CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25015 depositata l’ 11 settembre 2025

Inps – Indennità di mobilità – Domanda amministrativa di proroga – Presupposti fattuali – Soccombenza – Art. 113 c.p.c. – Rigetto

Rilevato che

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli rigettava la domanda di D.G.G. volta ad ottenere l’indennità di mobilità per il periodo 13.10.93/31.12.95, dopo averne goduto per il precedente periodo.

Riteneva la Corte che la proroga dell’indennità per tale biennio non spettasse, sia perché ai sensi dell’art.5, co.17 d.l. n.299/94 la proroga fino al 31.12.94 si applicava a coloro che già né erano in godimento al 1994, mentre D.G. aveva percepito il trattamento solo fino al12.10.93, sia perché non era stata presentata la domanda amministrativa di proroga.

Avverso la sentenza D.G.G. ricorre per tre motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, D.G.G. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.6, co.10 d.l. n.148/93, conv. con l. n.236/93, dell’art.5, co.4 e 17 d.l. n.299/94, conv. con l. n.451/94, degli artt.1 e 4 d.l. n.510/96, conv. con l. n.510/96 (ndr legge n. 608/1996), per non avere la Corte considerato che l’originario trattamento di mobilità scadente a 31.12.12 era stata già prorogato a tutto il 1993 con l’art.6, co.10 l. n.236/93, e poi ulteriormente prorogato fino a tutto il 1994 con l’art.5, co.4 d.l. n.299/94, e al 31.12.95 con gli  artt.1 e 4 l. n.608/96.

Con il secondo motivo di ricorso, D.G.G. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.5, co.17 d.l. n.299/94, per avere la Corte ritenuto che non fosse stata proposta domanda amministrativa di proroga del trattamento di mobilità.

Con il terzo motivo di ricorso, D.G.G. deduce violazione e falsa applicazione dell’art.113 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte applicato l’art.5, co.4 d.l. n.299/94 in base al principio iura novit curia.

Il primo e terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente ponendo la stessa questione, e sono infondati.

La Corte d’appello ha applicato l’art.5, co.17 d.l. n.299/94 ed ha affermato che tale proroga legislativamente prevista non operasse nel caso del ricorrente, in quanto egli non aveva trattamento in essere nel 1994.

La decisione è conforme al costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui la proroga dell’art.5, co.17 d.l. n.299/94 richiede che il lavoratore sia titolare di trattamento di mobilità in corso al primo semestre del 1994 (Cass.13989/00, Cass.15822/03); ciò che pacificamente non era per D.G.

Il ricorrente invoca però una norma diversa, ovvero il comma 4 dello stesso art.5 d.l. n.299/94, il quale prevede una proroga del trattamento in relazione al termine dell’art.7, co.5 l. n.223/91; e tale comma riguarda una specifica categorie di lavoratori: coloro che abbiano compiuto 50 anni al 3.12.92 e che abbia lavorato nelle aree di cui al comma 2 dell’art.7 (aree ricomprese negli interventi a sostegno del M.).

Ebbene, il ricorso non allega che in capo a D.G. sussistessero i presupposti fattuali chiesti dall’art.7, co.5 ai fini della proroga del trattamento di mobilità, né allega che tali presupposti fossero stati allegati dinnanzi al giudice di merito.

Sotto tale profilo il ricorso si mostra inammissibile per difetto di genericità, e correttamente la Corte ha respinto la domanda di proroga per assenza dei presupposti dettati dall’art.5, co.17 d.l. n.299/94.

Il secondo motivo è inammissibile trattandosi di sentenza fondata su doppia ratio decidendi, ovvero la non spettanza della proroga e l’assenza di domanda amministrativa.

Una volta respinto il motivo che censura la prima ratio, viene meno l’interesse all’impugnazione proposta con il secondo motivo, rimanendo comunque ferma la sentenza in base alla prima ratio (Cass.15399/18, Cass.5102/24).

In conclusone il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate all’Inps in €2500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo al ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.