CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25259 depositata il 15 settembre 2025

Assegno mensile di assistenza – Domanda di ripetizione – Rendita Inail – Divieto di cumulo – Prestazioni assistenziali – Indebito assistenziale – Rigetto

Rilevato che

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva la domanda di ripetizione svolta dall’Inps nei confronti di R.L. avente ad oggetto le somme percepite a titolo di assegno mensile di assistenza, siccome incumulabile con la rendita Inail.

Riteneva la Corte che, trattandosi di ripetizione fondata sulla incompatibilità ex lege di due prestazioni, si applicasse l’art. 2033 c.c.

Avverso la sentenza R.L. ricorre per un motivo.

L’Inps è rimasto intimato.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso, R.L. deduce violazione e falsa applicazione degli artt.113, 115, 116 c.p.c.

Sostiene la propria buona fede nella percezione dell’assegno mensile di assistenza, poiché solo vari anni dopo la percezione l’Inps chiese la restituzione; la buona fede escluderebbe il diritto di ripetizione.

Il motivo è infondato.

Premesso che il ricorso non contesta il divieto di cumulo indicato in sentenza (su cui v. Cass.6054/18), va ribadito che, in tema di prestazioni assistenziali, l’indebito derivante dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili “ex lege”, in difetto di regole specifiche, resta assoggettato alla disciplina generale dell’art. 2033 c.c., atteso che l’incompatibilità non costituisce un requisito ostativo all’insorgenza del diritto, ma solo un impedimento all’erogazione della prestazione che comporta la facoltà dell’interessato di optare per il trattamento economico più favorevole (Cass.30516/22, Cass.15759/19).

Il ricorso va dunque respinto, stante l’inapplicabilità della giurisprudenza di questa Corte – su cui fa leva il ricorso – resa in tema di indebito assistenziale, e la conseguente irrilevanza dell’asserita buona fede.

Nulla sulle spese essendo l’Inps rimasto intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; dà atto che, atteso il rigetto del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alla ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.