CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26067 depositata il 24 settembre 2025
Lavoro – Indennità di accompagnamento – Decreto ingiuntivo – Requisito sanitario – Domanda amministrativa – Visita medica di revisione – Sospensione della prestazione – Attività difensiva – Rigetto
Ritenuto che
In riforma della pronuncia di primo grado, con sentenza n.581/20 la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’opposizione proposta dall’Inps nei confronti di G.M., G.R., G.A., G.A., G.F. e G.M., eredi di G.C., già titolare di indennità di accompagnamento, avverso un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dei ratei di prestazione relativi al periodo gennaio 2013 – gennaio 2015.
Riteneva la Corte d’appello che l’atto di gravame fosse sufficientemente specifico e quindi ammissibile, e che fosse mancata la domanda amministrativa di prestazione, come eccepito dall’Inps in primo grado.
Inoltre, non poteva giovare agli eredi il giudicato formatosi su una precedente sentenza che aveva riconosciuto la prestazione per periodo anteriore a quello in questione, soprattutto considerando che l’Inps aveva poi sottoposto a visita la de cuius e sospeso la prestazione per difetto del requisito sanitario.
Avverso la sentenza, ricorrono G.M., G.A., G.A., G.F. e G.M., per tre motivi.
L’Inps non ha svolto attività difensiva, essendosi limitato a conferire procura speciale ai difensori.
All’udienza del 13.3.2025 veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della coerede G.R., cui il ricorso era notificato entro il termine assegnato.
G.R. rimaneva intimata.
In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Rilevato che
Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art. 434 c.p.c. per non avere la Corte d’appello rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’Inps.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., nonché dell’art. 42 d.l. n. 269/03 conv. nella l. n.326/03.
La Corte d’appello non avrebbe potuto rilevare la mancanza di domanda amministrativa poiché l’Inps aveva proposto l’eccezione solo in primo grado senza ripresentarla in appello.
Nel merito, comunque, non occorreva alcuna nuova domanda amministrativa, in quanto la de cuius era già titolare di indennità di accompagnamento poi sospesa dall’Inps con provvedimento mai comunicato.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte limitato il giudicato al solo periodo temporale oggetto del pregresso giudizio, quando invece il giudicato copre anche il deducibile.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’atto d’appello, come già reputato dalla Corte d’appello, risultava sufficientemente specifico nell’enucleare le censure avverso la sentenza di primo grado.
In particolare, l’Inps censurava la mancata considerazione da parte del primo giudice dell’assenza del requisito sanitario, come da visita di revisione disposta dall’Inps e del cui esito la de cuius ebbe conoscenza il giorno stesso della visita.
In secondo luogo, l’Inps censurava la sentenza nella parte in cui aveva richiamato il precedente giudicato, nonostante esso si riferisse ad un periodo pregresso.
Il secondo e terzo motivo possono essere trattati congiuntamente, stante la loro intima connessione. Essi sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Quanto al primo argomento del secondo motivo, va detto che non sussiste violazione dell’art. 112 c.p.c. Invero, l’assenza di domanda amministrativa, da cui l’improponibilità della domanda giudiziale, può essere rilevata d’ufficio anche in appello (Cass.5149/2004, Cass.11756/2004, Cass. 26146/2010).
La mancata riproposizione dell’eccezione con l’atto d’appello è dunque irrilevante, né il motivo di ricorso deduce che il giudice di primo grado avesse espressamente rigettato l’eccezione dell’Inps con conseguente formazione di giudicato interno.
Quanto alla non necessità di una nuova domanda amministrativa, va innanzitutto precisato che è inconferente l’art. 42, co.3 d.l. n.269/03, secondo cui: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non trovano applicazione le disposizioni in materia di ricorso amministrativo avverso i provvedimenti emanati in esito alle procedure in materia di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo.
La domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”.
Tale norma si riferisce infatti alla non necessarietà del ricorso amministrativo avverso la decisione di diniego della prestazione in materia di invalidità civile, mentre nel caso di specie si discute di omessa presentazione di domanda amministrativa, e non di omessa presentazione del ricorso amministrativo gerarchico.
In secondo luogo, non vale il precedente giudicato a rendere superflua la domanda amministrativa.
Col terzo motivo di ricorso si fa valere il giudicato formatosi in forza di precedente sentenza, e si sostiene che esso, coprendo anche il deducibile, riguarderebbe pure il periodo temporale oggetto della presente causa, successivo.
Si aggiunge, nel motivo, che il giudicato aveva confermato l’indennità di accompagnamento disattendendo la visita medica di revisione disposta dall’Inps da cui era risultato il venir meno del requisito sanitario.
Tuttavia, il motivo si mostra privo di autosufficienza, in quanto il giudicato non è ritrascritto nella sua integralità e nemmeno ne è riportato in modo specifico il contenuto (v. Cass. 26627/2006), essendovi piuttosto una indicazione di massima mista a valutazioni giuridiche.
Né risulta dai due motivi in esame che il giudicato si estendesse al periodo futuro, ovvero quello qui in questione, e non solo al circoscritto periodo temporale individuato dalla sentenza impugnata.
Conclusivamente il ricorso va respinto senza pronuncia sulle spese non avendo l’Inps svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.