CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26618 depositata il 2 ottobre 2025
Lavoro – Carenza di interesse ad agire – Comportamento antisindacale – Mancanza /carenza elementi probatori sulle ragioni del deposito del ricorso – Termine di decadenza – Sanzioni disciplinari – Effetti lesivi della libertà e delle attività del sindacato
Fatti di causa
1. Con ricorso ex art. 28 l. n. 300 del 1970, la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti di Piacenza convenne innanzi al Tribunale della città la X.S.C.I. Spa per sentir dichiarare l’antisindacalità del comportamento tenuto dalla società consistito nell’aver sanzionato con la multa di tre ore di retribuzione i lavoratori che avevano partecipato allo sciopero del 2 ottobre 2018, con conseguente ordine di cessazione della condotta lesiva e di rimozione degli effetti, in particolare mediante la restituzione agli interessati delle somme trattenute. Il Tribunale adito, all’esito della fase sommaria, ritenuta l’antisindacalità della condotta denunciata, ordinò “la cessazione della condotta mediante rimozione dei suoi perduranti effetti”, con il conseguente annullamento delle sanzioni disciplinari e restituzione ai lavoratori della somma di euro 24,20 ciascuno.
2. In seguito ad opposizione della società, con cui si chiedeva la revoca dell’impugnato provvedimento e di respingere ogni domanda avversaria, “rigettando ogni accusa di comportamento antisindacale rivolta avverso la XPO”, lo stesso Tribunale così disponeva: “Accoglie l’opposizione; e per l’effetto, previa revoca di ogni contraria statuizione, rigetta ogni domanda svolta da F.I.L.T. DI PIACENZA nei confronti dell’opponente X.S.C.I. S.P.A. siccome inammissibile, per le ragioni esposte in parte motiva”; condannava altresì il sindacato al pagamento delle spese.
3. La Corte di Appello di Bologna, con la pronuncia qui impugnata, ha respinto il gravame della soccombente, “confermando integralmente la sentenza appellata” e compensando le spese del grado.
La Corte territoriale ha preliminarmente condiviso col primo giudice l’assunto secondo cui, poiché le sanzioni erano state irrogate il 5.11.2018 ed il ricorso ex art. 28 St. lav. era stato depositato il 13.2.2019, “l’oggettiva tardività della contestazione appare sintomatica della carenza dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.)”, aggiungendo che l’appellante non avrebbe offerto prova adeguata che il ritardo fosse dipeso da “trattative intervenute con la società”.
La Corte, poi, ha “rimarcato che essendosi formato il giudicato in punto di annullamento della sanzione disciplinare impugnata, […], la carenza di interesse ad agire della FILT CGIL, […], risulta essere ancora più evidente”, affermando come “indubbio che l’Organizzazione sindacale appellante non abbia un interesse giuridico, concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., ad ottenere una pronuncia di mero accertamento della denunciata condotta antisindacale”.
Secondo la Corte, poi, il sindacato non avrebbe prospettato, se non genericamente, “il pericolo di reiterazione della denunciata condotta antisindacale, i cui effetti, come già evidenziato, sono ormai elisi” e tale circostanza deporrebbe ulteriormente “per la sopravvenuta carenza d’interesse ad agire”.
“Alla luce delle suesposte considerazioni, assorbenti di ogni altro aspetto della vertenza”, la Corte bolognese ha affermato che “il ricorso ex art. 28 St. lav. che ha originato la presente causa deve ritenersi inammissibile per carenza d’interesse ad agire, quantomeno sopravvenuta”.
4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la soccombente con tre motivi; ha resistito l’intimata società con controricorso.
Parte ricorrente ha comunicato memoria.
All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. “per avere ritenuto la Corte che vi sia una carenza di interesse ad agire per oggettiva tardività dell’azione”; in particolare viene evidenziato che la Filt aveva agito non per ottenere una pronuncia di mero accertamento, bensì perché fossero rimossi gli effetti della denunciata condotta antisindacale e la circostanza che le somme trattenute ai lavoratori fossero state restituite in seguito all’ordine giudiziale contenuto nell’originario decreto, comunque impugnato, non poteva privare il sindacato dell’interesse ad agire:
1.2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. “per aver la Corte ritenuto la mancanza /carenza di elementi probatori sulle ragioni del deposito del ricorso dopo tre mesi dai fatti”;
1.3. il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 81 c.p.c. “per avere ritenuto la Corte che la declaratoria di annullamento della sanzione disciplinare sia passata in giudicato”; in particolare si evidenzia che la società, con l’opposizione innanzi al Tribunale, aveva richiesto la integrale revoca del decreto pronunciato all’esito della fase sommaria e il giudice adito aveva disposto in conformità statuendo: “Accoglie l’opposizione; e, per l’effetto, previa revoca di ogni contraria statuizione, rigetta ogni domanda svolta da F.I.L.T. DI PIACENZA nei confronti dell’opponente XPO SUPPLY CHAIN ITALY S.P.A. siccome inammissibile”.
2. Il ricorso è fondato nei sensi espressi dalla motivazione che segue.
2.1. Il primo e il terzo motivo devono essere valutati congiuntamente per reciproca connessione.
Tradizionalmente la condotta sanzionata dall’art. 28 St. lav., costruita come “fattispecie strutturalmente aperta”, è integrata da ogni comportamento idoneo a ledere il bene tutelato, e quindi può venire ad esistenza anche in virtù di comportamenti lesivi di interessi di singoli individui, quando tali comportamenti siano “diretti a limitare l’esercizio della libertà nonché dei diritti di sciopero” (sin da Cass. n. 4281 del 1982; Cass. n. 3250 del 1982; Cass. n. 6347 del 1984; Cass. n. 2282 del 1987).
Correlato il principio della completa autonomia, dal punto di vista non solo dei soggetti, ma anche della causa petendi e del petitum, dell’azione ex art. 28 (diretta alla tutela di interessi collettivi ontologicamente e funzionalmente diversi da quelli propri dei singoli lavoratori), rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori i cui diritti siano stati lesi dalla stessa azione del datore di lavoro contestata dall’organismo sindacale sotto il profilo della lesione degli interessi collettivi (cfr. Corte cost. ord. n. 860 del 1988; Cass. n. 6131 del 1984; Cass. n. 10339 del 1997).
Se l’interesse è quello proprio del sindacato è allo stesso che occorre fare riferimento nel valutare il requisito che la giurisprudenza di questa Corte reputa necessario nella speciale azione di repressione della condotta sindacale di cui all’art. 28 l. n. 300/70 e rappresentato dall’attualità della condotta o dal perdurare dei suoi effetti (Cass. Sez. un. n. 2443 del 1977; Cass. n. 6946 del 1987; Cass. n. 3780 del 1990; Cass. n. 1364 del 1991; Cass. n. 3568 del 1991; Cass. n. 1600 del 1998), ricavato dal tenore letterale della disposizione che, prevedendo l’emanazione di un ordine di cessazione del comportamento illegittimo o di rimozione degli effetti, presuppone la sussistenza di tale situazione (cfr. Cass. n. 11751 del 2005). Costantemente è stato precisato che il requisito dell’attualità della condotta sindacale, o quanto meno dei suoi effetti, non è tuttavia escluso dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo di quest’ultimo risulti, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo al libero svolgimento dell’attività sindacale (tra molte: Cass. n. 23038 del 2010; Cass. n. 3837 del 2016; Cass. n. 13860 del 2019; quest’ultima ha ritenuto che la lesione dell’immagine del sindacato – prodotta dal mancato avvio della procedura preventiva di consultazione prevista – non fosse destinata ad esaurirsi in modo istantaneo o in correlazione con i licenziamenti poi adottati, avendo idoneità a produrre effetti duraturi e a rendere quindi attuale la condotta antisindacale).
Si rinviene anche l’argomentazione, in contrapposizione con orientamenti dottrinari, secondo cui: “La mancata fissazione da parte del legislatore di un termine di decadenza all’azione ex art. 28 St. lav. consente alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell’ambito delle proprie autonome valutazioni e nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell’attività antisindacale, che pertanto può essere proposta anche dopo lungo tempo dall’inizio della illegittima condotta. Ed invero, l’urgenza funge <cessazione del comportamento illegittimo> e di <rimozione degli effetti>, e non certo da presupposto temporale del ricorso al giudice, essendo richiesto per l’esperibilità di detto ricorso unicamente che il comportamento denunciato sia ancora in atto e che ancora permangano i suoi effetti lesivi della libertà e delle attività del sindacato o del diritto di sciopero” (così Cass. n. 1600 del 1998, in conformità all’orientamento per il quale non va annoverata tra le condizioni di proponibilità della domanda ex art. art. 28 Stat. lav. l’immediatezza della reazione dei soggetti lesi dalla condotta del datore di lavoro denunziata come antisindacale: Cass. n. 1005 del 1985; Cass. n. 945 del 1983). Per completezza occorre aggiungere che anche l’originaria puntualizzazione contenuta nella motivazione della pronuncia delle Sezioni unite del 1977 innanzi ricordata, secondo cui il procedimento in esame deve tendere all’emanazione di pronunce costitutive e non a meri accertamenti, nel corso del tempo si è andata ridimensionando sulla base della considerazione che anche un accertamento giudiziale può essere funzionale allo scopo di porre fine ad una situazione di illegittima compressione della libertà sindacale (v. n. 9991 del 1998; Cass. n. 11751/2005 cit.); considerazione ripresa recentemente da questa Corte per giungere a decidere una causa nel merito, “con l’accoglimento in parte qua della originaria domanda, sul mero piano dell’accertamento dell’illegittimità realizzatasi” (v. Cass. n. 2479 del 2025; analogamente: Cass. n. 23714 del 2024).
2.2. Nel ricostruito quadro giurisprudenziale, non può certo negarsi l’interesse della Filt di Piacenza a proporre ricorso ex art. 28 St. lav., a poco più di tre mesi dalla condotta antisindacale denunciata, quando erano ancora perduranti gli effetti delle sanzioni disciplinari comminate per l’adesione ad uno sciopero.
Né la circostanza che, in esecuzione dell’originario decreto adottato all’esito della fase sommaria del procedimento, la società avesse restituito le somme trattenute a titolo di sanzione disciplinare ai lavoratori poteva certo far venire meno l’interesse ad agire del sindacato, che permaneva sino al definitivo accertamento giudiziale dell’antisindacalità della condotta denunciata e alla conferma della rimozione di ogni effetto lesivo, anche per evitare indebite ripetizioni e sottrarsi alle spese di soccombenza dell’azione intrapresa.
Inoltre erra la Corte territoriale nell’articolare il suo ragionamento sulla base di un inesistente giudicato interno favorevole alla Filt, che non poteva certo formarsi su di una sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione della società – la quale aveva negato “ogni accusa di comportamento antisindacale” – revocato “ogni contraria statuizione” e “rigettato ogni domanda” dell’O.S. istante siccome “inammissibile”; pronuncia questa integralmente confermata in grado di appello, anche quanto alle spese cui il sindacato era stato condannato in prime cure.
2.3. L’accoglimento di detti motivi determina l’assorbimento del secondo, in quanto ogni considerazione spesa in sentenza circa la sussistenza o meno di trattative che giustificassero il deposito del ricorso ex art. 28 st. lav. dopo tre mesi dalla condotta antisindacale denunciata è travolta dal nuovo esame al quale dovrà procedere il giudice del rinvio.
3. Pertanto, devono essere accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure ritenute fondate, con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.
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