CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25355 depositata il 16 settembre 2025

Licenziamento disciplinare – Giusta causa – Relazione investigativa – Proporzionalità – Violazione dell’obbligo di fedeltà – Deposizione testimoniale – Indennità risarcitoria – Inammissibilità

Rilevato che

1.- A.P. era stato dipendente di M.M. spa dal 2001 con qualifica di operaio addetto alla raccolta dei rifiuti fino al 28/09/2021, quando era stato licenziato per ragioni disciplinari (aver tenuto due condotte infedeli in data 18/08/2021 e 25/08/2021, consistite nell’aver agevolato il collega B.D. ad appropriarsi di alcuni rifiuti ingombranti di proprietà della società datrice di lavoro raccolti presso il domicilio degli utenti e nell’aver interrotto il servizio di raccolta dei rifiuti per accompagnare il figlio del D. ad effettuare la vaccinazione anti-Covid).

Il P. impugnava il licenziamento dinanzi al Tribunale di Pesaro, deducendone l’illegittimità per insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo.

2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012 il Tribunale rigettava l’impugnazione, Poi, con la sentenza conclusiva della fase a cognizione piena, rigettava l’opposizione del lavoratore.

3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva solo in parte il gravame interposto dal P. e, per l’effetto, dichiarava illegittimo il licenziamento per carenza di giusta causa; quindi, ai sensi dell’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, dichiarava risolto il rapporto di lavoro, e condannava la società a pagare al lavoratore l’indennità risarcitoria in misura di quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, nonché le spese dei due gradi di giudizio.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) i fatti storici possono ritenersi pacifici e comunque sono stati accertati a mezzo agenzia investigativa, i cui esiti sono pienamente utilizzabili alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 16196/2009; Cass. n. 18821/2008), secondo cui il controllo investigativo non attiene all’inesecuzione della prestazione lavorativa, bensì al compimento di fatti illeciti;

b) in ogni caso le circostanze fattuali indicate nella relazione investigativa sono state confermate in sede testimoniale e comunque non sono state oggetto di specifica contestazione da parte del reclamante;

c) circa l’episodio del 18/08/2021, ossia l’aver partecipato all’appropriazione di beni conferiti dagli utenti alla società come rifiuti ingombranti, si condivide il convincimento del Tribunale circa la mancata prova che il reclamante non fosse consapevole del carattere illecito del comportamento del collega di lavoro D.;

d) infatti deve ritenersi operante una presunzione di appartenenza alla società di tutti i beni presenti sul mezzo aziendale specificamente destinato alla raccolta di rifiuti ingombranti;

e) anche l’altro episodio, connotato dall’aver guidato senza meta per circa due ore in guro per la città, in attesa che i ragazzi avessero effettuato il vaccino anti-Covid, integra inequivocamente un’interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti e quindi un grave inadempimento della prestazione lavorativa;

f) entrambe le condotte integrano una violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c.;

g) tuttavia i fatti posti a base del licenziamento non sono tali da giustificare la massima sanzione espulsiva sul piano della proporzionalità;

h) infatti, pur in presenza di prova sufficiente degli addebiti disciplinari, occorre pur sempre verificare se essi integrino giusta causa;

i) la mera circostanza che il reclamante abbia tenuto un atteggiamento reticente nel comunicare alla datrice di lavoro di avere assistito all’indebita appropriazione da parte del collega D. di beni di proprietà della società, pur costituendo violazione dell’art. 2105 c.c. e degli obblighi generali di correttezza e buona fede, non rappresenta un contributo positivo, sotto il profilo morale e materiale, all’altrui condotta criminosa;

j) non risulta poi che il P. in precedenza sia incorso in sanzioni disciplinari;

k) quanto all’altra condotta, non vi è prova che egli potesse tenere una condotta alternativa lecita, posto che i turni di guida erano predisposti dal datore di lavoro e quindi il P. si è trovato a svolgere il turno con il collega B.D. senza possibilità di potersi sottrarre;

l) non vi è neppure prova che la condotta del P. abbia soltanto agevolato quella criminosa del collega D.;

m) dunque tali fatti non possono rientrare in quelli previsti dall’art. 68 CCNL servizi ambientali del 10/07/2016 come punibili con il licenziamento per giusta causa, che pur avendo valore esemplificativo, prevede fatti molto più gravi di quelli in concreto accertati nel presente giudizio;

n) pertanto il licenziamento si rivela sproporzionato rispetto ai fatti disciplinarmente rilevanti.

4.- Avverso tale sentenza P.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

5.- M.M. spa ha resistito con controricorso e poi ha depositato memoria.

6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

Considerato che

1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 20, co. 4, d.lgs. n. 101/2018, 2119 c.c., 2, 3, 4, 8 e 18 L. n. 300/1970, 11 e 12 d.lgs. n. 196/2003, 8 del relativo allegato A. 6, 2, 3, 13, 14 e 15 Cost., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c.,  3 e 5 L. n. 604/1966, 183 e 157 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto utilizzabile la relazione investigativa nonostante non ci fosse alcun “sospetto” nei suoi confronti e sebbene il mandato investigativo riguardasse il sig. B.D. e non lui.

Lamenta che i Giudici d’Appello abbiano considerato esistente un fatto – il “girare a vuoto” per circa due ore dopo aver accompagnato i figli di B.D. al centro vaccinale – invece da lui sempre contestato.

Il motivo è inammissibile, perché il ricorrente non si confronta in alcun modo con la specifica motivazione articolata dai Giudici d’appello, secondo cui in ogni caso le circostanze riferite nella relazione investigativa non solo erano state tutte confermate in sede di deposizione testimoniale, ma risultavano anche “non contestate” dal lavoratore nella loro corrispondenza al dato storico.

Dunque, ai fini dell’autosufficienza del motivo, il ricorrente avrebbe dovuto specificare in quale atto e fase processuale egli avesse invece sollevato le contestazioni circa l’esistenza del fatto predetto.

In mancanza, quella ratio decidendi resta confermata, sicché quand’anche venisse meno – in ipotesi – l’utilizzabilità di quella relazione investigativa, nondimeno la sentenza impugnata resterebbe sorretta da autonoma valutazione di altri elementi probatori.

Le ulteriori censure – relative al riferimento compiuto dal testimone al GPS – sono inammissibili, perché attengono al merito e sollecitano a questa Corte una diversa valutazione delle deposizioni testimoniali, interdetta in sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.

2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697  e 2729 c.c., 3 e 5 L. n. 604/1966, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale trascurato che la prova dell’interruzione del servizio non era stata in alcun modo data, poiché il dato del GPS non era stato depositato nel processo, né acquisito.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni sopra esposte in relazione al primo motivo.

Peraltro, non viene neppure indicato il “fatto storico” decisivo di cui la Corte territoriale avrebbe omesso l’esame, che, se esaminato, avrebbe portato con certezza ad una decisione diversa ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.

La contestazione dell’interruzione del servizio non è un fatto storico, ma un fatto processuale e comunque il motivo difetta di autosufficienza, non essendo stati indicati né localizzati gli atti difensivi dei due gradi di merito, nei quali il ricorrente avrebbe contestato la veridicità dell’interruzione del servizio.

3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 3) e 4), c.p.c. il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2106 c.c., d.lgs. n. 23/2015, 68 CCNL igiene ambientale per avere la Corte territoriale omesso di verificare se i fatti addebitati fossero previsti dal contratto collettivo come punibili con sanzione conservativa.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

In primo luogo il ricorrente non indica quale sarebbe la clausola collettiva in cui sarebbero tipizzate le condotte a lui addebitate sul piano disciplinare e per le quali sarebbe prevista una sanzione conservativa.

Ciò non consente in questa sede di legittimità di valutare la fondatezza della doglianza, non essendo ammissibile che questa Corte vada alla ricerca di una possibile previsione del CCNL di una sanzione conservativa.

In secondo luogo il richiamo all’intero corpus normativo del d.lgs. n. 23/2015 è parimenti inammissibile.

Al riguardo questa Corte ha già più volte affermato che nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell’art. 366, co. 1, n. 4), c.p.c., dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. ord. n. 20870/2024; Cass. sez. un. n. 23745/2020).

Infine è infondata la doglianza relativa al giudizio di proporzionalità in termini di mancata valutazione, posto che la Corte territoriale l’ha compiuto e l’ha ampiamente motivato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.

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