CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26192 depositata il 7 ottobre 2024
Concorso pubblico – Tecnico infermiere professionale – Attribuzione posizione economica e previdenziale – Assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è emesso – Trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Ius supervenien
Rilevato che
Con sentenza del 7 novembre 2018, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da C.A. nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, quale vincitrice del concorso pubblico indetto dal predetto Ministero in data 18.10.2004 per la copertura di 90 posti nell’area B, posizione economica B2, come tecnico infermiere professionale, all’assunzione, a decorrere dal 15.9.2007, alle dipendenze del Ministero medesimo con conseguente condanna di questo all’attribuzione della posizione economica e previdenziale ed al pagamento delle dovute spettanze retributive;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’avere questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la rilevanza nella specie del “factum principis” costituito da sopravvenienze normative – per il periodo fino al 31.12.2007 il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego disposto dall’art. 1, comma 95, l. n. 311/2004 e, successivamente, il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
– che avevano determinato il venir meno dell’interesse pubblico dell’amministrazione all’assunzione del personale già selezionato;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre la A., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia;
– che la ricorrente ha poi presentato memoria.
Considerato che
con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 95, l. n. 311/2004 in combinato disposto con gli artt. 1256 e 1218 c.c. e 63, comma 1, n. 2, d.lgs. n. 165/2001, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della ritenuta rilevanza del blocco delle assunzioni quale factum principis preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro con la ricorrente, in quanto venuto meno a decorrere dal 1° gennaio 2008, data a partire dalla quale era cessato il fatto impeditivo;
– che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 283, l. n. 244/2007, del DPCM 1.4.2008, dell’art. 3, comma 10 dello stesso DPCM in combinato disposto con gli artt. 1256 e 1218 c.c. e 63, comma 1, n. 2, d.lgs. n. 165/2001, la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità della ritenuta rilevanza del DPCM 1.4.2008, attuativo del trasferimento alle ASL delle funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di cui all’art. 2, comma 283 l. n. 244/2007, quale factum principis preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro con la ricorrente, in quanto insuscettibile di incidere sul diritto soggettivo all’assunzione del candidato vincitore del concorso, altrimenti posto nel nulla, atteso che il DPCM in questione non obbligava le ASL a procedere all’assunzione dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie dei concorsi espletati dal Ministero;
– che con il terzo motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato in relazione alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale di precedenti decisioni assunte in senso opposto dalla Corte medesima;- che, con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, 1218 e 1223 c.c., la ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’omessa pronunzia di condanna al risarcimento del danno subito dalla ricorrente in conseguenza della mancata assunzione ed immissione nei ruoli del Ministero e commisurato alle retribuzioni non percepite dovute in base al ruolo spettante;
– che il primo motivo è inammissibile perché, nell’insistere sul carattere temporaneo dell’impedimento all’assunzione derivante dal “blocco” imposto dalla legge n. 311/2004, non si confronta con il decisum della sentenza impugnata, che ha statuito esattamente nei termini sollecitati dalla ricorrente, ritenendo che solo sino al 31 dicembre 2007 l’instaurazione del rapporto fosse preclusa dalla norma sopra richiamata;
– che il secondo motivo, oltre a presentare profili di inammissibilità perché argomenta unicamente sull’interpretazione del DPCM e nulla dice sull’impossibilità dell’assunzione derivata dall’entrata in vigore della legge n. 244/2007, è infondato lì dove sostiene che l’obbligo di instaurazione del rapporto poteva essere adempiuto nell’arco temporale 1° gennaio/1° aprile 2008;
– che l’effetto preclusivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro con i vincitori del concorso in questione deve farsi risalire non, come ritenuto dalla ricorrente al DPCM dell’aprile del 2008, emanato successivamente al venir meno del blocco delle assunzioni e perciò tale da consentire di dar corso a quelle nell’intertempo, bensì alla previsione legale di cui all’art. 2, comma 283, n. 244/2007, emanata in data antecedente alla cessazione del blocco, che disponeva il trasferimento di funzioni al Servizio sanitario nazionale;
– che assume rilievo l’orientamento espresso da questa Corte secondo cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, il diritto del candidato vincitore ad assumere l’inquadramento previsto dal bando di concorso, espletato dalla P.A. per il reclutamento dei propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando era stato emesso (cfr. Cass., S.U., n. 16728/2012 e Cass. n. 12679/2016) di modo che l’Amministrazione, nel caso in cui tale assetto sia mutato a causa di ius superveniens, ha il potere dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost. (cfr. fra le tante più recenti Cass. n. 16037/2024 e Cass. n. 9840/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);
– che l’art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, pubblicata sulla G.U. del 28 dicembre 2007, prevede con immediata efficacia il passaggio al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni svolte in materia sanitaria dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e stabilisce, alla lett. b), il trasferimento dei soli «rapporti di lavoro in essere», «con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale»;
– che il successivo comma 284, intitolato «normativa di transizione», pur prevedendo che nelle more del trasferimento le funzioni continuano ad essere svolte dall’amministrazione cedente, non legittima nuove assunzioni e consente solo la proroga dei rapporti di incarico e delle collaborazioni con personale non appartenente ai ruoli organici dell’amministrazione penitenziaria in corso alla data del 28 settembre 2007;
– che, pertanto, il DPCM intervenuto nell’aprile 2008 ha avuto una funzione meramente attuativa di un trasferimento già definitivamente disposto dalla citata legge n. 244/2007, che modificava l’assetto organizzativo del Ministero impedendo allo stesso di dare corso alle assunzioni, una volta venuto meno il divieto sancito dalla legge n. 311/2004;
– che il terzo motivo è inammissibile perché, da un lato, l’asserita omessa valutazione di precedenti giurisprudenziali favorevoli alla ricorrente non può integrare il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., non trattandosi di fatto storico decisivo ai fini di causa, dall’altro la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che di quell’orientamento ha tenuto conto, menzionandolo a pag. 2;
– che, escluso il diritto alla assunzione, impedita dalla sopravvenienza normativa, non è configurabile inadempimento dell’amministrazione e, pertanto, restano assorbite tutte le considerazioni esposte nel quarto motivo sul diritto al risarcimento dei danni subiti;
– che il ricorso va, dunque, rigettato, con compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione della peculiarità della fattispecie che ha dato luogo a pronunzie contrastanti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto tanto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.