CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24399 depositata il 2 settembre 2025
Straining – Cause di servizio – Infermità – Risarcimento danno – Prova testimoniale – Acquiescenza – Art. 2087 c.c. – Rigetto
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 18 novembre 2008 F.C. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Frosinone il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Dogane, l’Agenzia del Territorio, A.G., A.P., C.M., C.M. e F.M., questi ultimi quali eredi di E.M., deducendo di essere dipendente dal 1° dicembre 1978 del Ministero delle Finanze, dopo Agenzia del Territorio, inquadrata nella 6° qualifica funzionale con profilo di Assistente amministrativo.
La ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale e morale in relazione alle infermità causate, concausate o aggravate da comportamenti penalmente rilevanti dei Direttori che si erano succeduti alla guida dell’UTE, poi divenuto Ufficio provinciale di Frosinone dell’Agenzia del Territorio, allegando di avere rappresentato, sin dal luglio 1990, la controindicazione a permanere in ambienti polverosi o, comunque, con notevole presenza di acari e di avere subito comportamenti ostili da parte dei suoi direttori.
Il Tribunale di Frosinone, nel contraddittorio delle parti, ha dichiarato l’estromissione di A.G., A.P., C.M., F.M. e C.M., senza accogliere la loro domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, e ha accolto in parte il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, condannandola a corrispondere € 20.000,00.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello.
Si sono costituiti F.C., A.G., A.P., C.M., F.M. e C.M.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono rimasti contumaci.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3806/2019, ha accolto l’appello.
F.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto difese.
Ragioni della decisione
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a rigettare l’eccezione di improponibilità per acquiescenza dell’appello, da lei sollevata in ragione dell’avvenuto pagamento, da parte della P.A., della somma indicata dal Tribunale di Frosinone.
A suo avviso, il detto pagamento varrebbe come acquiescenza alla decisione di prime cure perché avvenuto ben sei mesi dopo la presentazione dell’appello e in assenza di sue azioni esecutive.
La censura è infondata.
L’acquiescenza tacita alla sentenza ex art. 329 c.p.c. può sussistere soltanto qualora l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, trattandosi di atti assolutamente incompatibili con la volontà di impugnare (Cass., Sez. 2, n. 3934 del 29 febbraio 2016).
Nella specie, l’appello è stato presentato e, durante il relativo giudizio, la P.A. non ha mai palesato il desiderio di recedere dallo stesso.
In quest’ottica, il pagamento di quanto stabilito dal Tribunale di Frosinone non può in alcun modo dimostrare l’intenzione dell’Agenzia delle Entrate di rinunziare al gravame, essendo ricollegabile, piuttosto, all’esecutività della pronuncia di primo grado.
Non a caso, la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento, anche senza riserve, delle spese processuali liquidate nella sentenza d’appello, o comunque esecutiva, non comporta acquiescenza alla stessa, neppure quando sia antecedente alla minaccia di esecuzione o all’intimazione del precetto (Cass., Sez. L, n. 14368 del 25 giugno 2014).
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 342, comma 1, c.p.c. perché non sarebbero stati indicati, nell’atto di appello, né i capi della sentenza gravati né le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice.
La censura è inammissibile, non avendo la ricorrente riportato nel suo atto di impugnazione le parti essenziali dell’appello della P.A., dalla lettura delle quali si sarebbe dovuto ricavare il contenuto di tale appello.
3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 24 d.lgs. n. 798 del 1994 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato l’esistenza di alcuni giudicati a lei favorevoli, quali:
a) le sentenze del TAR Lazio n. 515/82 e 598/94 emesse entrambe perché il 2 luglio 1980, mentre era in servizio, era caduta sul gradino più alto delle scale, a causa di una non riconoscibile traccia di bagnato;
b) la “sentenza n. 2084/2009 del 18/11/2009 della Giudice del Lavoro dr.sa F.”, che aveva dichiarato la dipendenza da causa di servizio della patologia da lei denunciata;
c) la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1813/2009, che aveva accertato che la sua malattia professionale era derivata dal fatto che per molti anni aveva lavorato in un ambiente molto polveroso privo di sistemi di aerazione;
d) la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6166/2015, che aveva affermato la dipendenza da causa di servizio della patologia da cui era affetta.
A suo favore avrebbe dovuto essere considerato anche il verbale di contravvenzione del 10 maggio 1999 contro A.G.
La censura è inammissibile.
Infatti, non incide sull’affermazione del giudice di appello, secondo il quale il giudizio aveva ormai ad oggetto solo alcuni episodi di straining, dai quali non sarebbero derivati danni permanenti alla ricorrente, anche in termini di aggravamento delle precedenti patologie.
In particolare, la Corte territoriale ha riferito che la riconosciuta dipendenza da cause di servizio delle patologie della lavoratrice ben poteva derivare non dalle condizioni di insicurezza dell’ambiente di lavoro, ma dalla “qualità intrinsecamente usurante della ordinaria prestazione lavorativa”, e ha affermato che le difese della dipendente “afferenti le patologie di cui è stata accertata la derivazione da causa di servizio, sono irrilevanti ai fini della presente decisione, essendo passato in giudicato il capo della sentenza che ha accertato che alla condotta del datore di lavoro non sono imputabili ex articolo 2087 c.c. le patologie da cui è affetta l’odierna appellata, nemmeno in termini di aggravamento”.
Da queste considerazioni deriva che la Corte d’appello di Roma ha tenuto conto dell’accertamento delle cause di servizio di cui alle sentenze menzionate alle lettere b), c) e d).
Del tutto irrilevanti sono, poi, i giudicati della lettera a), che non hanno nulla a che vedere con i fatti di causa, attesa l’epoca di verificazione dell’evento e la natura accidentale dello stesso.
In quest’ottica, non poteva neppure essere valutato il contenuto del verbale di contravvenzione del 1999, atteso che era divenuto definitivo il capo della sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva escluso la responsabilità dei dirigenti e che aveva rilevato come il fenomeno dello straining sussistesse solo “in relazione ad alcuni episodi da cui è derivato esclusivamente un disagio transeunte”.
4) Con il quarto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 Cost., 2087 c.c. e 112 c.p.c. in quanto dall’istruttoria svolta si sarebbe dovuta ricavare la condotta inadempiente della P.A.
La censura è inammissibile, considerato che la ricorrente domanda, nella sostanza, di riesaminare le prove agli atti.
Inoltre, la Corte territoriale ha specificamente escluso, alle pagine 10, 11 e 12, che si fossero verificati gli eventi dai quali sarebbe derivata la condizione di disagio transeunte rilevata dal primo giudice.
Ha accertato, innanzitutto, che non era stato dato avviso all’ufficio di appartenenza del ritorno, il 2 febbraio 2004, della ricorrente e che, nonostante ciò, il Direttore l’aveva convocata per concordare la nuova assegnazione, ma ella si era rifiutata di incontrarlo.
Peraltro, nelle more, la lavoratrice era stata invitata ad occupare tre diverse stanze, ma si era opposta, preferendo sistemarsi sul divano del 2° piano.
Inoltre, il Direttore dell’Ufficio aveva ordinato approfondite pulizie giornaliere nella stanza assegnata alla ricorrente, che erano avvenute “con spolveratura e lavaggio dei pavimenti, aspirazione delle micropolveri con apposito macchinario, spolveratura ad umido degli arredi con apposito prodotto sanificante – germicida, lavaggio dei vetri”.
La stessa ricorrente, poi, l’11 febbraio 2004 si era messa in malattia fino al momento del trasferimento all’Agenzia delle Dogane, non facendo più rientro all’ufficio provinciale di Frosinone dell’Agenzia del Territorio.
Non vi era, infine, nessun riscontro, né documentale né testimoniale, del mancato pagamento di alcuni emolumenti richiamato in sentenza.
Oltre a ciò, la Corte d’appello di Roma ha affermato, sulla base dell’ampia prova testimoniale assunta in primo grado, che vi era prova di come il Dirigente dell’Ufficio G. avesse:
– dato incarico all’usciere di prelevare i fascicoli dall’archivio e consegnarli alla lavoratrice dopo averli puliti, per evitare che quest’ultima entrasse in contatto con la polvere, e di pulire la scrivania dell’interessata;
– fatto imbiancare la stanza della dipendente;
– indetto, dopo l’ispezione dell’ASL, una procedura di appalto per la pulizia degli uffici tramite prodotti allergenici, che era avvenuta.
Ha accertato, altresì, che, con il subentro del Direttore M., la ricorrente era stata chiamata nella segreteria del nuovo dirigente, con postazione di lavoro nella stanza attigua e, quindi, al 2° piano, che la ASL aveva rilevato essere in migliori condizioni.
La Corte territoriale ha rilevato che la P.A. non aveva posto in essere neppure singoli atti ostili e che “la dedotta ostilità è stata oggetto di un’erronea percezione da parte della C. per le modalità particolari assunte da quest’ultima nell’impostazione del rapporto con il datore di lavoro”.
5) Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame, per violazione dell’art. 112 c.p.c., delle eccezioni proposte e la violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c.
La censura è inammissibile, atteso che la ricorrente domanda di riesaminare la vicenda e le prove agli atti, proponendo una lettura delle stesse in contrasto con quelle effettuata dalla Corte d’appello di Roma.
6) Il ricorso è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compenso professionale, e a rimborsare le spese prenotate a debito in favore di parte controricorrente;
– ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.