CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25339 depositata il 16 settembre 2025
Rapporto di lavoro subordinato – Somministrazione di lavoro – Art. 20 d.lgs. 276/2003 – RSU – Art. 32 legge 183/2010 – Art. 360 c.p.c. – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Firenze ha respinto gli appelli della N.P. s.r.l. e della A. spa, confermando la decisione di primo grado che aveva dichiarato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di F.P. (somministrata dalla A.) alle dipendenze della utilizzatrice N.P. s.r.l. e condannato quest’ultima alla riammissione in servizio della lavoratrice e al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° luglio 2015.
2. La Corte territoriale ha ritenuto insussistenti i requisiti di cui all’art. 20, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 276 del 2003 e cioè che il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato fosse consentito dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali, aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Tale requisito non poteva dirsi soddisfatto dall’accordo aziendale sottoscritto dalla RSU, soggetto diverso da quello indicato dal citato art. 20 e competente solo nelle materie delegate dal contratto nazionale, delega nella specie non esistente riguardo ai casi di somministrazione a tempo indeterminato.
Ha ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare applicazione la tutela di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010, riferita alle ipotesi di illegittimità e conversione del contratto di somministrazione a termine.
3. Avverso la sentenza la N.P.I. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
F.P. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. La A.I. spa non ha svolto difese.
Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte d’appello errato nell’escludere che l’accordo aziendale del 26.7.2012 (trascritto nel corpo del ricorso) fosse stato sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Assume che il dato per cui le parti sottoscrittrici dell’accordo fossero anche RSU ed avessero speso tale qualifica non esclude che le medesime avessero agito pure nella veste di esponenti delle rispettive organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil.
1.1. Il motivo è inammissibile.
L’art. 20, comma 3, del d.lgs. 276 del 2003, nel testo ratione temporis applicabile, prevedeva che “La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa” oltre che nei casi specificamente elencati alle lettere dalla a) alla h), anche, in base alla lett. i), “in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
La Corte d’appello ha interpretato l’accordo aziendale del 26 luglio 2012 evidenziando come lo stesso risultasse stipulato e sottoscritto dalla RSU aziendale anziché dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; ciò in base al dato letterale della sottoscrizione dell’accordo da parte della “RSU N.P. spa”, e del rilievo giuridico in ordine al differente ruolo e ai diversi compiti che l’ordinamento, legale e contrattuale, assegna rispettivamente alle RSU e alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, delimitando peraltro la competenza delle prime alle materie delegate dal contratto nazionale.
Non solo, la Corte d’appello ha disatteso il rilievo della società sulla sostanziale coincidenza, nel caso in esame, dei due soggetti per essere la RSU espressione proprio delle organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil, comparativamente più rappresentative, osservando come la legittimazione attribuita dal citato art. 20, lett. i) “non potesse essere desunta ex post dalla composizione della RSU”.
A fronte di tale ricostruzione in fatto del contenuto dell’accordo aziendale, eseguita in base ad una interpretazione letterale e logica dello stesso, anche sotto il profilo della individuazione dei soggetti firmatari e della veste in cui gli stessi hanno agito, il motivo di ricorso in esame denuncia l’errata interpretazione senza argomentare sul contrasto con i canoni ermeneutici, ma invocando unicamente la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Secondo quanto statuito da questa Corte, il sindacato di legittimità sui contratti collettivi aziendali di lavoro può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento impugnato, ma prospettino errori di diritto con riferimento alle norme di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa (Cass. n. 21888 del 2016; Cass. n. 10203 del 2008).
La mancata deduzioni della violazione dei canoni ermeneutici e la sostanziale contrapposizione, a quella data dai giudici di appello, di una diversa lettura dell’accordo in questione sotto il profilo della individuazione dei soggetti stipulanti e firmatarie della qualifica dai medesimi spesa, rende le censure inammissibili.
Esse, poiché si sviluppano tutte sul presupposto, contraddetto da quanto accertato nella sentenza impugnata, di avvenuta sottoscrizione dell’accordo da parte delle organizzazioni Cgil, Cisl e Uil, pacificamente più rappresentative, come tali legittimate ai sensi del citato art. 20, lett. i), si collocano per ciò solo all’esterno dell’art. 360 n. 3 c.p.c., che presuppone, come più volte affermato da questa Corte, un accertamento in fatto non contestato (v. Cass. n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016).
Non vi è spazio per configurare la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.) o valuti le prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale; nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame.
2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 32, legge 183 del 2010, in relazione al risarcimento del danno spettante alla lavoratrice in ipotesi di invalidità del contratto di lavoro somministrato a tempo indeterminato.
La società ricorrente assume che, stante il vuoto legislativo in materia di conseguenze della nullità del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, i giudici di merito avrebbero dovuto applicare per analogia la disciplina dettata per la nullità del contratto di somministrazione a tempo determinato.
2.2 Il motivo non è fondato.
L’art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010, ratione temporis applicabile, prevede: “Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Non è dubbio che la disposizione in esame, sia nella rubrica e sia nel contenuto, faccia esclusivo riferimento al contratto a tempo determinato.
La società ricorrente ne invoca l’applicazione alla fattispecie oggetto di causa, concernente il contratto (di somministrazione) a tempo indeterminato, sulla base di una interpretazione analogica.
Disciplinata dall’art. 12 delle preleggi, l’interpretazione, o applicazione, analogica è costituita dal procedimento mediante il quale l’interprete sopperisce alle lacune dell’ordinamento giuridico facendo ricorso alla disciplina normativa prevista per un caso “simile”, ovvero per “materie analoghe”; ciò in forza dei principi fondamentali del nostro ordinamento, secondo cui il giudice deve sempre adottare una decisione sul caso sottoposto al suo esame applicando una norma dell’ordinamento positivo, non potendo definire la controversia con un non liquet, per la mancanza di specifiche norme (Cass. 8 agosto 2005, n. 16634).
In base ai principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, per poter ricorrere al procedimento per analogia è necessario che: manchi una norma di legge atta a regolare direttamente un caso su cui il giudice sia chiamato a decidere; sia possibile ritrovare una o più norme positive (c.d. analogia legis) o uno o più principi giuridici (c.d. analogia iuris), il cui valore qualificatorio sia tale che le rispettive conseguenze normative possano essere applicate alla situazione originariamente carente di una specifica regolamentazione, sulla base dell’accertamento di un rapporto di somiglianza tra alcuni elementi (giuridici o di fatto) della vicenda regolata ed alcuni elementi di quella non regolata, costituendo il fondamento dell’analogia la ricerca del quid comune mediante il quale l’ordinamento procede alla propria “autointegrazione” (Cass., S.U. n. 38596 del 2021).
L’analogia postula, anzitutto, che sia correttamente individuata una “lacuna” nell’ordinamento. Tale requisito non è rinvenibile nella fattispecie in esame atteso che l’art. 27 del d.lgs. 276 del 2003, applicabile ratione temporis, disciplina le conseguenze della somministrazione disposta “al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21…” prevedendo che il lavoratore, illegittimamente somministrato, possa agire nei confronti dell’utilizzatore per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro (a tempo indeterminato) alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione.
Dal che discende l’obbligo della utilizzatrice di ripristino del rapporto medesimo e di risarcimento del danno secondo i criteri della mora accipiendi; senza che vi sia spazio per l’operare della disciplina, questa sì derogatoria rispetto ai principi generali, dettata dall’art. 32, comma 5 cit., secondo il sistema della forfettizzazione del danno per il periodo cd. intermedio (cfr. Corte Cost., sentenza n. 303 del 2011).
3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
4. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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