CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24903 depositata il 9 settembre 2025
Lavoro – Contratto di appalto – Diritto dei lavoratori a transitare – Congelamento della situazione occupazionale – Domanda di assunzione – Mutatio libelli – Emolumenti – Rigetto
Fatti di causa
1. I lavoratori in epigrafe indicati deducevano di avere lavorato, dall’agosto del 2013, per la E. S.r.l., aggiudicatari del servizio di raccolta differenziata e ingombranti per il Comune di Trapani sino al 13 luglio 2016 quando il servizio venne affidato alla N.S.S. S.r.l. la quale, nonostante una diffida, non aveva proceduto alla loro assunzione; riferivano che, con pronuncia passata in giudicato, venne accertato il loro diritto a transitare alla N.S.S. S.r.l. e che, successivamente, con ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D.lgs. n. 267/2000 il Comune di Trapani, dall’agosto 2018 al novembre 2018, affidò il suddetto servizio alla T.S. S.p.a. la quale anche essa aveva ritenuto di non assumerli di talché pure la SRR (Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti) Trapani Nord, poi succeduta, li aveva esclusi dall’elenco dei lavoratori aventi diritto ad essere assunti ex art. 6 CCNL FISE Assoambiente, così come la successiva società subentrante E.; chiedevano, pertanto, accertarsi il loro diritto a transitare presso l’impresa esercente il servizio di appalto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, nel profilo professionale da ciascuno rivestito e con il riconoscimento dell’anzianità maturata, senza patto di prova.
2. Nel contraddittorio della T.S. S.p.a., della SRR Trapani Nord e dell’E. S.r.l. l’adito Tribunale di Trapani rigettava le domande a causa della carenza di prova circa la applicazione, da parte dell’ultima società, del contratto collettivo nazionale FISE Assoambiente.
3. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 409/2020, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha invece accertato il diritto dei lavoratori a transitare alle dipendenze della E. S.r.l. al fine di essere impiegati nell’appalto di cui al contratto tra la società ed il Comune di Trapani, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno e con il profilo professionale già rivestito.
4. I giudici di seconde cure, dato atto del passaggio in giudicato della pronuncia circa il loro diritto a transitare presso la N.S.S. S.r.l., rilevavano che l’obbligo della E. S.r.l. di applicare il contratto FISE Assoambiente discendeva direttamente dal contratto di appalto stipulato con il Comune di Trapani in data 2.10.2018 (art. 8 lett. h) e che tale disposizione era suscettibile di esecuzione specifica; inoltre, evidenziavano che non erano state dedotte esigenze organizzative o produttive ostative all’assunzione di due lavoratori nell’appalto di cui è causa; dichiaravano, infine, inammissibile la domanda dei lavoratori di pagamento degli emolumenti spettanti ai dipendenti perché proposta solo in grado di appello.
5. Avverso la sentenza di secondo grado la E.
S.r.l. proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
I lavoratori resistevano con controricorso presentando ricorso incidentale sulla base di un solo motivo.
6. T.S. S.p.a. e SRR Trapani Provincia Nord non svolgevano attività difensiva.
7. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto passata in giudicato la statuizione, contenuta nella pronuncia di primo grado, riguardante il fatto che, nell’ipotesi di temporaneo affidamento “coattivo” del servizio di raccolta dei rifiuti (avvenuto con ordinanza contingibile e urgente alla T.S. S.p.a.) vi era stato un congelamento della situazione occupazionale e che, quindi, il personale impiegato nella impresa cessante, pur senza transitare nell’organico della destinataria della ordinanza amministrativa, venisse comunque considerato in forza alla impresa cessante al fine di non precludere il raggiungimento dei 240 giorni necessari per potere chiedere l’assunzione dei confronti della subentrante.
Si obietta che tale affermazione non poteva considerarsi definitiva nei suoi riguardi, per mancata impugnazione, perché sul punto essa società non poteva ritenersi soccombente.
3. Il motivo è infondato.
4. L’affermazione del Tribunale, secondo cui l’assegnazione coattiva dell’appalto ad un diverso ente, adottata con ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. lgs. n. 267/2000, congelava la situazione pregressa dei lavoratori i cui requisiti, per la futura assunzione presso la impresa da ultimo subentrante, avrebbero dovuto essere valutati a prescindere dal periodo di affidamento imposto, è una statuizione autonoma minima, caratterizzata dalla sequenza logico-giuridica “fatto-effetto-norma” suscettibile di passare in giudicato.
5. Ne consegue che E. S.r.l., pur non essendo soccombente in primo grado, era comunque destinataria di tale statuizione, nei suoi confronti negativa, di talché, per evitare che essa diventasse definitiva, avrebbe dovuto effettivamente impugnarla quanto meno con appello incidentale condizionato, avendo un chiaro interesse alla sua riforma.
6. Con il secondo motivo del ricorso principale si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi nazionali collettivi di lavoro, per avere errato la Corte territoriale nell’avere ritenuto applicabile ad essa società il CCNL FISE Assoambiente, in virtù del disposto del contratto di appalto e per essere stata ritenuta legittima l’estensione della domanda di assunzione dei lavoratori anche nei suoi confronti.
7. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
8. Entrambe le censure difettano di specificità perché, da un lato, non è stato riportato il testo integrale del contratto di appalto da cui desumere, come sostiene la società, che la relativa clausola richiamata in sentenza (art. 8 lett. h) andasse interpretata nel senso che l’indicazione era quella di applicare un CCNL del settore igiene ambientale e non quello specifico FISE Assoambiente: dall’altro, perché, a fronte di una espressa individuazione della domanda dei lavoratori, operata dai giudici di seconde cure e limitata, come appresso si dirà, alla sola richiesta di assunzione presso l’ultima impresa subentrante, la doglianza sulla novità della questione, oggetto di censura, è meramente contrappositiva, senza l’indicazione dei dati testuali degli atti processuali e dei criteri violati onde addivenire ad una diversa conclusione.
9. Con il terzo motivo si obietta, sempre ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale suscettibile di esecuzione in forma specifica il disposto di cui all’art. 6 del CCNL FISE Assoambiente.
10. Il motivo non è fondato.
11. La statuizione della gravata sentenza, sulla possibilità di esecuzione in forma specifica della clausola sociale di cui all’art. 6 C.C.N.L. FISE Assoambiente è in linea con quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 32805/2023) secondo cui, in caso di successione di imprese nell’appalto per il servizio di igiene urbana, la previsione dell’art. 6 del C.C.N.L. Ambiente del 2012, in rinnovo dell’art. 4 del C.C.N.L. del 1995, assume – a prescindere dalla configurabilità di un’ipotesi di tutela ex art. 2112 c.c. – efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione in capo al lavoratore alle dipendenze dell’impresa cessata, che rinviene la propria “ratio” nell’esigenza che l’avvicendamento nell’appalto non determini la perdita di occupazione dei lavoratori ad esso addetti in via ordinaria.
12. Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 345 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere erroneamente la Corte di appello accolto la domanda di essi lavoratori al pagamento degli emolumenti a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto (2.10.2018) in quanto ritenuta domanda nuova.
13. Anche tale motivo è infondato.
14. La Corte territoriale ha specificamente indicato, nella gravata pronuncia, che l’unica domanda, in primo grado, avanzata dai lavoratori nei confronti di E. S.r.l. era stata quella di transitare alle dipendenze della società; correttamente, poi, la Corte di merito ha ritenuto inammissibile la richiesta, proposta solo in appello, della condanna al pagamento dei relativi emolumenti perché effettivamente essa non poteva essere ritenuta una specificazione della domanda rite et recte proposta ovvero una sua naturale conseguenza, ma una nuova domanda perché connotata, come è evidente, da diversi petitum e causa petendi.
15. Si ha, infatti, “mutatio libelli” quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a fondamento dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la difesa della controparte e da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 1585/2015), come appunto è ravvisabile tra la domanda di costituzione del rapporto di lavoro e quella di pagamento degli emolumenti.
16. Alla stregua di quanto esposto, sia il ricorso principale che quello incidentale devono essere rigettati.
17. La soccombenza reciproca induce a compensare interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio.
Nulla per le intimate che non hanno svolto attività difensiva.
18. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e quello incidentale.
Compensa interamente tra le parti costituite le spese del presente giudizio; nulla per le altre.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto, rispettivamente, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.