CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26610 depositata il 2 ottobre 2025
Lavoro – Inquadramento del personale – Validità della disdetta unilaterale – Termine finale – Ore di lavoro prestate in eccesso – Pagamento delle indennità – Accoglimento
Rilevato che
1. Gli odierni controricorrenti adivano il Tribunale di Viterbo per chiedere l’accertamento, nei confronti di V.S. s.r.l., che gestisce strutture sanitarie assistenziali in Montefiascone, datrice di lavoro, dell’inapplicabilità del CCNL sottoscritto in data 22/3/2012 tra AIOP e FISMIC Confsal, Si-CEL, FSE FIALS, UGL, nonché dell’ulteriore accordo integrativo sull’inquadramento del personale sottoscritto in data 11/6/2012, ciò in quanto tali accordi non erano stati firmati dal sindacato UIL FPL al quale essi erano iscritti.
Rivendicavano l’applicazione del precedente CCNL del 23/11/2004, che espressamente prevedeva la propria vigenza sino alla stipulazione di un nuovo contratto, circostanza non verificatasi nella specie.
2. Il Tribunale di Viterbo rigettava la domanda.
Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Roma.
3. Questa Corte, con sentenza n. 3672/2021, accoglieva il quarto motivo del ricorso per cassazione proposto dai lavoratori (con cui si denunciava la violazione dell’art. 4, co. 2, CCNL 23/11/2004 con riguardo alla dichiarazione di sopravvenuta perdita di efficacia del CCNL del 2004, in quanto la clausola di ultra-vigenza contenuta nel secondo comma del predetto articolo prevedeva come termine finale del contratto soltanto la stipula di un nuovo contratto tra le parti) e quindi cassava con rinvio la sentenza d’appello.
4. In sede di rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva le domande originarie dei lavoratori e per l’effetto così decideva: “dichiara la fondatezza delle domande spiegate dai ricorrenti e accertato e dichiarato che il CCNL sottoscritto in data 22 marzo 2012 tra AIOP e FISMIC Confsal, SI-CEL, FSE, FIALS, UGL nonché l’ulteriore accordo integrativo sull’inquadramento del personale sottoscritto in data 11 giugno 2012 tra le medesime parti è applicabile ai soli iscritti alle relative organizzazioni sindacali firmatarie, condanna la V.S. S.r.l. a non applicare tali accordi ai ricorrenti singolarmente; dichiara che i ricorrenti hanno diritto a prestare lavoro con orario settimanale di 36 ore, che essi hanno diritto a godere di 30 giorni di ferie retribuite per ciascun anno, e hanno, altresì, diritto a percepire le indennità di cui all’art. 61 del CCNL sottoscritto tra AIOP e CGIL FP, CISL FP, UIL FPL e altri nel 2005, nei termini e secondo le regole stabilite dal suddetto accordo, o, comunque, nella misura in cui le hanno percepite prima della riduzione unilaterale da parte del datore di lavoro; condanna la V.S. S.r.l. al pagamento delle suddette indennità, nonché del compenso orario per lavoro supplementare in relazione alle ore di lavoro prestate in eccesso rispetto alle 36 ore settimanali, ovvero ai giorni di ferie non goduti rispetto ai 30 giorni annui; condanna, infine, parte resistente alla ripetizione di quanto eventualmente versato nelle more dai ricorrenti in virtù della sentenza di primo grado, oltre accessori di legge dalla data del pagamento; compensa le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio”.
5. Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria; resistono con controricorso i lavoratori indicati in epigrafe; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Considerato che
1. Parte ricorrente per cassazione deduce, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell’art. 384, 2° comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.; sostiene che nella fase rescindente la Cassazione si è limitata a qualificare il CCNL del 2004 quale contratto collettivo avente un termine finale certo nell’an, seppur incerto nel quando, ma nello stesso tempo ha espressamente rimesso al Giudice del rinvio di valutare la altrettanto dirimente questione della validità della disdetta unilaterale avvenuta prima del verificarsi del termine finale.
2. Con il secondo motivo, deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 384, 2° comma, c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.; sostiene la mancata corrispondenza del decisum della Corte d’Appello rispetto alle conclusioni dei ricorrenti, in relazione alla domanda inerente l’antisindacalità e in relazione alla richiesta di condanna a non applicare gli accordi ai lavoratori iscritti alla UIL FPL, piuttosto che ai ricorrenti singolarmente.
3. Con il terzo motivo, deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 384, 2° comma, c.p.c. e degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., e violazione degli artt. 1366, 1375, 1373, 1374, 1175 c.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c., per mancata valutazione della validità e degli effetti della disdetta unilaterale comunicata dall’AIOP e ribadita da V.S., di cui è causa.
4. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per connessione, in quanto tutti attinenti alla dedotta violazione del disposto di cui all’art. 384 c.p.c.
5.Essi sono fondati per quanto di ragione, per i motivi espressi da questa Corte con l’ordinanza n. 13189/2025 in controversia analoga, che si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
6. Gli accertamenti di fatto presupposti dalla sentenza rescindente di questa Corte non possono più essere rimessi in discussione.
In particolare, in quella pronunzia, questa Corte (al par. 15) ha evidenziato che: “L’accoglimento del quarto motivo ha carattere assorbente di ogni altra questione, poiché gli ulteriori profili postulano la validità della disdetta unilaterale avvenuta prima del verificarsi del termine finale, questione che spetterà al giudice di rinvio riesaminare alla stregua dei principi sopra indicati”.
7. Dunque, alla stregua di quel passaggio motivazionale, deve ritenersi che effettivamente la sussistenza, in fatto, della disdetta, da parte di V.S. s.r.l., di quel CCNL, intervenuta prima della scadenza del suo termine di durata, non sia controversa nel suo avveramento sul piano storico e debba essere considerato un fatto (e un dato) pacifico.
In tal senso è stata appunto presupposta nella sentenza rescindente, nel punto sopra richiamato.
8. Ne consegue che i giudici di rinvio non potevano omettere di pronunziarsi sulla validità di quella disdetta, posto che la questione che dovevano risolvere atteneva proprio alla validità della disdetta e dunque alla sua efficacia, in quanto intimata in epoca anteriore alla scadenza del termine del CCNL, termine che questa Corte – nella pronunzia rescindente –aveva qualificato come di durata e dunque di efficacia del CCNL oggetto di causa, la cui applicazione è rivendicata dai lavoratori (odierni controricorrenti).
Proprio in tal senso era stato formulato il “mandato” conferito da questa Corte ai giudici di merito.
9. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la decisione sia della predetta questione, sia delle altre questioni oggetto dei tre motivi dell’originario ricorso per cassazione che erano stati dichiarati assorbiti, alla luce delle specifiche deduzioni e prove già formulate dalle parti e non esaminate dalla sentenza rescindente perché ritenute assorbite.
10. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
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