CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26466 depositata il 10 ottobre 2024

Lavoro – Sussistenza carattere subordinato attività fotoreporter – Inquadramento redattore con trenta mesi di anzianità – Pagamento differenze retributive – Regolarizzazione contributiva previdenziale – Lavoro autonomo – Accoglimento – Per la configurabilità della subordinazione giornalistica non rilevando la mancanza di esclusività della prestazione lavorativa (Cass. n. 1573/1985) ove essa risulti compatibile con altra attività. Né valgono, di per sé, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l’iscrizione del prestatore di lavoro ad un albo

Rilevato che

1. Con la sentenza n. 247/2019 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede con la quale era stata respinta la domanda proposta da P.T. nei confronti della E.L.N.S. spa (cui successivamente era subentrata la G.N.N. spa), proprietaria dell’omonimo quotidiano locale, diretta alla declaratoria di sussistenza del carattere subordinato dell’attività lavorativa, prestata dall’aprile 1986 all’ottobre 2004 come fotoreporter, e all’accertamento del suo diritto ad essere inquadrato retroattivamente come “redattore con trenta mesi di anzianità” di quinto livello del CCNL di settore, con la condanna della società al pagamento delle differenze retributive per euro 248.273,34, oltre alla regolarizzazione contributiva previdenziale.

2. I giudici di seconde cure, nel condividere l’impianto decisorio del Tribunale, hanno rilevato che, sebbene la fattispecie concreta si ponesse di fatto sul confine tra lavoro autonomo e lavoro subordinato e che, trattandosi di prestazione resa in favore di un giornale, l’aspetto distintivo della subordinazione poteva manifestarsi in modo sfumato, vi erano tuttavia alcuni elementi che deponevano per la natura prevalentemente autonoma del rapporto intercorso tra le parti, rappresentati da:

a) la circostanza che il T. fosse titolare di una ditta individuale;

b) il fatto che disponesse di un proprio studio fotografico dove provvedeva allo sviluppo e alla stampa di foto;

c) il lavoro prestato per più committenti, come emergeva dal numero di fatture complessive e di quelle emesse per la N.S. spa;

d) l’irrilevanza del fatto che le foto del T. non pubblicate venivano acquisite nell’archivio della società in quanto i rullini restavano comunque al fotografo;

e) la mancata contestazione, durante il lungo rapporto, della sua qualità di lavoratore autonomo.

3. Avverso la sentenza di secondo grado P.T. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo cui ha resistito con controricorso la G.N.N. spa.

4. Le parti hanno depositato memorie.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2094 cc; la violazione degli artt. 1 e 2 del CCLG del 10.1.1959, reso obbligatorio dal DPR 16.1.1961 n. 153, anche in relazione all’art. 2094 cc; la violazione degli artt. 1  e 2 del CCN lavoro giornalistico decorrente dal 5.5.1985 (e successivi rinnovi) anche in relazione all’art. 2094 cc, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc.

 Egli deduce che gli elementi evidenziati dalla Corte territoriale per escludere la natura subordinata del lavoro giornalistico non erano mai stati ritenuti qualificanti a tal fine: ciò che contava era quello che era emerso nella prima parte della sentenza e, cioè, che: era tenuto a recarsi ogni sera in redazione e ricevere da questo o quel capo servizio l’incarico di realizzare foto a corredo di un evento di attualità di qualsiasi natura; era addirittura inserito nella cd. “giornaliera”, ossia il programma degli articoli e delle foto da assegnare; era vincolato ad un turno di reperibilità di dodici ore, al pari di altro collega, così da coprire le ventiquattro ore della giornata, con possibilità di scambio e non di rifiutare la prestazione; era demandata al capo servizio o al capo redattore la scelta delle foto da pubblicare: egli obietta, quindi, che erroneamente la Corte distrettuale non aveva valutato che, ai fini dell’accertamento della subordinazione nell’ambito del lavoro giornalistico, assumeva valore determinante lo stabile inserimento del giornalista nell’organizzazione aziendale che, nel caso in esame, era stato ampiamente dimostrato.

2. Il ricorso è fondato.

3. La Corte territoriale, pur avendo richiamato correttamente alcuni principi giurisprudenziali di legittimità in materia di subordinazione, tuttavia ha svolto un procedimento di sussunzione della fattispecie concreta, come risultante dagli elementi probatori acquisiti e/o incontestati, in quella astratta prevista dalla legge, non condivisibile.

4. Invero, il dato da cui partire è rappresentato da quanto affermato da questa Corte (Cass. n. 22083/2023) che, sotto il profilo metodologico, ha precisato che la valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. ord. n. 9106/2021; Cass. n. 13202/2019; Cass. n. 5436/2019; Cass. n. 332/2018; Cass. n. 17533/2017; Cass. n. 14434/2015; Cass. n. 4346/2015; Cass. n. 9808/2011; Cass. n. 23455/2009; Cass. n. 26896/2009).

 E’ soltanto qualora l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (Cass. SS.UU. n. 379/1999), che ne accertano in via indiretta l’esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.

5. Quanto alla subordinazione giornalistica, poi, deve evidenziarsi che questa Corte ha precisato (Sez. L, Sentenza n. 19681 del 11/09/2009, Rv. 609940 – 01) che, a norma dell’art. 5 del C.C.N.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, ai fini della sussistenza del requisito della subordinazione non si richiede l’impegno in una attività quotidiana con l’obbligo di osservare un orario di lavoro; devono tuttavia ricorrere i requisiti della “continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio” (art. 2 del citato C.C.N.L.), i quali sussistono quando il giornalista, pur senza essere impegnato in una attività quotidiana, assicuri con continuità, in conformità dell’incarico ricevuto, una prestazione non occasionale rivolta alle esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza, con responsabilità di un servizio, cioè con l’impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche, e con un vincolo di dipendenza, contraddistinto dal fatto che l’obbligo di porre a disposizione la propria opera non viene meno fra una prestazione e l’altra.

Si è anche affermato (tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009, Rv. 607603 – 01, nonché Sez. L, Sentenza n. 22785 del 07/10/2013, Rv. 628530 – 01) che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari.

6. Con particolare riguardo alla fattispecie concreta, va segnalato anche il precedente di questa Corte secondo cui costituisce lavoro giornalistico subordinato quello svolto da fotografi che, nel realizzare, pur con autonomia tecnica, foto a corredo informativo degli articoli, così da arricchire ed integrare il testo scritto, risultano stabilmente inseriti nell’assetto organizzativo del giornale poiché inviano il prodotto in redazione coprendo in via pressoché esclusiva specifici settori informativi, in modo da assicurare il servizio, tenendosi quotidianamente in contatto con la redazione, dalla quale ricevono indicazioni su cosa fotografare e sull’affiancamento al giornalista (Cass. n. 24439/2022).

7. Avendo riguardo a tali principi, il procedimento di sussunzione dei giudici di seconde cure – che doveva appunto tenere conto, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura giornalistica come quella del fotografo, che l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presentava in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto (Cass. n. 5436/2019) – non appare corretto perché è stato valorizzato in modo determinante l’elemento della mancanza di esclusività (in quanto il T. lavorava anche per altri committenti, emettendo fatture, e disponeva di un proprio studio fotografico) che, però, non caratterizza necessariamente la natura subordinata della prestazione lavorativa in attività prevalentemente intellettuali come quella di giornalista o di fotoreporter.

8. Per la configurabilità della subordinazione, infatti, è sufficiente la persistenza nel tempo dell’obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento dell’attività convenuta, sotto il potere direttivo del medesimo e nel rispetto di termini di attuazione tali da comportare l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica e funzionale dell’impresa, non rilevando la mancanza di esclusività della prestazione lavorativa (Cass. n. 1573/1985) ove essa risulti compatibile con altra attività.

Né valgono, di per sé, ad escludere la configurabilità del suddetto tipo di rapporto l’iscrizione del prestatore di lavoro ad un albo, per esempio delle imprese artigiane (in quanto ad una iscrizione formale, priva di valore costitutivo, può non corrispondere l’effettiva esplicazione di attività lavorativa autonoma) ovvero l’emissione di fatture per il pagamento delle prestazioni lavorative eseguite (potendo tale formalità essere finalizzata proprio alla elusione della normativa legale surrichiamata), oppure la circostanza che il lavoratore svolga la sua attività per una pluralità di committenti (cfr. Cass. n. 21594/2004 in relazione al lavoro a domicilio).

9. Nella fattispecie, è incontestato, che l’odierno ricorrente era inserito della cd. “giornaliera” del quotidiano (il programma degli articoli e delle foto da assegnare ai redattori e ai fotografi), che era vincolato ad un turno di reperibilità di dodici ore al pari di un altro suo collega, sebbene potesse scambiarsi i turni come qualsiasi altro redattore, e che la turnazione era affissa nei locali della redazione.

10. E’, pertanto, agevole rilevare l’inserimento del T. nella organizzazione dell’impresa, sebbene in modo non esclusivo, ma tale ultimo aspetto non può incidere sulla natura della prestazione come pacificamente espletata, ben potendo questa coesistere con altre attività lavorative del dipendente svolte autonomamente o a favore di altri datori di lavoro, che al più potranno rilevare ai fini del suo inquadramento, secondo le disposizioni del CCNL.

11. Alla stregua di quanto esposto la gravata sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto, ai fini della operazione di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla legge, accertando, altresì, libera nell’esito, ogni altra problematica, ivi compresa, eventualmente, quella riguardante il corretto inquadramento contrattuale; il giudice di rinvio provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.