CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26558 depositata l’ 11 ottobre 2024
Lavoro – Qualificazione rapporto subordinato – Verbale unico di accertamento – Avviso di addebito INPS – Pagamento differenze retributive e TFR – Licenziamento orale nullo – Pagamento indennità sostitutiva della reintegra – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte d’appello di Trento ha accolto l’appello proposto, con separati ricorsi, dall’Inps e dalla signora A.V. e, in riforma della sentenza di primo grado, ha qualificato come subordinato il rapporto di lavoro di A.V. e di A.M., medici veterinari, con G.B., titolare di uno studio veterinario; ha respinto l’opposizione proposta dal B. avverso il verbale unico di accertamento del 3.6.2014 e l’avviso di addebito dell’Inps; ha condannato G.B. al pagamento in favore della V. delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto; ha dichiarato nullo il licenziamento orale intimato alla V. e condannato il B. al pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegra.
2. La Corte di merito ha accertato che la V. e il M. erano “inseriti in una precisa e rigida organizzazione aziendale predisposta dal B. che non era da loro discutibile e modificabile e che prevedeva […] l’osservanza anelastica dell’orario -salvo eccezioni motivate-, con presenza di due veterinari in studio, la necessità di rispettare la continuità del professionista per le visite di controllo […] e di programmare con sufficiente anticipo le ferie, per il cui godimento era imposto al professionista di prendere accordi per coprire le fasce orarie scoperte e per le reperibilità, con divieto di (ferie per) giornate singole, salvo necessità motivate” (sentenza, p. 27-28); che la retribuzione ai medesimi corrisposta era fissa e prevedeva somme variabili unicamente quale compenso per prestazioni di lavoro straordinario o per la reperibilità.
3. La sentenza d’appello ha qualificato come licenziamento la condotta del B. che l’11 giugno 2014 “ha posto fine alla prestazione lavorativa della V., impedendole di fornire la sua attività ed invitandola ad allontanarsi dal posto di lavoro in considerazione delle rivendicazioni che l’appellante aveva avanzato” (sentenza, p. 32, terzultimo cpv.) ed ha “invitato (la V.) a riconsegnare le chiavi e gli strumenti dello studio dalla stessa usati” (sentenza, p. 33, secondo cpv.); ha dichiarato il licenziamento nullo (rectius, inefficace) perché intimato oralmente.
4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.B. con quattro motivi. A.V. e l’Inail hanno resistito con separati controricorsi.
L’Inps ha depositato procura speciale.
La Provincia Autonoma di Trento – Servizio Lavoro e A.M. non hanno svolto difese.
Sono state depositate memorie nell’interesse del B., della V. e dell’Inail.
5. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
6. Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 2094, 2222, 2229, 2230 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nell’attribuire natura subordinata al rapporto di lavoro dei signori V. e M., senza adeguatamente considerare che gli stessi erano titolari di partita Iva fin da epoca anteriore all’inizio della collaborazione col B.; che la volontà dai medesimi manifestata al momento di costituzione del rapporto era nel senso della instaurazione di una collaborazione continuativa, senza vincolo di subordinazione; che i documenti in atti (in particolare, l’ordine di servizio depositato come doc. 11 dalla V. in primo grado) sono significativi della “partecipazione e della condivisione di tutti gli operatori verso l’interesse comune della struttura, senza direttive che comportino la sottoposizione dei professionisti ad un potere direttivo e gerarchico, bensì ad una mera organizzazione interna che comprende la possibilità di assentarsi, in caso di bisogno, senza formalità alcuna se non quella della semplice comunicazione informativa al segretario dello studio per mere finalità organizzative” (ricorso, p.23); che il mancato rispetto dell’orario non prevedeva l’adozione di procedimenti e sanzioni disciplinari; che i veterinari potevano chiedere al segretario di modificare gli appuntamenti con i pazienti secondo i propri impegni personali; che per il godimento delle ferie, indicate in 26 giorni all’anno, i veterinari si accordavano fra di loro, senza che fosse prevista alcuna approvazione da parte del dottor B., salva l’esigenza di tenere aperto lo studio veterinario anche nei mesi di luglio e agosto; che il compenso era composto da una somma mensilmente variabile in funzione della disponibilità ad effettuare interventi e prestazioni in regime di reperibilità notturna e nei fine settimana.
7. Il motivo non è fondato.
8. La sentenza d’appello ha in più punti sottolineato come nell’ambulatorio veterinario in cui operavano i dottori V. e M. “non erano […] eseguite prestazioni di lavoro professionale di cui ciascun professionista rispondeva sotto ogni profilo in proprio o di cui quanto meno rispondeva in termini di risultato nei confronti dei clienti, con autonoma gestione del rapporto con questi ultimi, ma prestazioni di lavoro inserite in una organizzazione etero decisa ed etero diretta, funzionali a una continuità di servizio: i professionisti mettevano a disposizione del B. l’attività lavorativa secondo le disposizioni organizzative di quest’ultimo” (sentenza, p. 29, penultimo cpv.).
I giudici di secondo grado hanno specificamente valorizzato, ai fini della natura subordinata del rapporto, l’inserimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale unilateralmente decisa e gestita dal B., in maniera da garantire la presenza dei veterinari nelle giornate e negli orari e secondo i turni di reperibilità dallo stesso stabiliti, facendo cenno, solo in via sussidiaria e residuale, agli altri indici rappresentati dalla misura fissa del compenso, maggiorato in relazione alla prestazione di straordinario oppure a turni di reperibilità, dalla previsione di un tetto di 26 giorni di ferie in un anno da usufruire a turno, cioè assentandosi uno per volta (sentenza, p. 25, terzultimo cpv.).
9. A fronte di tale apparato motivazionale, che fa leva sulla predisposizione unilaterale dell’organizzazione e delle esigenze dello studio veterinario in funzione delle quali è acquisita la disponibilità di tempo e di prestazione dei medici veterinari, le censure mosse dal ricorrente, se pure formulate come violazione di legge, contestano, attraverso plurimi riferimenti alle risultanze istruttorie (documenti, verbali di interrogatorio libero e deposizioni testimoniali), la valutazione degli elementi di prova e la ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d’appello, sollecitando quindi una revisione del procedimento decisorio di merito non consentita in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti segnati dall’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze n. 8053 e 8054 del 2014), nella specie non rispettati.
10. Questa Corte ha chiarito come, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l’individuazione del parametro normativo, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione di tale parametro (v. Cass., n. 17009 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999).
Le critiche mosse dal ricorrente si appuntano, invece, sui dati che i giudici di appello hanno tratto dalle dichiarazioni dei testimoni e dal libero interrogatorio delle parti e quindi sulla interpretazione e valutazione complessiva di tali deposizioni e dichiarazioni, così collocandosi all’esterno del vizio di violazione di legge.
11. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 18, comma 1, della legge 300 del 1970, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello errato nel ritenere integrato un licenziamento orale, in assenza di prova, di cui era onerata la lavoratrice, della risoluzione per volontà del datore di lavoro.
12. Il motivo non è fondato.
13. Come statuito da questa Corte, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l’intimazione senza l’osservanza della forma scritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell’esecuzione della prestazione lavorativa; nell’ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all’esito dell’istruttoria – da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. -perduri l’incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall’art. 2697 c.c. (Cass. n. 3822 del 2019; n. 13195 del 2019).
14. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha accertato, in base alle prove raccolte (tra cui la deposizione del teste G., presente al colloquio tra il B. e la V.), che il giorno 11 giugno 2014 “alla V. è stato impedito di svolgere la sua attività, la stessa è stata invitata a riconsegnare le chiavi e gli strumenti dello studio” (sentenza, p. 33, secondo cpv.); ha giudicato ininfluente la deduzione del B., di avere semplicemente proposto una sospensione temporanea del rapporto di collaborazione in attesa di chiarimenti sulle rivendicazioni avanzate dalla dottoressa, in quanto del tutto “ipotetica e rimessa alla determinazione del datore di lavoro” medesimo e in concreto priva di una specifica scadenza temporale.
15. La statuizione d’appello è stata resa in piena aderenza ai principi di diritto richiamati dovendosi pertanto escludere il vizio di violazione di legge contestato.
16. Sulle residue censure deve ribadirsi, in consonanza con l’orientamento di questa Corte (v. Cass., S.U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), che la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale.
In modo parallelo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale e la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile nel caso in cui il giudice abbia invertito gli oneri di prova.
Nessuna di queste situazioni è rappresentata nel motivo di ricorso in esame, ove è unicamente e inammissibilmente dedotto che il giudice ha male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, censura consentita solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nel caso di specie non integrato nei requisiti richiesti dal nuovo testo.
17. Con il terzo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza ex artt. 99 e 112 c.p.c. nonché ex art. 18, commi 2 e 3, legge 300 del 1970, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere la Corte riconosciuto in favore della lavoratrice l’indennità sostitutiva della reintegra dalla medesima mai
richiesta.
18. Il motivo non è fondato.
19. L’art. 18 della legge 300 del 1970, come modificato dalla legge 92 del 2012 e applicabile ratione temporis, prevede l’applicazione, al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale, della disciplina dettata per il licenziamento nullo, ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, e cioè l’ordine di reintegra e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno mediante indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’aliunde perceptum e con il limite minimo di cinque mensilità.
L’art. 18, comma 3, consente al lavoratore di chiedere, in sostituzione della reintegra, una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, che non è soggetta a contribuzione previdenziale.
20. L’articolo 18, per l’ipotesi di licenziamento illegittimo, contempla al quarto comma la condanna del datore di lavoro alla reintegra e al pagamento di un’indennità risarcitoria non superiore a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto; al quinto comma, la risoluzione del rapporto di lavoro e la condanna del datore al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità.
21. Le conclusioni rassegnate dalla V. nel giudizio di primo grado, quanto al licenziamento, erano del seguente tenore: “accertare e dichiarare l’ingiusto ed inefficace licenziamento orale […] e per l’effetto condannare la datrice a corrispondere la somma di euro 24.879,96 quali 12 mensilità a titolo di indennità di licenziamento, ovvero la diversa maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia” (le conclusioni sono riportate a p. 39 del ricorso in cassazione del B.).
Nel ricorso in appello sono state formulate le seguenti conclusioni (trascritte alle pp. 9 e 10 della sentenza d’appello): “accertare e dichiarare l’ingiusto ed inefficace licenziamento orale […] e per l’effetto condannare la datrice a corrispondere la somma di euro 27.111,75 a titolo di indennità sostitutiva del licenziamento calcolata sull’ultima busta paga […] quali 12 mensilità a titolo di indennità di licenziamento, ovvero la diversa maggiore o minore somma che il giudice riterrà di giustizia”.
22. Premesso che compete al giudice individuare la disciplina normativa applicabile a fronte della dichiarata nullità, inefficacia o illegittimità del licenziamento, nei limiti ovviamente della domanda proposta, nel caso in esame la Corte d’appello, in coerenza con il denunciato e accertato vizio di inefficacia del licenziamento orale, ha interpretato la imprecisa locuzione adoperata sia in primo grado e sia in appello dalla difesa V. come relativa alla indennità sostitutiva della reintegra, peraltro limitata a 12 mensilità e non a 15 come normativamente previsto, in tal modo applicando la disciplina di legge prevista per il vizio dell’atto di recesso come accertato (inefficacia del licenziamento orale) nei limiti delle conseguenze risarcitorie rivendicate.
23. Tale interpretazione degli atti processuali, che spetta al giudice di merito, non solo non è censurata dall’attuale ricorrente attraverso lo specifico riferimento alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ma in quanto riconosce alla lavoratrice e in base alle domande dalla stessa formulata una tutela inferiore rispetto a quella legale, non può comportare alcun vizio di ultrapetizione.
24. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza ex artt. 345, 420 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la Corte d’appello rilevato la mutatio libelli attuata dalla V. rispetto alle domande come formulate in primo grado e miranti ad ottenere il pagamento di “12 mensilità a titolo di indennità di licenziamento” (e non della indennità sostitutiva della reintegra).
25. Non vi è spazio per ravvisare una mutatio libelli atteso che la domanda è sempre stata formulata, in tutti i gradi di merito, richiedendosi anche la maggiore o minore somma che risulterà di giustizia e che il richiamo nella sentenza d’appello alla quantificazione risultante dalla c.t.u. deve essere riferita ai dati per il calcolo della retribuzione globale di fatto.
26. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
27. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità nei confronti dei controricorrenti (V. e Inail) segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti delle altre parti che non hanno svolte difese.
28. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione nei confronti di A.V. e dell’Inail delle spese del giudizio di legittimità che liquida per ciascuna parte in euro 5.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.