CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24475 depositata il 12 settembre 2024
Lavoro – Declaratoria illegittimità mancata assunzione – Estromissione dal programma di assunzioni – Anzianità di servizio – Trasporto aereo – Assenza di continuità aziendale – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4767/2018, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Civitavecchia che aveva respinto la domanda proposta da C.A. nei confronti della (…) (di seguito C.) e dello Stato Italiano, diretta ad ottenere la declaratoria di illegittimità della mancata sua assunzione da parte di C., dal 13.1.2009 alle dipendenze di A.C., per erronea applicazione dei criteri fissati dagli Accordi del 14.9.2008 e del 30.31./10/2008.
2. L’originario ricorrente, a fondamento della propria pretesa, aveva censurato i suddetti Accordi per essere stato estromesso dal Programma di assunzioni in quanto C. spa aveva assunto taluni lavoratori con una inferiore anzianità di servizio; inoltre, aveva sostenuto l’applicabilità dell’art. 2112 cc tra A.L. spa in liquidazione in favore di A.C. spa e il risarcimento di tutti i danni.
3. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, nel condividere tutte le argomentazioni del Tribunale, hanno altresì rilevato che, nel caso in esame, l’inapplicabilità di quanto disposto dall’art. 2112 cc derivava sia dall’art. 27 d.lgs. n. 270/99 sia dall’Accordo del 14.9.2008; hanno poi precisato, in ordine al rivendicato riconoscimento del “danno comunitario”, che la A.L. non esercitava più attività produttiva ma era dedita solo agli adempimenti liquidatori per cui non vi era alcun contrasto tra l’art. 56 d.lgs. n. 270/1999 e la direttiva 23/2001; la deroga all’art. 2112 cc, operata dall’art. 56 d.lgs. n. 270/99 per la cessione di beni e contratti prevista dall’art. 27 co. 2 lett. b – bis del d.lgs. n. 270/99 traeva principio dalla specialità delle imprese esercenti servizi pubblici essenziali, quali il trasporto aereo; hanno sottolineato, infine, che sussistevano i tre requisiti previsti dall’art. 5 della Direttiva 23/2001 per derogare alla disciplina di cui all’art. 2112 cc; per quanto riguardava le assunzioni, la C. aveva proceduto attenendosi ai criteri stabiliti dall’Accordo del 30/31.10.2008.
4. Avverso la sentenza di secondo grado C.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo cui hanno resistito con separati controricorsi la Presidenza del Consiglio dei ministri, e la C. spa (già A. – C. spa).
5. Parte ricorrente e la C. spa hanno depositato memorie.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. Con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, si denuncia la violazione della Direttiva CE 2001/23 e dell’art. 117 Cost. nonché l’omessa pronuncia. Si obietta che la Corte territoriale non si era pronunciata sulla questione riguardante il fatto che sia la richiesta di applicazione dell’art. 2112 cc (proposta in via principale) sia la richiesta di risarcimento del danno comunitario (proposta in via subordinata) erano fondate sull’unico argomento riguardante il contrasto tra il diritto interno e la normativa comunitaria, con la conseguenza che non era stata valutata la eventuale disapplicazione dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990 e dell’art. 56 co. 3 del d.lgs. n. 270/1999, come introdotto nel 2008, perché contrari alla normativa euro-unitaria nonché la problematica circa eventuali differenze tra il comma 1 ed il comma 2 della Direttiva n. 23/2001 con la conseguente questione di accertare se l’amministrazione straordinaria in continuità rientrasse o meno nel comma 2 dell’art. 5 della già menzionata Direttiva.
2. Il ricorso non è fondato e si richiamano le argomentazioni di cui al precedente di questa Corte n. 12596/2024 emesso in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.
3. In primo luogo è opportuno ricordare che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 28308/2017; Cass. n. 7653/2012).
4. Le fattispecie sopra indicate non sono rilevabili nel caso de quo perché la Corte territoriale ha valutato tutte le questioni prospettate con l’atto di appello: l’errata disapplicazione dell’art. 2112 cc; il mancato riconoscimento della sussistenza del danno comunitario ed il mancato riconoscimento della scorretta applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da assumere da parte della C.
5. Per ciò che concerne, poi, più specificatamente le problematiche sollevate con il presente ricorso, che sotto un certo aspetto sono nuove perché sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello non risulta essere stata proposta alcuna questione relativa al contrasto tra le disposizioni del diritto interno sopra menzionate con la normativa comunitaria, va richiamato il precedente di questa Corte n. 19446/2023 che presenta profili analoghi a quelli del presente giudizio.
6. Invero, la sentenza d’appello reca una motivazione che ricalca i precedenti della (medesima) Corte in identica materia, cui ha inteso dare seguito; in diritto, ribadisce l’esistenza, anche nella fattispecie per cui è causa, dei requisiti per la deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c., come consentito dall’art. 5 della direttiva 2001/23/Ce, in ragione dell’essere A.L. oggetto di una procedura di insolvenza, con finalità liquidatoria, svolta sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.
7. Al di là di tali argomenti in diritto, la sentenza impugnata si fonda, però, con una prima e assorbente ratio decidendi, sull’accertamento di insussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 2112 c.c. e, a tal fine, ha fatto proprie, nel confermare la pronuncia di prime cure, l’assunto secondo cui era stata esclusa una continuità aziendale tra A.L. e la C. spa, come risultante, tra l’altro, dagli elementi specificamente valorizzati nella decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 in materia di aiuti di Stato relativa alla fattispecie per cui è causa: decisione, poi, che è stata confermata dal Tribunale UE con sentenza del 28.3.2012, nella causa C-123/09, a sua volta confermata dalla CGUE con sentenza del 13.6.2013.
8. In relazione all’art. 2112 c.c., occorre, quindi, considerare che la sentenza d’appello ha confermato integralmente l’assunto del giudice di prime cure, anche perché il capo della pronuncia del Tribunale non risulta essere stata espressamente impugnata sul punto riguardante il fatto che tra A. e C. non vi era stata una continuità aziendale stante la loro diversa natura societaria.
9. Pertanto, la statuizione della Corte di merito, nella parte in cui ha escluso la ricorrenza dei requisiti per poter configurare una cessione di azienda o di ramo ai sensi dell’art. 2112 c.c., poggia su un duplice pilastro: gli elementi valorizzati dalle decisioni delle autorità amministrative e giurisdizionali dell’UE che hanno concluso per l’assenza di continuità aziendale tra A.L. e C. spa, e l’accertamento svolto dal Tribunale, implicitamente fatto proprio dai giudici di appello.
10. L’esclusione della sussumibilità del trasferimento in concreto realizzato nella fattispecie giuridica di cui all’art. 2112 c.c. è avvenuta in conformità ai principi enunciati da questa Corte secondo cui “ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003, costituisce elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione.
L’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va, quindi, letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” -Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017-” (v. Cass. 22249 del 2021; nello stesso senso v. Cass. n. 29203 del 2021 non massimata; Cass. n. 19034 del 2017).
11. Solo per pronunciarsi sugli altri motivi di gravame e nonostante il carattere “assorbente” della prima ratio decidendi, la sentenza d’appello ha affrontato la questione interpretativa posta dall’art. 56, comma 3 bis, d.lgs. 270 del 1999, introdotto dall’art. 14, d.l. 185 del 2008, conv. dalla l. n. 2 del 2009, escludendo qualsiasi frizione con il diritto unionale per essere la previsione riconducibile alla deroga consentita dal par. 1 dell’art. 5 della direttiva.
12. Le censure sul punto di parte ricorrente sono, quindi, inammissibili in quanto la suddetta argomentazione, non costituendo una “ratio decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della sentenza ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che la sua impugnazione è priva di interesse (Cass. n. 18429 del 2022; Cass. n. 8755 del 2018).
13. Per le ragioni esposte, i motivi di ricorso non possono trovare accoglimento e neppure ricorrono i presupposti per un eventuale rinvio pregiudiziale.
14. Per completezza deve evidenziarsi che l’ordinanza del Tribunale di Roma del 18.6.2024 -menzionata da parte ricorrente nella memoria depositata per l’odierna udienza- con cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del D.l. n. 131/2022 non rileva ai fini della decisione del presente giudizio in quanto riguarda altra vicenda traslativa, da A.S. spa in a.s. ad ITA – (acquisizione asset “Aviation” del 14.10.2021).
15. La regolazione delle spese di lite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
16. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge in favore della C. spa, e in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito, in favore dello Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.