CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25343 depositata il 16 settembre 2025
Licenziamento – Condotta dolosa – Contestazione disciplinare – Risarcimento danno commisurato – Principio di immutabilità della contestazione – Accertamento dei fatti – Reintegrazione – Inammissibilità
Fatti di causa
1. Nella ordinanza di questa Corte n. 35768/2023 si legge che C.S., dipendente della C.H.I. S.r.l., in servizio presso l’H.E. di Napoli, con inquadramento nel 5° livello del CCNL di settore e con mansioni di dispensiere, era stato licenziato il 5.12.2017 sulla base del seguente fatto: essersi appropriato di prodotti alimentari (quattro pacchi di pasta) lasciati dalla H. S.r.l., cliente della società datrice di lavoro, la quale il giorno 27.11.2017 aveva organizzato una manifestazione nei locali dell’H.E.; era stato, altresì specificato che lo S., in sede di audizione per rendere le giustificazioni, aveva ammesso di avere prelevato, sbagliando, alcuni prodotti, precisando di non essersene appropriato in quanto li aveva portati in cucina.
2. Sulla base di questi fatti, nel cassare con rinvio la pronuncia di secondo grado, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato risolto il rapporto di lavoro del dipendente con effetto dalla data del licenziamento e condannato la società al pagamento di una indennità risarcitoria nella misura di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto, questa Corte aveva rilevato che, sulla scorta di quanto si affermava nella gravata sentenza circa le reali circostanze in cui si era svolto l’episodio di cui alla contestazione, al lavoratore non poteva essere addossata alcuna condotta appropriativa, né dal punto di vista materiale che dal punto di vista soggettivo, evidenziando che la tutela da accordare era, pertanto, quella di cui all’art. 18 co. 4 dello St. lav. come novellato dalla legge n. 92 del 2012.
3. La Corte di appello di Napoli in diversa composizione, individuata quale giudice di rinvio, ha condannato la C.H.I. S.r.l. alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro di C.S. e al pagamento del risarcimento del danno commisurato a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (pari ad euro 2.184,96), oltre accessori e regolarizzazione contributiva, specificando che la società aveva contestato una condotta dolosa appropriativa per la prima volta solo nella lettera di licenziamento e, quindi, il fatto non sussisteva perché non era stato compiutamente individuato il tentativo di integrarlo dopo la contestazione, in aperta violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare di cui all’art. 7 legge n. 300 del 1970; da qui la applicazione della disciplina di cui all’art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970, come novellato dalla legge n. 92 del 2012.
4. Avverso tale decisione C.H.I. S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui C.S. ha resistito con controricorso.
5. Le parti hanno depositato memorie.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la nullità della sentenza, per error in procedendo, in considerazione dell’inosservanza del dictum espresso dalla Corte di Cassazione, con il provvedimento rescindente, e dell’erroneo esercizio dei poteri da parte del giudice di rinvio, in violazione dell’art. 384 co. 2 cpc; si sostiene che la Corte territoriale, sulla base delle indicazioni della Corte di Cassazione, avrebbe dovuto compiere un accertamento dei fatti, onde valutare la condotta del lavoratore, sotto il profilo materiale e sotto quello dell’elemento soggettivo.
3. Il motivo è inammissibile.
4. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 35768/2023, non ha delegato alla Corte territoriale alcun ulteriore accertamento dei fatti di cui è processo, ma ha statuito espressamente (punto 6 delle “Ragioni della decisione”) che, sulla scorta di quanto era stato affermato nella prima sentenza della Corte di appello, al lavoratore non poteva essere addossata alcuna condotta appropriativa, né dal punto di vista materiale, né dal punto di vista soggettivo e che, conseguentemente, altra doveva essere la tutela da accordare ai sensi dell’art. 18 co. 4 St. lav., come novellato dalla legge n. 92 del 2012.
5. Se, quindi, di inosservanza del dictum espresso dalla Corte di legittimità si voleva discutere, non certo ciò poteva avvenire per il profilo evidenziato nella censura perché alcun nuovo apprezzamento dei fatti era stato richiesto ai giudici di rinvio, ma solo l’applicazione, sulla base del fatto come cristallizzato in sede di giudizio di merito, della corretta tutela di legge.
6. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 St. lav. circa la affermata genericità, da parte della Corte di appello, della contestazione disciplinare che, secondo parte ricorrente, era idonea a soddisfare l’interesse dell’incolpato a esercitare il diritto di difesa.
7. Anche questo motivo è inammissibile, sebbene la questione, nell’economia della decisione, per quanto si dirà, non rilevi.
8. La Corte territoriale, pur avendo richiamato la giurisprudenza in tema di specificità dei fatti contestati, in effetti ha rilevato, per concedere la tutela di cui all’art. 18 co. 4 legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, la ulteriore violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, perché la condotta appropriativa dolosa era stata contestata per la prima volta solo con la lettera di licenziamento: la suddetta problematica, sebbene non decisiva rispetto a quanto statuito da questa Corte di legittimità, è chiaramente, sotto l’aspetto tecnico, un’altra questione rispetto a quella della genericità dei fatti contestati.
9. La doglianza, quindi, non coglie nel segno della ratio decidendi, sebbene, come detto, non sia questa pertinente a quanto demandato in sede di rinvio, e pertanto va dichiarata anche essa inammissibile.
10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
11. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari.
12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente dichiaratosi antistatari.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.