CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24520 depositata il 12 settembre 2024

Lavoro – Demansionamento – Riassegnazione del ricorrente alle mansioni rispondenti al profilo professionale riconosciuto – Risarcimento del danno professionale – Fissazione del ricorso – Ipotesi di «doppia conforme» – Inammissibilità

Rilevato che

1. la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, condannava ANAS al risarcimento in favore del dipendente M.B. del danno non patrimoniale, pari alla minor somma di € 4.047 (in luogo della somma di € 43.097,20 riconosciuta a tale titolo in primo grado), previo svolgimento di CTU medica nel grado, e confermava le statuizioni della gravata sentenza in ordine sia alla riassegnazione del ricorrente alle mansioni rispondenti al profilo professionale riconosciuto A1 cat.

Quadri che alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno professionale per € 59.028,12, oltre interessi legali dalla data della domanda;

2. per la cassazione della sentenza di appello la società ricorre con unico motivo, illustrato da memoria (preceduta da “richiesta di decisione”);

resiste con controricorso il lavoratore intimato; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

 Considerato che

1. preliminarmente si osserva che non risulta depositata proposta di definizione accelerata del procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ma è stata esclusivamente comunicata la fissazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

2. la società ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti riconducibile alla previsione di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c.; lamenta, in particolare, che è stato omesso l’esame della decisiva circostanza del rifiuto opposto dal lavoratore allo svolgimento di mansioni e funzioni proprie del ruolo assegnatogli, con assenza di responsabilità datoriale per dequalificazione, dipendente dalla volontà del lavoratore ovvero dalla “materna complicità” della sua superiore gerarchica;

3. il ricorso è inammissibile;

4. in relazione all’accertato demansionamento, avendo la Corte d’Appello confermato integralmente le statuizioni di primo grado, è integrata ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (ora 360, comma 4, c.p.c.); quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisone impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023);

5. si osserva, inoltre, che spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021, 37382/2022); in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. n.10927/2024);

6. le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei difensori di parte controricorrente, dichiaratisi anticipatari;

7. alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.