Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24416 depositata il 2 settembre 2025

Rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso. Opponibilità all’INPS

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza 569 del 2019, depositata il 13 giugno 2019, la Corte d’appello di Bologna ha accolto il gravame di Comex s.r.l. in liquidazione e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha dichiarato l’insussistenza dell’obbligo contributivo della società appellante riguardo all’indennità sostitutiva del preavviso, non corrisposta a tredici lavoratori licenziati tra il 30 novembre 2012 e il 30 agosto 2013 (verbale ispettivo del 30 gennaio 2014).

A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha rilevato che presupposto dell’obbligazione contributiva «è la corresponsione di una somma previdenzialmente imponibile o la sua debenza» (pagina 3 della sentenza d’appello). Con riferimento all’indennità sostitutiva del preavviso, nessuna debenza si ravvisa, in quanto i lavoratori hanno rinunciato a tale emolumento.

2. – L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.

3. – Comex r.l. in liquidazione replica con controricorso.

4. – Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio. 

5. – Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 

6. – All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, dell’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell’art. 2118 cod. civ. e lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l’obbligo del datore di lavoro di versare all’INPS la contribuzione sull’indennità sostitutiva di mancato preavviso, sol perché a tale indennità i lavoratori hanno rinunciato, con atto inopponibile all’Istituto e inidoneo a influire sull’autonomo rapporto contributivo tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale, in virtù della cogenza e dell’inderogabilità del principio del “minimale contributivo”.

2. – Le censure colgono nel segno. 

2.1 – Questa Corte è costante nell’affermare che, sull’obbligazione contributiva, in quanto obbligazione pubblicistica di fonte legale, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in modo diverso l’obbligazione retributiva (Cass., lav., 13 maggio 2021, n. 12932, punto 15 delle Ragioni della decisione).

Da tali premesse discende che l’indennità sostitutiva del preavviso, in forza della sua natura retributiva, è assoggettata all’obbligo contributivo «nel momento stesso in cui il licenziamento intimato senza il corrispondente periodo di preavviso acquista efficacia, restando in contrario irrilevante che il lavoratore licenziato rinunci ad essa, non potendo il negozio abdicativo, che proviene dal lavoratore, incidere sul diritto dell’ente previdenziale al pagamento della contribuzione già maturata» (Cass., sez. lav., 23 luglio 2024, n. 20432; nello stesso senso, sentenza n. 12932 del 2021, cit., punto 19 delle Ragioni della decisione).

In giudizi in larga parte sovrapponibili a quello odierno, questa Corte ha puntualizzato che «La regola del minimale contributivo, posta dal d.l. n. 338 del 1989, art. 1, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quell[a] dovut[a] per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione» (Cass., sez. lav., 29 marzo 2023, n. 8913). In coerenza con tali princìpi, sono state cassate le pronunce della Corte d’appello di Bologna, che hanno discusso «di risoluzione consensuale del rapporto e di rinuncia al diritto all’indennità sostitutiva di preavviso, non considerando che tanto vale nel rapporto di lavoro, ma non nel distinto rapporto previdenziale, essendo la transazione, e quindi la rinuncia al diritto, inopponibile all’Inps. Né l’Inps domanda contributi sulle somme pagate in adempimento della transazione. Domanda invece, in base alla regola del minimale contributivo […], somme che sarebbero state dovute appunto in forza di legge (art. 2118 c.c.) e aventi titolo nel rapporto di lavoro, a prescindere da quanto poi abbiano poi stabilito le parti in sede transattiva. La Corte territoriale avrebbe dovuto perciò verificare se, data la volontà di recedere comunicata dalla società, riconosciuta dalla stessa sentenza, sarebbe spettata l’indennità sostitutiva di preavviso ai lavoratori, a prescindere poi dal fatto che questa non sia stata pagata in quanto i predetti lavoratori abbiano accettato somme a titolo diverso, ovvero di incentivo all’esodo» (ordinanza n. 8913 del 2023, cit.).

In ultima analisi, è ininfluente la circostanza che l’indennità sostitutiva del preavviso non sia stata corrisposta «in forza di accordi transattivi tra lavoratore e datore, inopponibili all’Inps, in quanto non afferenti al rapporto contributivo presidiato dal d.l. n. 338 del 1989, art. 1» (Cass., sez. lav., 21 marzo 2023, n. 8117; nei medesimi termini; Cass., sez. lav., 20 marzo 2023, n. 8015, sempre con riferimento a pronunce della Corte d’appello di Bologna).

2.2 – La sentenza d’appello si è discostata da tali princìpi, che questa Corte ha ribadito a più riprese (da ultimo, Cass., sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 395, e 4 dicembre 2023, n. 33756) e che le argomentazioni prospettate nel controricorso non valgono a confutare, propugnando una interpretazione riduttiva dell’autonomia e dell’indisponibilità dell’obbligo di versare la contribuzione dovuta.

Nel conferire rilievo dirimente alla volontà abdicativa dei lavoratori, la Corte di merito ha omesso i necessari approfondimenti in ordine all’unico profilo decisivo dell’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, su cui l’INPS vanta la pretesa dedotta in causa.

3. – Dalle considerazioni esposte conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

4. – La causa è rinviata alla Corte d’appello di Bologna, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della vicenda controversa in conformità ai princìpi di diritto ribaditi nella presente ordinanza.

Al giudice di rinvio è rimessa, infine, anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.