CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26611 depositata il 2 ottobre 2025
Lavoro – Rappresentanze sindacali aziendali – Assemblea dei lavoratori – Diritto di usufruire un locale aziendale idoneo per le riunioni – Impedimenti logistici – Adattamento dei locali – Costi e necessità di previe autorizzazioni degli organi di controllo – Consulenza tecnica ufficio – Condotta antisindacale – Normativa sulla sicurezza sul lavoro – Doppia conforme – Rigetto
Fatti di causa
1.- FLAI CGIL di Pisa aveva indetto un’assemblea sindacale per il giorno 20/06/2017.
B. spa c.f. (…) aveva sostenuto di non disporre di locali idonei allo svolgimento dell’assemblea all’interno dell’unità produttiva ed aveva messo a disposizione uno spazio nella vicina C.P. a circa 1,7 km. di distanza, assumendo a suo carico le spese di locazione e di trasporto del personale in quel luogo.
2.- L’organizzazione sindacale aveva adìto il Tribunale di Pisa denunziando la natura antisindacale del comportamento della società.
Il ricorso era stato accolto con decreto emesso ai sensi dell’art. 28 L. n. 300/1970.
3.- A seguito di opposizione della società il Tribunale aveva disposto una consulenza tecnica d’ufficio di tipo ingegneristico per accertare se nei locali aziendali della società fossero presenti spazi idonei ad accogliere l’assemblea dei lavoratori.
All’esito l’opposizione era stata accolta e la originaria domanda del sindacato era stata rigettata.
4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto da FLAI CGIL di Pisa, nel quale si erano costituite entrambe le società, l’altra affittuaria dall’anno 2019 dell’azienda di produzione e commercio di prodotti dolciari e alimentari.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) l’art. 8 CCNL industria alimentare prevede che di norma l’assemblea vada tenuta all’interno dell’unità produttiva, ma tenendo conto delle esigenze produttive e salvo motivi oggettivi di impedimento di natura logistica oppure organizzativa;
b) l’art. 20 L. n. 300/1970 prevede il diritto di assemblea, ma rinvia al contratto collettivo, sicché con tale norma il diritto è garantito non come assoluto, ma relativo;
c) in tal senso è anche la Corte di Cassazione (Cass. n. 24670/2014);
d) il consulente tecnico d’ufficio nominato in primo grado ha evidenziato per ciascuna delle tre soluzioni possibili (assemblee frazionate con 50 o con 25 lavoratori per volta) la necessità di lavori di adattamento dei locali, con costi e con necessità di previe autorizzazioni degli organi di controllo; ha poi accertato che il locale mensa è utilizzato anche come zona relax a riposo, sicché eventuali assemblee comporterebbero problemi di interferenza e di incompatibilità con la normativa sulla sicurezza su lavoro;
e) i dipendenti dell’unità produttiva sono 160 e non può essere predeterminato il numero di quelli che parteciperebbero all’assemblea, sicché neppure la soluzione della convocazione su più turni è praticabile;
f) dunque sussistono impedimenti logistici allo svolgimento dell’assemblea all’interno dei locali aziendali;
g) a prescindere dal costo dei lavori per l’eventuale adattamento dei locali, la sussistenza di tali impedimenti e l’offerta, a carico della società, di una soluzione alternativa non lontana dai locali aziendali consente di escludere la sussistenza di una condotta antisindacale;
h) a tal fine occorre che il comportamento sia obiettivamente idoneo ad ostacolare o a limitare l’attività sindacale e sia intenzionalmente diretto a conseguire tale scopo;
i) tutto ciò non ricorre nel caso in esame.
5.- Avverso tale sentenza FLAI CGIL Pisa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
6.- B. spa c.f. (…) e B. spa c.f. (…) hanno resistito con controricorso.
7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il sindacato ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio nella sua interezza, dalla quale era risultata la presenza di locali idonei allo svolgimento dell’assemblea all’interno dell’unità produttiva.
Il motivo è inammissibile perché precluso dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, penult. co., c.p.c.).
Peraltro, il ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).
Il motivo è altresì inammissibile perché non sussiste l’omissione denunziata, posto che la Corte territoriale ha preso in esame quella parte della relazione di consulenza tecnica d’ufficio nella quale erano indicati i quattro locali aziendali capaci di ospitare da 25 a 55 persone, ma ha adeguatamente motivato sull’impossibilità di superare l’invincibile incertezza sul numero dei possibili partecipanti ad ogni turno, visto il numero complessivo dei dipendenti (160).
Infine il motivo è inammissibile per difetto di “decisività” dell’omissione denunziata: lo stesso ricorrente ammette che l’ausiliario del Tribunale aveva evidenziato alcune problematiche di sicurezza relative ai locali individuati come possibile sede di assemblea (v. ricorso per cassazione, p. 39).
Quindi non vi è certezza del fatto che, se la Corte territoriale avesse esaminato anche quella parte della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, la decisione sarebbe stata opposta a quella invece pronunziata.
2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. il sindacato ricorrente denunzia nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine al rigetto dei motivi di appello, in violazione dell’art. 132, co. 1 (rectius 2), n. 4), c.p.c.
Il motivo è infondato.
Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre allorquando il giudice, in violazione del preciso obbligo di legge costituzionalmente imposto (art. 116 Cost.) e cioè dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c. omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta e cioè di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare se abbia effettivamente giudicato iuxta alligata et probata.
Quest’obbligo del giudice «di specificare le ragioni del suo convincimento», quale «elemento essenziale di ogni decisione di carattere giurisdizionale» è affermazione che ha origine lontane nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un. n. 1093/1947).
Alla stregua di tali principi consegue che la sanzione di nullità colpisce non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione dal punto di vista grafico (ipotesi di scuola) o quelle che presentano un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e che presentano una «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass. sez. un. n. 8053/2014), ma pure quelle che contengono una motivazione meramente apparente, del tutto equiparabile alla prima più grave forma di vizio, perché dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione addotta dal giudice è tale da non consentire «di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato» (Cass. n. 4448/ 2014), venendo quindi meno alla finalità sua propria, che è quella di esternare un «ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo», logico e consequenziale, «a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi» (Cass. sez. un. n. 22232/2016; Cass. ord. n. 14297/2017).
La riformulazione dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass. sez. un. n. 8053/2014; Cass. n.13977/2019).
Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie, poiché la Corte territoriale ha specificamente motivato il proprio convincimento, esponendo in modo chiaro e comprensibile le ragioni per le quali ha ritenuto insussistente una condotta antisindacale.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il sindacato ricorrente lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché “violazione e falsa applicazione” dell’art. 20 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale omesso di considerare che lo stabilimento è ampio oltre ventimila metri quadri e vi sono addetti soltanto sei impiegati (tutti gli altri essendo operai), sicché è impossibile che non sussista un locale idoneo ad accogliere un’assemblea sindacale, considerato che i dipendenti sono 160 e quindi meno di 200.
Il motivo è inammissibile, perché sotto la surrettizia veste della “violazione di norme di diritto”, il ricorrente sollecita a questa Corte un diverso apprezzamento di circostanze di fatto (l’ampiezza della superficie occupata dallo stabilimento dell’unità produttiva nella quale è stata indetta l’assemblea e la sua comparazione con il numero complessivo di dipendenti), interdetto in sede di legittimità, in quanto riservato al giudice di merito.
4.- Con il quarto motivo, articolato in due censure, proposte ai sensi dell’art. 360, co. 1, nn. 5) e 3), c.p.c. il sindacato ricorrente lamenta:
a) l’omesso esame di fatto decisivo, ossia che i dipendenti iscritti ad esso sindacato in quella unità produttiva era molto limitato, sicché sarebbe stato sufficiente un locale idoneo ad ospitare al massimo venti persone;
b) la conseguente violazione dell’art. 27 L. n. 300/1970, ai sensi del quale, nelle unità produttiva con meno di 200 dipendenti, le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire di un locale aziendale idoneo per le loro riunioni.
Il motivo è inammissibile con riguardo alla censura sub a), perché preclusa dalla c.d. doppia conforme (art. 348 ter, penult. co., c.p.c.).
Peraltro, il ricorrente non ha indicato, come invece era suo onere, le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, né ha allegato e dimostrato che esse siano tra loro diverse (Cass. n. 5528/2018; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 19001/2016).
Il motivo è infondato con riguardo alla censura sub b), dal momento che la riunione di una rappresentanza sindacale aziendale è istituto diverso dall’assemblea dei lavoratori di cui all’art. 20 L. n. 300/1970, sicché la norma invocata (art. 27 L. n. 300/1970) è inapplicabile al caso concreto.
5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il sindacato ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto che, ai fini della sussistenza di una condotta antisindacale, sia necessario non soltanto un comportamento obiettivamente idoneo a limitare od ostacolare l’attività sindacale, ma anche uno specifico profilo intenzionale invece irrilevante.
Il motivo è assorbito: l’insussistenza del profilo oggettivo dell’antisindacalità del comportamento datoriale rende irrilevante l’eventuale errore di diritto denunziato.
Resta altresì assorbita l’eccezione di difetto di legittimazione passiva riproposta da B. spa (…), affittuaria di azienda dal 2019, ossia da epoca successiva al fatto oggetto di controversia.
6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in favore di ciascuna controricorrente in euro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.