CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25746 depositata il 26 settembre 2024
Lavoro – Mancato pagamento retribuzioni – Mancato pagamento rimborsi spese – Inammissibilità
Rilevato che
1.- L.C. era dipendente dell’Associazione ricorrente dall’01/02/2007.
Assumeva di non aver ricevuto la retribuzione relativa al periodo da gennaio 2015 a marzo 2017, né le mensilità aggiuntive (13^ e 14^) relative agli anni 2015 e 2016, né alcuni rimborsi spese.
Adìva pertanto il Tribunale de L’Aquila per ottenere la condanna dell’Associazione al pagamento di quanto dovuto.
2.- Costituitosi il contraddittorio, disposta una consulenza tecnica d’ufficio di tipo contabile, il Tribunale condannava l’associazione a pagare al C. la complessiva somma di euro 50.690,79.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dall’Associazione.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) esattamente il Tribunale ha quantificato il dovuto detraendo quanto dal dipendente percepito direttamente dall’INPS a titolo di cassa integrazione guadagni nell’agricoltura ed invece non detraendo il contributo di solidarietà, in quanto questo, in virtù dell’accordo stipulato con le organizzazioni sindacali, doveva essere anticipato dal datore di lavoro, che poi può chiederne il rimborso all’INPS;
b) non è utilmente invocabile la circolare ministeriale n. 20/2004, poiché quella facoltà di pagare direttamente da parte aziendale solo successivamente all’erogazione dell’importo da parte del Ministero del lavoro, è una facoltà non prevista dalla legge, né dall’accordo sindacale;
c) parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui l’Associazione lamenta il mancato scomputo degli importi già pagati a titolo di contributo di solidarietà, atteso il chiaro calcolo effettuato dal CTU contabile, che ha specificato che la somma non comprende gli importi già corrisposti in precedenza al dipendente.
4.- Avverso tale sentenza l’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- C.L. ha resistito con controricorso ed ha poi depositato memoria.
6.- Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Considerato che
1.- Con il primo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., l’associazione ricorrente lamenta la violazione dell’art. 5, co. 5, d.l. n. 148/1993, conv. in L. n. 236/1993 sui contratti di solidarietà di tipo difensivo, come specificata dalla circolare n. 20/2004 del Ministero del lavoro, secondo cui il pagamento degli importi avviene trimestralmente e solo dopo aver ricevuto tali importi il datore di lavoro provvede a trasferire ai lavoratori la quota del contributo a ciascuno spettante.
In particolare lamenta che la Corte abbia omesso di applicare la predetta circolare.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse (che deve essere sempre concreto ed attuale), atteso che proprio in considerazione della procedura di erogazione dettata dalla circolare deve ritenersi che alla data della pronunzia di appello il contributo fosse stato già erogato dal Ministero, sicché il credito del lavoratore era comunque (divenuto) esigibile.
Il motivo è altresì inammissibile, perché non tiene conto del criterio contabile seguito dall’ausiliario nominato dal Tribunale nella sua relazione, confermata sul punto dalla Corte territoriale.
2.- Con il secondo motivo, senza indicarne la sussunzione in uno di quelli a critica vincolata imposti dall’art. 360, co. 1, c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di tenere conto dell’avvenuto parziale pagamento del contributo di solidarietà relativo al periodo 2015-2016 mediante bonifico del 18/09/2017, ritualmente prodotto come documento n. 4 nel giudizio di appello, e per avere la Corte territoriale ritenuto che il consulente tecnico d’ufficio avesse tenuto conto di quel pagamento.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportata almeno la parte saliente della relazione di consulenza tecnica d’ufficio dalla quale possa evincersi che effettivamente l’ausiliario, nel determinare il credito a tale titolo in euro 6.526,22, non abbia già tenuto conto di quel pagamento.
Tale specificazione, mancata, era oltremodo necessaria, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado –confermata sul punto dai giudici d’appello – secondo cui l’ausiliario avrebbe detratto dal dovuto quanto pagato dall’Associazione a dicembre 2016, mentre ciò di cui si discute è il successivo pagamento che sarebbe avvenuto a settembre 2017.
3.- Nulla va disposto sulle spese, attesa la tardiva costituzione del controricorrente.
Infatti il controricorso risulta notificato in data 08/07/2020 (rectius avviato alla notifica in data 06/07/2020), quindi oltre i quaranta giorni decorrenti dalla notifica del ricorso, avvenuta in data 21/05/2020.
Pertanto va applicato il principio di diritto, più volte affermato da questa Corte, secondo cui nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall’art. 1 bis del d.l. n. 168/2016, conv. dalla legge n. 196/2016 (ndr legge n. 197/2016) e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all’entrata in vigore della predetta legge di conversione, l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza nessuna attività difensiva è più consentita (Cass. ord. n. 239221/2020; Cass. ord. n. 4428/2022).
Ne consegue l’insussistenza del diritto del controricorrente al rimborso delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.