CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2652 depositata il 4 febbraio 2025

Lavoro – Nullità provvedimento di trasferimento – Illegittimo licenziamento – Reintegrazione – Termine apposto al contratto – Assenza ingiustificata del lavoratore – Giusta causa – Ragione tecnica produttiva ed organizzativa – Rigetto

Rilevato che

1. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 15 febbraio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari resa in data 20 dicembre 2017, con la quale il giudice di primo grado aveva accertato la nullità del provvedimento di trasferimento di A.N., dipendente di Poste Italiane S.p.A., dalla sede di Putignano a quella di Torino e, conseguentemente, aveva dichiarato illegittimo il suo licenziamento, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro originario.

2. Il N., nell’aprile 2015, era stato naturalmente destinato alla sede di Putignano in seguito alla declaratoria giudiziale di nullità del termine apposto al suo contratto e, tuttavia, successivamente trasferito a Torino.

La Corte, pur non condividendo la valutazione di prime cure quanto alla irrilevanza del cd. “report di copertura” per fornire la prova della situazione di “eccedentarietà” del personale della sede di provenienza, Putignano, ha tuttavia ritenuto che, anche in sede di appello, non fosse emersa la prova di sufficienti ragioni tecniche, organizzative o produttive per il trasferimento.

La società, infatti, non aveva presentato elementi adeguati per motivare la scelta della sede di Torino come destinazione, rispetto ad una rosa di altre sedi disponibili.

3. Nella decisione, la Corte ha sottolineato che l’accordo sindacale del 14 febbraio 2014, invocato a giustificazione del trasferimento, non esime il datore di lavoro dall’onere di provare la necessità del trasferimento, secondo le regole generali.

4. Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorso Poste con tre motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;

Considerato che

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2103 c.c. , nonché dell’Accordo Quadro del 14 febbraio 2014, dell’art. 38 del c.c.n.l. del 2011 e dell’art. 41 della Costituzione.

Avrebbe errato la Corte d’Appello di Bari nel ritenere non provate le ragioni organizzative e produttive giustificative del trasferimento del N. dalla sede di Putignano a quella di Torino.

Ed infatti, una volta accertata l’eccedenza di personale presso la sede originaria di Putignano (che la corte, modificando parzialmente la valutazione del giudice di primo grado, ha ritenuto provata, sulla base della documentazione prodotta, ossia il “report di copertura”) avrebbe errato la corte di appello nel ritenere necessaria la prova della scelta della nuova sede di Torino.

Così procedendo la corte avrebbe sottovalutato la portata dell’accordo citato, con il quale è stato anche previsto che il trasferimento può essere disposto soltanto in una delle Regioni “accipienti ” e, cioè, in un centro distribuzione delle Regioni Piemonte , Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, ove le esigenze produttive consentono di superare la percentuale del 100% (cfr. Accordo allegato al ricorso) .

Oltretutto, sia il report di copertura, che la individuazione della sede “accipiente”, erano frutto di una procedura automatizzata, che contraddittoriamente la corte avrebbe, per un verso legittimato, per altro verso escluso (quanto alla sede di destinazione).

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Poste Italiane contesta che la Corte d’Appello non abbia adeguatamente considerato la documentazione prodotta e le richieste istruttorie presentate, che avrebbero potuto dimostrare la legittimità del trasferimento.

In particolare, la ricorrente sottolinea che il giudice di merito ha ignorato le prove riguardanti l’indisponibilità di posti presso la sede di Putignano e la disponibilità di posti presso la sede di Torino, così come previsto dall’accordo sindacale.

7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo e la violazione dell’art. 18 St. Lav. e degli artt. 1460, 2103 e 2104 c.c..

Poste Italiane contesta la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per assenza ingiustificata del lavoratore, sostenendo che la Corte d’Appello non abbia valutato correttamente che, in seguito al provvedimento giudiziale che dichiarava legittimo il trasferimento, il lavoratore avrebbe dovuto presentarsi presso la sede di Torino.

Pertanto, l’assenza ingiustificata del lavoratore costituiva giusta causa di licenziamento, non essendovi ragioni per non conformarsi al trasferimento.

8. Il ricorso è inammissibile.

8.1. I primi due motivi di ricorso non censurano il nucleo fondante della decisione della Corte d’Appello, che verte sull’assenza di motivazione sufficiente per giustificare la scelta della sede di Torino come destinazione del lavoratore, a fronte dell’eccedenza di personale a Putignano.

In particolare, il ricorrente, nel primo motivo, non si confronta con il passaggio essenziale della sentenza impugnata, ossia la mancata dimostrazione da parte di Poste Italiane del motivo per cui sia stata individuata la sede di Torino piuttosto che altre sedi disponibili, pur nell’ambito della rosa individuata dal sistema automatizzato invocato.

La Corte di appello, correttamente, sulla scorta dei motivi di ricorso, ha rinnovato “per intero la verifica circa la regolarità della variazione territoriale nello svolgimento del rapporto di lavoro del N., giudizialmente ricostituito a tempo indeterminato”.

La corte, in tale prospettiva, evidenzia che l’accordo del 2014 costituisce una predeterminazione di un’ipotesi di ragione tecnica produttiva ed organizzativa, consistente nella pienezza della copertura di personale stabile presso la sede ove il lavoratore debba essere riammesso pari o superiore al 100%”, ma non esime il datore di lavoro dal pieno rispetto di tutti gli oneri probatori circa la legittimità del trasferimento, ossia relativi, innanzitutto a “l’indisponibilità dei posti e alla situazione di eccedentarietà che resta a carico del datore di lavoro”, nonché relativi alla scelta della sede lavorativa di destinazione.

Mentre sul primo punto la corte, non condividendo la valutazione svolta in primo grado, ritiene che sia stata documentalmente fornita la prova della copertura oltre il 100% della sede di originaria riammissione, ossia Putignano (cfr. punto 11 della sentenza impugnata) , sul secondo punto ritiene che la prova non sia stata fornita, poiché non viene offerto alcun elemento dal quale risulti l’effettiva ragione che ha spinto l’azienda a scegliere Torino, anche considerando lo stesso tenore letterale dell’accordo che consentiva nei comuni compresi nella rosa di regioni individuate, anche di superare la percentuale del 100%.

9.2. Del pari inammissibile è il secondo motivo, poiché pur deducendo l’omesso esame di un fatto decisivo, censura in realtà la motivazione della corte di appello, sopra riportata, contestando la valutazione delle prove fornita dalla Corte.

Tale difetto non è ravvisabile, poiché la Corte d’Appello ha sostanzialmente confermato il ragionamento del giudice di primo grado, evidenziando come Poste Italiane non ha prodotto alcuna documentazione idonea a consentire un vaglio giudiziario sulla regolarità del trasferimento, né ha fornito elementi concreti che spiegassero il motivo per cui la sede di Torino sarebbe stata preferibile rispetto ad altre sedi pure rientranti nel novero dei “comuni accipienti”, articolando una prova testimoniale “irrituale e generica, nonché priva di specificità rispetto ai fatti controversi, rendendo impossibile ricavare elementi decisivi ai fini del giudizio”.

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la valutazione delle prove rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può attribuire prevalenza a determinati elementi istruttori rispetto ad altri, purché la motivazione sia logicamente congrua e priva di vizi di legittimità.

Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, salvo che sia evidenziata una violazione dei principi regolatori del giusto processo o una mancanza assoluta di motivazione, che certamente non ricorre nel caso di specie, in cui la corte correttamente ha evidenziato come nessuno dei capitoli articolati avesse un carattere di decisività rispetto alle circostanze da provare (v. ex multis Cass. n. 11457 del 2007; conformi: Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011)..

Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014), l’omesso esame di un fatto decisivo, previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., deve riguardare un fatto storico che sia stato discusso tra le parti e che risulti decisivo ai fini della decisione.

Nel caso di specie, rispetto ad un aspetto in cui l’onere della prova ricadeva precisamente sul datore di lavoro, la Corte di appello ha ritenuto che tale prova non sia stata fornita, non essendo neppure stata articolata riguardo le ragioni della scelta della sede di Torino, né risultando ricavabile da alcun documento; le censure della ricorrente, al riguardo, si limitano a contestare la decisione assunta, traducendosi in una non condivisione della stessa e delle valutazioni che la sostengono, esulando così dai confini del controllo di legittimità.

10.3. Il terzo motivo è del pari inammissibile.

Ed infatti i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che, essendo nullo il trasferimento, ossia privo di effetti, il licenziamento basato sull’assenza ingiustificata non potesse essere legittimo, poiché tale assenza non costituiva un inadempimento.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.