CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26039 depositata il 24 settembre 2025
Licenziamento disciplinare – Notificazione della lettera raccomandata – Congedo di maternità – Comunicazione contestazione disciplinare – Inefficacia del licenziamento – Rito antidiscriminatorio speciale – Procedimento disciplinare – Rigetto
Fatti di causa
1. Con ricorso presentato al Tribunale di Foggia M.P.R. esponeva di avere ricevuto con lettera raccomandata del 25.6.2021, pervenuta il 30.6.2021, nelle more del congedo per maternità, la comunicazione di una contestazione disciplinare, seguita dalla nota pec del 3.2.2022 a mezzo della quale la B.M.P.S., di cui la ricorrente era dipendente quale titolare di Filiale, l’aveva informata di essere stata licenziata per giusta causa, in virtù della lettera del 24.9.2021, con effetto dal 30.6.2021, il cui plico era stato restituito al mittente per compiuta giacenza; tanto premesso, M.P.R. chiedeva dichiararsi l’inefficacia del licenziamento, perché mai comunicato, nonché la sua natura discriminatoria anche per inesistenza e/o manifesta insussistenza dei fatti illeciti ovvero per mancanza di giusta causa.
2. Nel contraddittorio tra le parti, l’adito Tribunale in fase sommaria accoglieva l’impugnativa dichiarando inefficace il licenziamento disciplinare mentre in sede di opposizione, previa revoca dell’ordinanza, rigettava le domande della lavoratrice disponendo la restituzione di quanto percepito in esecuzione del provvedimento riformato.
3. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 49/2024, confermava la pronuncia di primo grado rilevando che doveva ritenersi regolarmente perfezionato il procedimento di notificazione della lettera raccomandata del 24.9.2021 contenente la comunicazione alla lavoratrice del licenziamento per giusta causa deliberato in seguito al procedimento disciplinare avviato a suo carico con la contestazione del 25.6.2021: ciò sulla base del fatto che l’Istituto di credito, unitamente alla ricevuta di spedizione della raccomandata, aveva prodotto documentazione pregnante ai fini probatori e idonea a fondare la presunzione di legale conoscenza della missiva ex art. 1335 cod. civ. e, quindi, la lavoratrice era decaduta dalla possibilità di impugnare il recesso; inoltre, i giudici di seconde cure precisavano che il rito speciale di cui all’art. 28 D.lgs. n. 150/2011 che non prevedeva alcun termine decadenziale, non era applicabile alla fattispecie in esame.
4. Avverso la sentenza di secondo grado M.P.R. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resisteva con controricorso B.M.P.S. S.p.a.
5. Le parti depositavano memorie.
6. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la “violazione degli artt. 113, 115 e 116 cpc, dell’art. 3 del D.lgs. n. 261/99 e della delibera 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell’AGCOM sulle condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio postale universale con particolare riferimento all’art. 26 dell’Allegato A alla delibera AGCOM, dell’art. 2700 cod. civ. e dell’art. 1335 cod. civ., in combinato disposto con la violazione degli artt. 1, 2 e 6 della legge n. 604/1966, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc: inefficacia del licenziamento per assoluta inesistenza del provvedimento di recesso, per integrale violazione delle condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio postale universale da parte di P.I. nella fattispecie di causa e la mancanza ingiustificata dell’avviso di consegna sottoscritto dalla lavoratrice della raccomandata 1 con prova di consegna contenente il recesso”.
Si contesta la ricostruzione logico-giuridica, operata dalla Corte territoriale, secondo cui dalla documentazione prodotta dalla Banca, in particolare dalla scheda informativa di P.I. relativa alla raccomandata del 28.9.2021, estratta dai dati informatici disponibili fino al 5.110.2023, si ricavava la prova del tentativo di consegna o della consegna della lettera ad essa ricorrente, obiettando altresì di non essere stati introdotti in appello fatti nuovi ma di essere stati
richiamati solo “fatti notori” in ordine alla sussistenza di un unico Centro di smistamento in Bari per la Regione Puglia dove era obbligatorio il passaggio delle raccomandate: il tutto in un contesto in cui l’avviso di giacenza non era stato mai prodotto.
3. Con il secondo motivo si censura la “violazione dell’art. 54 co. 6 D.lgs. n. 151/2001, dell’art. 25 co. 2 bis del D.lgs. n. 198/2006, dell’art. 2 del D.lgs. n. 16/2003, dell’art. 28 del D.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc: licenziamento nullo e discriminatorio con omessa applicazione del rito antidiscriminatorio speciale con motivazione apparente e sostanzialmente inesistente”.
Si critica la gravata sentenza per non avere applicato, a fronte della lamentata natura discriminatoria del licenziamento, il rito previsto dall’art. 28 del D.lgs. n. 150/2011, che non prevede termini di decadenza, ed era applicabile al caso in esame in cui, alla data del recesso, essa lavoratrice stava fruendo del congedo parentale, malgrado le limitazioni dovute sia per il part time sia per le percentuali di riduzione della retribuzione per effetto della astensione facoltativa.
4. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo.
5. Esso è infondato.
6. Premesso che, al caso in esame, con riguardo alla data di assunzione della dipendente (anno 2000) e alla data di licenziamento è applicabile il cd. rito Fornero, la prevalenza di questo rito speciale, rispetto al rito sommario di cognizione di cui all’art. 28 D.lgs. n. 150/2011, è desumibile da quanto affermato in sede di legittimità (Cass. n. 22627/2020 e Cass. n. 148/2020) allorquando si è precisato che la ratio della disciplina introdotta dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, in combinato disposto con l’art. 32, comma 2, della legge n.183 del 2010, si rinviene nella esigenza di garantire la speditezza dei processi attraverso la previsione di termini di decadenza ed inefficacia in precedenza non previsti, in aderenza e non in contrasto con l’art. 111 Cost., e che i termini di decadenza e di inefficacia dell’impugnazione, dunque, devono trovare applicazione quando si deduce l’invalidità del licenziamento, prospettandone la nullità in quanto discriminatorio, non assumendo rilievo la categoria legale di appartenenza del lavoratore.
7. Ciò che rileva, quindi, è il dato oggettivo costituito dalla invalidità del licenziamento, e quindi al fuori della limitazione posta dal citato art. 10 della legge n. 604 del 1966, con riguardo alla posizione lavorativa dell’interessato, che giustifica ratione temporis l’applicazione del rito di cui alla legge n. 92/2012, rispetto a quello antidiscriminatorio, con tutte le conseguenze in ordine alla estensione dei termini di decadenza ed inefficacia dell’impugnazione dei recessi in una ottica di non irragionevole bilanciamento tra l’indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa del lavoratore.
8. In conclusione, quindi, può affermarsi che l’articolo 1 co. 47 della legge 92/2012 ha introdotto un rito speciale per le azioni di impugnativa dei licenziamenti, applicabile alle controversie instaurate successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge (il 18.7.2012), nelle ipotesi regolate dall’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, tra le quali rientra il licenziamento discriminatorio.
Tale norma appare prevalente, sotto il profilo della specialità, rispetto a quella prevista dall’articolo 28 del D.lgs. n. 150/2011 per le controversie in materia di discriminazione.
9. Anche il primo motivo non è meritevole di accoglimento.
10. In primo luogo, deve rilevarsi che le doglianze tendono, al di là delle denunciate violazioni di legge delle disposizioni indicate, ad ottenere in sostanza la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mai procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).
11. Quanto, poi, al ragionamento presuntivo adottato dalla Corte territoriale per ritenere che la lavoratrice avesse avuto legale conoscenza della missiva ex art. 1335 cod. civ. di comunicazione del recesso, è opportuno precisare che, con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. n. 22366/2021).
12. Questa Corte, per contro, ha sottolineato come la corretta applicazione dell’art. 2729 cod. civ. presupponga un apprezzamento degli elementi acquisiti in giudizio, dai quali inferire quello ignoto, che riconosca ad essi efficacia probatoria, `quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla”, se risultino “in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale”, ovvero “accertandone la pregnanza conclusiva” (Cass. Sez. Lav., ord. 16 luglio 2018, n. 18822, Rv. 649915-01), e ciò in quanto “la valutazione della prova presuntiva esige che il giudice di merito esamini tutti gli indizi di cui disponga non già considerandoli isolatamente, ma valutandoli complessivamente ed alla luce l’uno dell’altro, senza negare valore ad uno o più di essi sol perché equivoci, così da stabilire se sia comunque possibile ritenere accettabilmente probabile l’esistenza del fatto da provare” (Cass. Sez. 3, sent. 13 marzo 2014, n. 5787, Rv. 630512-01).
13. A siffatto “modus operandi” si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale ha dato atto che la società, unitamente alla ricevuta di spedizione della missiva contenente la comunicazione del licenziamento per giusta causa, aveva prodotto altra documentazione pregnante ai fini probatori e idonea a fondare la presunzione di legale conoscenza della missiva ex art. 1335 cod. civ., perché estratta dai dati informatici di P.I. S.p.a, soggetto al quale era affidato il servizio pubblico essenziale rappresentato dal servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione; di contro, non ha ritenuto che la lavoratrice era stata in grado di provare di essersi trovata, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto, in quanto si era limitata a contestare la regolarità del procedimento notificatorio e a eccepire la mancata consegna presso il proprio domicilio della lettera di licenziamento.
14. Siffatta motivazione deve ritenersi esente da vizi di illogicità, in quanto fondata su presupposti dimostrabili e dotati del carattere della precisione, dal quale scaturisce un’inferenza che non è semplicemente implausibile o incompleta ma risulta dotata di supporto logico consequenziale.
15. Inammissibili sono, poi, le altre censure relative alla valutazione della prova che è una attività, nel caso de quo, insindacabile in sede di legittimità in quanto adeguatamente motivata.
16. Va ribadito che la violazione dell’art. 115 cpc ricorre soltanto quando il giudice di merito ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, mentre quella di cui all’art. 116 cpc sussiste quando il giudice di merito ha disatteso il principio della libera valutazione delle prove in assenza di una deroga normativamente prevista o ha valutato secondo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime (per tutte, Cass. Sez. Un. n. 20867/2020).
17. Entrambe le ipotesi non sono ravvisabili nella fattispecie.
18. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
20. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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