CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25970 depositata il 3 ottobre 2024
Lavoro – Subentro in appalto – Diritto di assunzione – Rigetto
Rilevato che
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, ha accolto la domanda proposta da V.P. nei confronti della società G.L. s.r.l. (subentrata nell’appalto di servizio di igiene urbana banditi dal Comune di San Sebastiano al Vesuvio) di assunzione sin dal settembre 2015 e, in applicazione dell’art 6 del CCNL Fise Assoambiente, ha accertato il diritto di assunzione presso la suddetta società (confiscata definitivamente ex art. 45 d.lgs. n. 159 del 2011, Codice delle leggi antimafia), respingendo l’ulteriore domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dal subentro della società G.L. sino all’effettivo ripristino del rapporto.
2. La Corte territoriale – considerato che la rilevabilità di ufficio della improcedibilità della domanda a seguito di applicazione del Codice Antimafia, visto il provvedimento di confisca della società G.L., doveva contemperarsi con il principio della conversione delle cause di nullità in cause di impugnazione, a fronte di formazione di giudicato interno per mancata proposizione di appello sulla competenza affermata dal Tribunale – ha osservato che il quadro probatorio aveva dimostrato che il lavoratore era stabilmente occupato (da almeno 240 giorni) e assegnato al cantiere di San Sebastiano al Vesuvio per lo svolgimento di mansioni nell’ambito del servizio di igiene urbana, svolto in esecuzione dell’appalto conferito dal Comune (dapprima alla società S.S. s.r.l. e, da settembre 2015, alla società G.L. s.r.l.) e che, dunque, ricorrevano le condizioni previste dall’art. 6 del CCNL Fise Igiene Ambientale per l’assunzione, ex novo, presso la società subentrata nell’appalto; ha, inoltre, precisato che risultava irrilevante l’adibizione in sovrannumero di unità presso il cantiere in rapporto alle previsioni del Capitolato di appalto (40 unità anziché 17 previste nel bando di gara) in quanto la clausola del contratto collettivo (pacificamente applicato) vincolava l’operatore economico in quanto appartenente ad associazione sindacale firmataria del patto negoziale, e finiva col prevalere sulla clausola contenuta nel bando di gara (rendendo non vincolante l’elenco dei lavoratori trasmesso dalla società uscente a quella subentrante nell’appalto), ed inoltre il più ristretto elenco dei lavoratori inviati dalla società perdente l’appalto a quella subentrata non rappresentava un elemento costitutivo del diritto all’assunzione.
3. Avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Comune resiste con controricorso ed ha proposto autonomo ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito il lavoratore.
La società G.L. è rimasta intimata.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Considerato che
1. Preliminarmente occorre rilevare che il principio di unità dell’impugnazione, secondo il quale l’impugnazione proposta per prima determina la pendenza dell’unico processo nel quale sono destinate a confluire, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le eventuali impugnazioni successive della stessa sentenza, comporta che nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre impugnazioni devono essere considerate incidentali (Cass. S.U. n. 24876/2017).
1.1. Sulla base del richiamato principio va, quindi, qualificato incidentale il ricorso proposto dal Comune, il quale ha notificato l’atto in data successiva alla notifica del primo ricorso, ricevuto dal lavoratore.
2. Con il primo motivo di ricorso principale V.P. denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, omessa pronuncia sulla domanda di accertamento declaratoria del diritto del ricorrente alla “fidelizzazione” o “cantierizzazione” (con decorrenza giuridica dall’8.9.2015) sul cantiere di San Sebastiano al Vesuvio (oltre all’applicazione dei diritti sanciti dall’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente, diritti riconosciuti dalla Corte territoriale), domanda articolata dal ricorrente sin dal primo grado di giudizio e riproposta in appello.
3. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, omessa pronuncia sulla domanda di accertamento e declaratoria della responsabilità solidale del Comune di San Sebastiano al Vesuvio ex art. 1676 cod.civ. e conseguente condanna dello stesso al pagamento delle retribuzioni maturate con decorrenza dal cambio di appalto: invero, il ricorrente aveva chiesto la declaratoria del diritto di percepire le retribuzioni mensili (con conseguente condanna di pagamento nei confronti del Comune) sia in forza della clausola di manleva sottoscritta dal Comune all’atto di passaggio del cantiere sia in forza della responsabilità solidale tra committente e appaltatore sancita dall’art. 1676 cod.civ.
La sentenza impugnata si è pronunciata (negandola) unicamente sulla possibilità di condannare il Comune in ragione della clausola di manleva, nulla argomentando sull’invocata responsabilità solidale ex lege (non avendo mai provato, il Comune, di aver estinto il proprio debito verso la società subentrata e avendo mai replicato alcunché su questo specifico punto).
4. Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1676 cod.civ. per avere, la Corte territoriale, erroneamente escluso il principio di solidarietà del committente Comune in considerazione delle peculiari vicende dell’impresa affidataria (società confiscata ex art. 45 d.lgs. n. 159 del 2011, Codice antimafia), dovendosi, invece, applicare i principi statuiti dalla Suprema Corte in caso di fallimento della società appaltatrice.
5. Con il quarto motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod.proc.civ. per avere, la Corte territoriale, trascurato di considerare l’ammontare della retribuzione di globale di fatto puntualmente indicata negli atti processuali e mai contestata dalle controparti.
6. Con ricorso successivamente depositato (da ritenersi, pertanto, ricorso incidentale come innanzi precisato) il Comune di San Sebastiano al Vesuvio denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod.proc.civ., omesso esame di un punto decisivo oggetto di discussione tra le parti consistente nell’utilizzazione del ricorrente nel servizio pubblico di igiene ambientale (appaltato dal Comune), al pari di ulteriori 23 lavoratori, era il risultato di una specifica scelta operativa di esecuzione del servizio della uscente S.S. s.r.l., scelta diversa da quella definita nel contratto di servizio (che in conformità con il Capitolato di San Sebastiano di appalto prevedeva che il personale addetto in via ordinaria presso il Comune fosse costituito solo da 17 unità).
7. Con secondo motivo, il Comune denunzia nullità per contrasto irriducibile fa affermazioni fra loro inconciliabili, ai sensi dell’art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 4, non potendosi condividere la statuita prevalenza della clausola collettiva (che impone l’assunzione dei lavoratori adibiti, con una specifica anzianità, al cantiere oggetto dell’appalto) sul bando di gara (che circoscriveva il numero di lavoratori da adibire al cantiere in oggetto).
8. Con terzo motivo, il Comune denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL dipendenti di imprese società esercenti servizi ambientali-FISE Assoambiente del 2012 nonché degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. nonché difetto di motivazione e insufficienza, ex art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 3, avendo, la Corte territoriale, trascurato di interpretare la clausola negoziale alla luce della circostanza che il subentro della G.L. si completava col sostanziale mantenimento delle medesime condizioni dell’originario contratto di servizio, anche con riferimento alla consistenza numerica delle 17 unità ritenute congrue alle effettive esigenze connesse all’esecuzione dell’appalto, e dovendosi individuare l’anzianità di servizio (pari a 8 mesi, utile per la tutela della continuità dell’occupazione) alla luce della ininterrotta attività prestata dal lavoratore alle dipendenze delle imprese alternati nello stesso appalto.
9. Il primo motivo del ricorso principale non merita accoglimento: il vizio di omessa pronuncia, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge (o, nel caso di specie, di una previsione negoziale) che garantisca un bene all’attore o al convenuto.
9.1. Come trascritto dallo stesso ricorrente, la domanda giudiziale proposta dal lavoratore aveva ad oggetto il diritto di assunzione (da parte della società aggiudicatrice di un appalto) previsto dall’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente, petitum e causa petendi integralmente valutati (e accolti) dalla Corte territoriale.
10. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati.
10.1. L’art. 1676 c.c. invocato dal ricorrente attribuisce ai dipendenti dell’appaltatore un’azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto in conseguenza della prestazione dell’attività svolta per l’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato; la norma prevede una solidarietà passiva tra l’appaltatore ed il committente, che rimane comunque estraneo al rapporto di lavoro.
L’art. 1676 c.c. trova applicazione anche nei contratti di appalto che riguardino opere pubbliche (Cass. n. 3243 del 2021), ma il presupposto per l’accoglimento del diritto del lavoratore è la sussistenza di un debito del committente nei confronti della società appaltatrice nel momento in cui il lavoratore stesso propone domanda di responsabilità solidale (e la sussistenza di detto debito deve essere dimostrata da chi invoca la responsabilità solidale).
10.2. L’art. 57 del Codice antimafia prevede che: “L’amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.”
La Corte territoriale ha, dunque, correttamente statuito che la quantificazione del diritto retributivo preteso dal lavoratore non poteva essere effettuata se non alla luce del credito riconosciuto a favore della società G.L. s.r.l. ed a carico del Comune.
11. Il quarto motivo del ricorso principale è assorbito concernendo i criteri di quantificazione del diritto alle retribuzioni.
12. I motivi del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi (concernendo il diritto all’assunzione presso la G.L. in forza dell’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente), sono inammissibili.
11.1. Va ribadito al riguardo l’orientamento consolidato espresso dalle Sezioni Unite secondo cui, all’esito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione all’apprezzamento delle risultanze processuali rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, e che abbia carattere decisivo.
L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass. S.U. 27 dicembre 2019 n. 34476, che richiama Cass. S.U. 7 aprile 2014 n. 8053; Cass. S.U. 18 aprile 2018 n. 9558; Cass. S.U. 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass. S.U. 22 febbraio 2023 n. 5556).
11.2. La Corte territoriale ha esplicitamente valutato il fatto storico consistente nella adibizione, nel cantiere oggetto del bando di gara e da parte della società perdente l’appalto, di un numero di lavoratori (40) eccedenti il livello occupazionale (17) concordato con il Comune, ciò nonostante statuendo il diritto del lavoratore ad essere assunto in forza della ricorrenza (accertata dallo stesso giudice) delle condizioni dettate dalla previsione negoziale di cui all’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente e lumeggiando, semmai, una responsabilità da parte di colui che per inesatta conoscenza dell’organico addetto all’appalto abbia subito dei danni.
I motivi sono, pertanto, inammissibili nella misura in cui deducono l’omesso e contraddittorio esame del suddetto fatto storico.
12. Il ricorso incidentale è inammissibile anche sotto l’ulteriore profilo della carenza d’interesse, in quanto difetta l’interesse concreto del Comune all’accertamento dell’adibizione al cantiere di un numero di lavoratori superiore a quello previsto dal bando di gara, non essendo stato prospettato alcun profilo, attuale, di danno connesso all’assunzione del lavoratore P.
13. In conclusione, i primi tre motivi del ricorso principale vanno rigettati, assorbito il quarto, con conseguente formula terminale di rigetto del ricorso medesimo; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono compensate interamente tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.
14. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.