CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24993 depositata l’ 11 settembre 2025
Licenziamento – Preavviso – Indennità sostitutiva – Comunicazione di avvio della procedura medesima – Congedo biennale – Assistenza familiare – Grave disabilità – Procedura conciliativa – Effetto retroattivo – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello di M.N., confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la sua domanda, proposta nei confronti della I.C.P. spa e dell’Inps, volta a far accertare che il licenziamento intimatogli era divenuto efficace l’11 febbraio 2019 e che gli effetti del medesimo dovevano considerarsi sospesi a seguito della domanda di congedo biennale per l’assistenza di familiare con grave disabilità, ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151 del 2001, presentata l’8 febbraio 2019, con condanna dell’Inps, previo accertamento del diritto al richiesto congedo, ad erogare la relativa indennità.
2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che:
– il 22.1.2019 il sig. N. aveva ricevuto dalla società una comunicazione preventiva di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi del novellato art. 7, legge n. 604 del 1966, e l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Lucca aveva convocato le parti per il tentativo di conciliazione per il giorno 1.2.2019; tale incombente era stato differito, su richiesta del lavoratore, alla data dell’8.2.2019;
– nel frattempo, la società aveva disposto che il dipendente fruisse delle ferie dal 24.1.2019 fino all’8.2.2019 compreso;
– nelle more della procedura conciliativa, la madre del lavoratore, già riconosciuta cieca parziale e assistita dal figlio, che dal 2016 usufruiva dei permessi ex legge 104 del 1992, era stata riconosciuta cieca assoluta;
– la mattina dell’8.2.2019 il sig. N. aveva presentato all’Inps domanda di congedo biennale, ai sensi dell’art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, per il periodo dall’8.2.2019 al 6.2.2021, per l’assistenza della madre con grave disabilità;
– nel pomeriggio di quello stesso giorno (8.2.2019) si era svolto il tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del lavoro di Lucca con esito negativo;
– con lettera datata 9.2.2019, consegnata a mani del lavoratore l’11.2.2019, la società aveva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo con “effetto all’8.2.2019 e con esonero dal preavviso”;
– nelle comunicazioni al Centro per l’impiego la società aveva indicato quale data di cessazione del rapporto di lavoro dapprima l’11.2.2019 e poi l’8.2.2019 e, infine, con una comunicazione di rettifica inviata il 26.2.2019, la data del 7.2.2019;
– il 12.2.2019 l’Inps ha comunicato al sig. N. il rigetto della domanda di congedo in quanto alla data della stessa non risultava in essere alcun rapporto di lavoro.
La sentenza d’appello ha interpretato l’art. 1, comma 41, della legge n. 92 del 2012 ritenendo che il licenziamento intimato in esito alla procedura conciliativa prevista dall’art. 7, legge n. 604 del 1966, avesse effetto retroattivo, a decorrere dal giorno della comunicazione di avvio della procedura medesima. Ha escluso che tale previsione di efficacia stabilita ex lege fosse derogabile dalle parti.
Ha interpretato l’eccezione contemplata dal citato art. 1, comma 41 (“fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”) come riferita esclusivamente alle ipotesi di diritto alla conservazione del posto previste a tutela della genitorialità.
3. Avverso la sentenza M.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La I.C.P. spa e l’Inps hanno resistito con separati controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memoria.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 92 del 2012, in combinato disposto con gli artt. 1334 e 1335 c.c., in relazione alla data di decorrenza giuridica del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
A parere del ricorrente, l’interpretazione della disposizione in esame deve essere condotta alla luce dello specifico tenore letterale, ma senza tralasciare il contesto sistematico in cui la stessa è inserita e nel quale vige il principio generale del carattere recettizio dell’atto di licenziamento.
Con la conseguenza che eventuali disposizioni di legge di contenuto diverso debbono essere valutate con attento rigore ermeneutico, nel caso di specie considerando che l’art. 1, comma 41, è l’unica disposizione di legge intervenuta a disporre una deroga alla natura recettizia del licenziamento, prevedendo una retrodatazione.
La difesa del ricorrente osserva che il citato comma 41 lascia un ampio margine di deroga alla retrodatazione, in quanto regolamentando allo stesso modo la decorrenza del recesso, tanto in esito alla procedura disciplinare ex art. 7, legge n. 300 del 1970 che all’esito di quella per giustificato motivo oggettivo con preavviso ex art. 7, legge n. 604 del 1966 nuovo testo, lascia al datore di lavoro la facoltà di scegliere se ricevere la prestazione nel periodo di preavviso oppure pagare l’indennità sostitutiva (“…salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità’ sostitutiva”).
Argomenta che, nel caso di specie, la società non ha affatto dispensato il lavoratore dal preavviso, e quindi non ha optato per l’immediata cessazione del rapporto alla data di avvio della procedura, ma lo ha collocato in ferie fino a tutto il giorno 8 febbraio 2019, manifestando in tal modo un’inequivoca volontà di non avvalersi dell’effetto retroattivo legale, optando per la prosecuzione del rapporto di lavoro e quindi per il regime ordinario di recesso; tanto è vero che nella lettera di licenziamento del 9 febbraio 2019 è indicata quale data di cessazione del rapporto quella dell’8 febbraio, con esonero (solo ora manifestato) dal preavviso.
Assume, pertanto, che il rapporto di lavoro sarebbe venuto a cessare solo in data 11 febbraio, quando il lavoratore ha ricevuto la lettera di licenziamento.
Da tali premesse, il ricorso fa discendere che la domanda di congedo è stata presentata (la mattina dell’8.2.2019) quando il rapporto di lavoro era ancora in corso (il dipendente era in ferie e non si era ancora svolta, con esito negativo, la procedura di conciliazione, avvenuta nel pomeriggio dell’8 febbraio), operando, pertanto, l’effetto sospensivo ex lege della procedura di licenziamento dovuto alla presentazione della domanda di congedo.
2. Con il secondo motivo si censura la sentenza d’appello per violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 41, della legge n. 92 del 2012 in combinato disposto con l’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 e con l’art. 4, comma, 2, della legge n. 53 del 2000, in relazione al mancato riconoscimento dell’effetto sospensivo della procedura preventiva di licenziamento di cui all’art. 7, legge n. 604 del 1966, in conseguenza della domanda all’Inps del congedo biennale per assistere il genitore in situazione di grave disabilità.
Si sostiene, in base ad una lettura del dato normativo conforme a criteri logico sistematici, che il rinvio operato dal citato comma 41 deve intendersi riferito a tutte le norme contenute nel d.lgs. 151 del 2001, e non solo a quelle poste a tutela della maternità e della paternità come preteso dai giudici di appello; che l’art. 42, comma 5, del citato decreto legislativo, come modificato dal d.lgs. 119 del 2011, contempla una ampia platea di aventi diritto al congedo biennale, comprensiva delle relazioni tra i figli e i genitori disabili, e che in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 5425 del 2019.
Il ricorrente invoca pertanto la sospensione degli effetti del licenziamento, comunicatogli l’11 febbraio 2019, sino alla scadenza del congedo a cui aveva diritto.
3. I motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché in parte sovrapponibili, sono fondati nei sensi di cui in motivazione, dandosi seguito ai principi di diritto enunciati da questa S.C. con la sentenza n. 15513 del 2025, che si è pronunciata in relazione alla medesima fattispecie oggetto di causa, nel procedimento (per cui era stata disposta la separazione in primo grado) di impugnativa del licenziamento intimato al sig. N.
Nella decisione richiamata si è affermato che l’art. 1, comma 41, legge n. 92 del 2012 va interpretato in modo sistematico con l’art. 1, comma 40, della medesima legge e quindi con l’art. 7, legge n. 604 del 1966, sicché la fattispecie estintiva del rapporto di lavoro subordinato mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo è una fattispecie complessa strutturata in tre fasi; l’art. 1, comma 41, legge n. 92 del 2012 è norma derogabile in melius, ossia in favore del lavoratore subordinato, quanto all’individuazione del momento di produzione dell’effetto estintivo del rapporto di lavoro mediante licenziamento per giustificato motivo oggettivo; tale norma va interpretata nel senso per cui il licenziamento per giustificato motivo oggettivo assume rilevanza giuridica sin dal momento di avvio del procedimento conciliativo, ma il lavoratore conserva il diritto al preavviso, sicché se il preavviso è stato dato – nel primo atto di avvio della fattispecie complessa o nell’atto finale di licenziamento – l’effetto estintivo si verifica al compimento del relativo periodo, sia pure calcolato a decorrere dal primo atto della fattispecie complessa; se invece non è stato dato, il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità sostitutiva, calcolata in misura diversa a seconda che il rapporto di lavoro sia stato interrotto oppure no al momento di avvio del procedimento conciliativo.
Alla luce di tali coordinate giuridiche dovrà essere riesaminata la fattispecie oggetto di causa, tenendo conto di quanto accertato nella sentenza impugnata e cioè che il “preavviso lavorato” sarebbe terminato in data 8.2.2019; ciò in virtù dell’espressa scelta della società che, all’avvio del procedimento conciliativo, aveva deciso di non interrompere il rapporto di lavoro e di collocare in ferie il dipendente fino alla data dell’8.2.2019 compreso, da considerare ancora come giorno di durata del rapporto di lavoro; il riesame dovrà includere anche le conseguenze sulla domanda di congedo, presentata nella medesima data dell’8.2.2019.
4. Per le ragioni esposte, accolti i motivi di ricorso nei limiti sopra tracciati, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
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