CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24617 depositata il 12 agosto 2026

Lavoro – Differenze retributive – TFR – Indennità di mancato preavviso – Requisiti di gravità – Precisione e concordanza – Domanda risarcitoria – Pacto de compensando – Non contestazione tardiva – Compensazione volontaria – Contributo unificato – Rigetto

Fatti di causa

1. La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Torino che, confermando la decisione di primo grado di accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo studio legale associato Ranaboldo, ha negato alla stessa il riconoscimento dell’importo di euro 94.310,72, di cui era stato originariamente ingiunto il pagamento, a titolo di differenze retributive, TFR e indennità di mancato preavviso, maturati in ragione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti per lo svolgimento di mansioni di segretaria.

2. In particolare, la sentenza gravata, condividendo la motivazione di quella di primo grado, ha ritenuto che la lavoratrice avesse posto in essere reiterate appropriazioni indebite di danaro tra il 2014 e il 2015 per il complessivo importo di euro 108.169,21 e che le stesse fossero state concordemente qualificate dalle parti in causa come anticipazioni di future retribuzioni mensili, in seno a un pacto de compensando, per escludere, infine, che alla lavoratrice fosse dovuta qualsivoglia differenza retributiva.

3. Ha proposto ricorso per cassazione la lavoratrice sulla base di sei motivi, a cui ha resistito lo studio legale associato depositando controricorso contenente ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. I motivi di ricorso vengono dalla parte ricorrente come di seguito sintetizzati:

I. Error in procedendo. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

II. violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.;

III. omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.);

IV. violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 comma 1 c.c.;

V. violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c.;

VI. violazione e falsa applicazione dell’art. 1252 c.c..

2. Con il primo motivo di ricorso, la parte ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale dato rilievo a un patto di compensazione del tutto genericamente dedotto, in assenza di un’eccezione in tal senso, e senza considerare che, nelle conclusioni del ricorso in opposizione di primo grado, lo studio associato aveva chiesto condannarsi la lavoratrice a restituire l’intero importo oggetto di appropriazione, richiesta in contraddizione con l’esistenza di un patto di compensazione, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

3. Il motivo è infondato e deve essere respinto.

4. Va premesso che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, <<La rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito, sicché non è deducibile la violazione dell’art. 112 c.p.c., quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando il predetto giudice abbia svolto una motivazione sul punto, dimostrando come la questione sia stata ricompresa tra quelle oggetto di decisione, attenendo, in tal caso, il dedotto errore al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte>> (Cass. n. 27181/2023, Rv. 668673 – 01).

5. Osserva allora il Collegio come, nel caso in esame, la sentenza d’appello ha ampiamente motivato sul punto, dando atto che, nel ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo, parte datoriale aveva dedotto l’esistenza di un patto in virtù del quale si concordava che la lavoratrice potesse trattenere le somme indebitamente incassate a titolo di anticipazioni sulle future retribuzioni, accordo da qualificare nei termini di un pacto de compensando avente a oggetto una compensazione impropria e “di fatto”, sganciata dai limiti codicistici.

6. Dal punto di vista processuale, per quanto in questa sede rileva, avendo la parte criticato la sentenza perché fondata su un assunto, quale quello dell’esistenza di tale accordo, oggetto di un mero obiter e non veicolato in giudizio sottoforma di eccezione, anche riconvenzionale, si osserva poi come la Corte abbia ritenuto che, in quella sede, fosse stata proposta da parte opponente un’eccezione riconvenzionale, non essendo stata richiesta la restituzione dell’eccedenza, oggetto di una distinta domanda risarcitoria.

7. Inoltre, la Corte territoriale ha dato atto che l’effettività di tale accordo non era stata messa in discussione dalla lavoratrice nella comparsa di costituzione in primo grado, avendone la stessa, solo in sede di udienza, dunque tardivamente, contestato non il contenuto, bensì la mancanza di forma scritta ad probationem, sull’assunto della natura transattiva dello stesso, tuttavia, ritenuto erroneo dai giudici di merito per la mancanza di reciproche concessioni.

8. Ha ancora osservato la Corte territoriale come l’esistenza di siffatto accordo era fattualmente confermata dal contegno della lavoratrice, che aveva continuato a lavorare da gennaio 2018 a giugno 2019 gratuitamente, senza percepire la retribuzione, dietro mero versamento contributivo, il che costituiva, ad avviso dei giudici, un riconoscimento del debito così come anche la mancanza di una specifica critica rivolta al passaggio motivazionale della sentenza appellata, che aveva evidenziato tale aspetto.

9. Appare allora evidente come, alla luce della motivazione svolta sul punto dalla sentenza, la stessa sia immune dal vizio procedurale che le viene addebitato, essendo le critiche piuttosto rivolte alla rilevazione e all’interpretazione del contenuto delle difese della parte controricorrente, attività per quanto detto riservata al giudice di merito.

10. Venendo al secondo motivo, lo stesso investe il versante probatorio, atteso che la parte censura la sentenza per avere ritenuto provato il pacto de compensando sulla base del contegno processuale di non contestazione della lavoratrice e di quello extraprocessuale, consistito nell’avere lavorato per un anno e mezzo senza percepire retribuzioni, assunti a suo dire errati.

11. Osserva il Collegio come trattasi di censura riguardante il merito e quindi inammissibile, anche considerando l’improprio riferimento all’art. 115 c.p.c., atteso che, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento di tale norma opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione di tale regola da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. di nuovo conio (Cass. n. 23940/2017).

12. Con il terzo motivo, ai sensi del 360, comma 1, n. 5 c.p.c., la parte, premesso che non si verserebbe in ipotesi di cd. doppia conforme, non avendo il giudice di primo grado richiamato quale criterio di giudizio quello della non contestazione, denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, segnatamente la propria contestazione circa l’esistenza del pacto de compensando, tanto in primo grado quanto in appello (come dimostrato dal fatto che in primo grado era stata anche ammessa la prova orale).

13. Osserva, tuttavia, il Collegio come, anche a voler ritenere inoperante la preclusione della cd. doppia conforme, dalla lettura della sentenza di appello si evince che la motivazione della stessa è fondata sulla valorizzazione del contegno (extraprocessuale) della lavoratrice, consistito nell’avere prestato la propria attività lavorativa gratuitamente, al quale, ad avviso dei giudici, nessun’altra spiegazione, se non quella a suffragio della conclusione di una simile intesa, poteva essere accordata, laddove la non contestazione, quale contegno processuale della parte, veniva posta in premessa del ragionamento decisorio, in chiave rafforzativa delle successive considerazioni, senza alcuna pretesa di esaustività (si veda l’incipit del punto 3.2. della sentenza d’appello); ne consegue che, pur esaminata, la censura non sarebbe idonea a scalfire la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

14. Peraltro, come emerge dal passaggio motivazionale della sentenza di primo grado trascritto in ricorso (cfr. pag. 23), appare che anche il tribunale avesse ritenuto raggiunta la prova dell’accordo compensativo sulla base del medesimo contegno extraprocessuale della lavoratrice valorizzato dalla Corte d’appello, il che va anche a sconfessare la premessa dell’insussistenza della preclusione della cd. doppia conforme, per cui il motivo si palesa per tale verso inammissibile.

15. Con il quarto motivo, si eccepisce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere ritenuto i giudici di merito confermata l’esistenza del patto sulla base di una presunzione priva dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, in quanto costituita dall’avere la lavoratrice prestato la propria opera gratuitamente per circa un anno e mezzo.

16. Ebbene, è noto che la prova presuntiva si configura come mezzo per la cognizione mediata ed indiretta di fatti controversi e che, pertanto, costituisce un mezzo di prova critica in relazione al quale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice la formulazione dell’inferenza dal fatto noto a quello ignoto. Quanto alle sue caratteristiche, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l’art. 2729 c.c. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso. Tali requisiti rappresentano i presupposti per il valido impiego del ragionamento inferenziale, dovendosi escludere che, in loro assenza, le presunzioni stesse possano fornire al giudice la piena prova del fatto ignoto.

17. Venendo ai limiti del sindacato di questa Corte, va rilevato come, in tema di prova per presunzioni, spetta al giudice di merito non solo la valutazione dell’opportunità di ricorrervi, ma anche l’individuazione dei fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e l’accertamento della rispondenza degli stessi ai prescritti requisiti di gravità, precisione e concordanza; il relativo apprezzamento costituisce, infatti, un giudizio di fatto, censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione, la cui denuncia non può risolversi, peraltro, nella mera prospettazione di un convincimento diverso da quello espresso nel provvedimento impugnato, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo.

18. E’ stato affermato da questa Corte il condivisibile principio di diritto secondo cui <<In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all’art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione concreta; nondimeno, per restare nell’ambito della violazione di legge, la critica deve concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità (criticando la ricostruzione del fatto ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione), vizio valutabile, ove del caso, nei limiti di ammissibilità di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.>> (Cass. n. 18611/2021, Rv. 661649 – 01).

19. Alla luce dei principi regolatori così sunteggiati, osserva il Collegio come la censura si palesa inammissibile, in quanto priva di una puntuale deduzione circa il fatto che il ragionamento presuntivo compiuto dalla Corte risulti irrispettoso del paradigma della gravità, precisione e concordanza e piuttosto diretta a evidenziare che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il predetto ragionamento presuntivo è stato enunciato avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o, comunque, a prospettare una inferenza probabilistica diversa da quella applicata, in assenza di dimostrazione sul perché la stessa abbia esorbitato dall’art. 2729 c.c., così risolvendosi in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, che si pone su un terreno diverso da quello del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., in quanto sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla predetta ricostruzione.

20. Con il quinto motivo, viene eccepita la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., censurandosi la sentenza gravata nella parte in cui la stessa avrebbe ritenuto sussistere un giudicato interno per mancata impugnazione del capo della pronuncia di primo grado in punto di compensazione atecnica.

21. Il motivo è inammissibile, non confrontandosi adeguatamente con il decisum, che non dà rilievo alla formazione di alcun giudicato, ma si limita solo a evidenziare, quale ulteriore aspetto del complessivo contegno della parte, il fatto che la stessa non avesse censurato in maniera specifica la sentenza di primo grado, laddove aveva ritenuto di poter inferire la prova dell’accordo dalla perdurante attività lavorativa prestata gratuitamente.

22. Infine, con il sesto motivo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1252 c.c., per avere la stessa ritenuto possibile una compensazione volontaria tra due crediti uno dei quali, quello della lavoratrice, futuro e per avere poi proceduto a una compensazione integrale degli stessi, laddove si sarebbe dovuto prima accertare il quantum esatto del credito che all’epoca del patto non era quantificabile e, poi, eventualmente attribuire l’eccedenza alla parte che ne fosse risultata creditrice.

23. Ebbene, il motivo presenta tratti di infondatezza e al tempo stesso di inammissibilità.

24. Di là dalla constatazione che con la compensazione volontaria le parti possono direttamente disporre la compensazione di crediti già esistenti oppure fissare le condizioni, derogatorie a quelle di legge, necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell’effetto compensativo tra le stesse (cfr. Cass. n. 23716/2013), il motivo non si confronta con il fatto che il presente giudizio origina da un procedimento monitorio, nel quale era stato inizialmente ingiunto al datore di lavoro il pagamento di euro 94.310,72, laddove in seno al successivo giudizio di opposizione si era accertato che la parte si era indebitamente appropriata del superiore importo di euro 108.169,21, stimato all’esito di verifica contabile effettuata nel 2019, evidenze, alla luce delle quali, non è neppure apprezzabile quale sia l’interesse sotteso a tale censura, atteso che proprio la parte che la solleva era quella onerata del maggior debito.

25. In conclusione, la pronuncia impugnata è esente dai vizi, dalle omissioni e dalle anomalie oggetto dei motivi di cui al ricorso principale, nei termini precisati, e conseguentemente lo stesso dev’essere respinto.

26. Venendo al ricorso incidentale proposto dallo studio legale associato, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., con lo stesso si eccepisce la nullità della sentenza per avere rigettato l’appello incidentale con cui si era richiesta, in via riconvenzionale, la condanna al pagamento a titolo di danni delle sanzioni e interessi su tasse e contributi non pagati a causa della condotta lavorativa della ricorrente, nonché per la mancata detrazione dalle somme ingiunte dei versamenti eseguiti dallo studio a titolo di ritenute fiscali e contributi Inps ed Inail, infine, per l’erronea integrale compensazione laddove al datore di lavoro sarebbe spettata la differenza tra l’importo oggetto di appropriazione indebita e quello dovuto a titolo di differenze retributive.

27. Il motivo si presenta per certi versi inammissibile e per altri infondato.

28. E invero, innanzitutto la censura difetta di autosufficienza non essendo stato posto il Collegio nella condizione di valutare se la Corte territoriale sia realmente incorsa nella denunciata violazione, dovendosi rammentare come <<Nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi>> (Cass. n. 28072/2021, Rv. 662554 – 01).

29. La stessa appare, poi, per altro verso infondata, alla luce della motivazione operata sul punto dalla Corte territoriale dovendosi ribadire in proposito quanto già evidenziato nell’esaminare il primo motivo di ricorso, sui limiti alla deducibilità della violazione dell’art. 112 c.p.c. quale errore procedurale rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., a cui si rimanda.

30. In conclusione, anche il ricorso incidentale dev’essere respinto.

31. Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti alla luce della reciproca soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente per il ricorso principale e incidentale, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuti.