CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24398 depositata l’ 11 settembre 2024
Lavoro – Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Precedente società concessionaria – Obbligo di reimpiegare il personale già in servizio – Medesime condizioni economiche e normative – Risarcimento danni – Rigetto
Rilevato che
1. la Corte d’Appello dell’Aquila, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vasto con la quale era stato respinto il ricorso proposto dalla società sportiva odierna ricorrente nei confronti dei lavoratori odierni controricorrenti, volto a dichiarare l’inesistenza del diritto degli stessi (istruttori di nuoto) alla stipula di contratti di lavoro identici a quelli con la precedente concessionaria (C. s.c. a r.l.) in relazione all’affidamento in concessione della piscina comunale di Vasto per il quinquennio 2011 – 2016, in forza di convenzione stipulata con il Comune di Vasto contenente l’obbligo di reimpiegare il personale già in servizio nella struttura natatoria negli ultimi tre anni alle stesse condizioni economiche e normative per tutto il periodo di gestione;
in sostanza veniva respinta la richiesta della società sportiva di revoca dell’ordinanza collegiale 19.7.2012 del medesimo Tribunale, che aveva ordinato di costituire in favore dei precedenti addetti alla struttura natatoria un rapporto di lavoro nelle forme del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avente le medesime condizioni economiche e normative di quelle applicate dalla precedente società concessionaria, ordinanza alla quale la subentrante nella gestione della piscina comunale era rimasta inadempiente;
2. la società sportiva ricorre per la cassazione della sentenza di appello con due motivi; resistono con controricorso i lavoratori; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
Considerato che
1. la società ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 61, comma 3, d. lgs. n. 276 del 2003, censurando la sentenza impugnata per avere qualificato, in contrasto con le emergenze in atti, come di natura autonoma tout court il contratto proposto ai lavoratori, anche in riferimento al combinato disposto degli artt. 25, legge n. 133/1999, come modificato dall’art. 37 legge n. 342/2000, e dell’art. 67, comma 1, lett. m), d.P.R. n. 917/1986; con il secondo motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. con riguardo all’interpretazione del contratto e alla comparazione fra il contratto da essa proposto ai lavoratori e quello in essere con il precedente gestore;
2. a quanto consta, e come evidenziato in controricorso, la presente controversia si inserisce in un annoso contenzioso tra le parti che ha già visto pronunce nel doppio grado di merito e di questa Corte (nn. 6057, 6058, 6404 del 2018, n. 7817, 24638, 24639, 24454, 24628, 24643, 24644 del 2022) riguardanti opposizioni a decreti ingiuntivi e condanne al risarcimento dei danni, tutte basate sul medesimo presupposto del contestato (dalla società sportiva) obbligo di stipulare con i lavoratori un contratto di collaborazione alle medesime condizioni economiche e normative precedenti in forza della convenzione con il Comune di Vasto, e tutte favorevoli ai lavoratori;
3. i motivi non possono trovare accoglimento, riproducendo (anche in maniera cumulativa) le ragioni di censura già sollevate nelle precedenti controversie decise da questa Corte, ed essendo tutte le questioni sollevate già state esaminate e ritenute non fondate; si rinvia, dunque, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., alle motivazioni dei precedenti richiamati;
4. si rilevano, in primo luogo, aspetti di inammissibilità, nella misura in cui non è stato rispettato il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (essendo state trascritte, pur in atto di lunghezza non conforme al Protocollo Corte di Cassazione – CNF, solo alcune parti dello schema di contratto proposto ai lavoratori, e mancando l’esposizione per riassunto o la trascrizione dell’altro termine di comparazione, ossia del contratto stipulato con la società che aveva in precedenza gestito l’impianto);
5. in ogni caso, l’accertamento della stipulazione, tra le parti, di un rapporto di lavoro autonomo tout court è frutto della valutazione di una pluralità di elementi complessivamente considerati, quali la non significatività della disciplina fiscale richiamata, il riferimento in contratto alla natura autonoma del rapporto, l’esclusione di ogni forma di tutela in caso di malattia, infortunio, e maternità, in contrasto con il disposto dell’art. 66 d. lgs n. 276/2003, la previsione dell’obbligo, in caso di assenza, di reperire un sostituto con responsabilità per il relativo pagamento, la durata limitata del contratto, l’inadeguatezza del trattamento economico concordato per la previsione di un compenso orario medio inidoneo a compensare le più sfavorevoli condizioni contrattuali proposte;
6. il ricorso si risolve in una mera contrapposizione all’interpretazione del contratto operata dai giudici di merito, nell’ambito della quale gli asseriti errori di diritto ascritti alla sentenza impugnata nella ricostruzione della disciplina fiscale e previdenziale non appaiono intrinsecamente idonei ad inficiare l’accertamento alla base del decisum, che riposa su una pluralità di elementi la cui valutazione, in termini di significatività probatoria circa l’offerta di stipula di un contratto non avente i caratteri della collaborazione coordinata e continuativa e a condizioni non equivalenti a quelle con il precedente gestore dell’impianto, è sottratta al sindacato di legittimità, appartenendo a una valutazione riservata alle fasi di merito;
7. le censure articolate non sono, quindi, idonee a scalfire l’accertamento della sentenza impugnata, sia sotto il profilo della qualificazione dello schema contrattuale quale proposto dalla società, sia sotto il profilo della valutazione delle complessive condizioni economiche e normative offerte come deteriori rispetto a quelle del contratto con la società che gestiva in precedenza l’impianto comunale;
8. in ragione della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate complessivamente come da dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 12.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.