nell’anno 2011 quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non anche alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente);
2. per quanto rileva in questa sede, la Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 Euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie concreta per aver il professionista, parte appellata, prodotto, nell’anno 2011, un reddito ai fini Irpef inferiore al limite suddetto, che portava a qualificarlo come lavoratore autonomo occasionale, non obbligato, perciò, all’iscrizione alla gestione separata;
3. avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’intimato non ha svolto difese;
4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
Considerato che
5. con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione della legge nr. 335 del 1995, art. 2, commi 26 -31, del D.L. nr. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. nr. 111 del 2011, del D.P.R. nr. 917 del 1986, art. 53, mod. dal D.Lgs. n. 344 del 2003, del D.L. nr. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, anche con riferimento all’art. 2697 cod.civ. e all’art. 115 cod.proc.civ., per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti alla L. nr. 247 del 2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad Euro 5.000,00) indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, cit., l’attività professionale svolta debba essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione;
6. il ricorso è fondato nei termini che seguono.
7. questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi);
8. a chiarimento del principio espresso, si è poi osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell’attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all’obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17);
9. nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale dell’attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere che, in concreto, l’attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto»(Cass. n. 4419 del 2021 cit.);
10. tanto premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare – a monte -se l’attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv. Cass. nn. 5550 del 2023, 19687, 18834 e 14792 del 2022, 11003 del 2021, tutte rese in fattispecie analoghe alla presente), ha escluso l’obbligo contributivo solo in ragione della produzione, da parte dell’avvocato, nell’anno dedotto in lite, di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00;
11. la sentenza impugnata va, dunque, cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame sulla base dei principi esposti, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.