CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27107 depositato il 18 ottobre 2024
Tributi – Avviso di liquidazione imposta di registro – Rimborso mutuo – Improcedibilità ricorso
Rilevato che
1. Am.Ro. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania il 21 marzo 2022, n. 2354/06/2022, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro nella misura di Euro 24.171,50 per omessa registrazione del decreto depositato dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, col n. 2146/2014, a mezzo del quale si era ingiunto a Sc.Ca. il pagamento della somma di Euro 215.878,98 in favore di Am.Ro. e Sc.Vi., a titolo di rimborso di un mutuo, oltre ad interessi quantificati sino al 31 gennaio 2014 nella misura di Euro 370.001,03 e ad ulteriori interessi calcolati nella misura di Euro 63.401,00, per un totale di Euro 589.281,01, nonché del riconoscimento di debito da parte di Sc.Ca. per il corrispondente importo di Euro 215.878,98, ha parzialmente accolto l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Catania il 24 agosto 2018, n. 8987/12/2018, con compensazione delle spese giudiziali;
2. il giudice di appello ha parzialmente riformato la decisione di prime cure – che aveva parzialmente accolto il ricorso originario – nel senso di escludere l’autonoma soggezione ad imposta di registro del riconoscimento di debito e di confermare l’obbligazione solidale di ciascun mutuante in ordine al pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo;
3. l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso ed ha provveduto all’iscrizione della causa a ruolo;
4. il consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione accelerata sul presupposto della ravvisata improcedibilità del ricorso per mancata costituzione della ricorrente;
5. tale proposta è stata comunicata al difensore della controricorrente, che non ha presentato istanza per la decisione nel termine di legge;
Considerato che
1. ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (“Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili e manifestamente infondati”), nel testo novellato dall’art. 3, comma 28, lett. g, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149:
“1. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto.
La proposta è comunicata ai difensori delle parti.
2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.
3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis. 1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96″;
2. nella specie, la proposta formulata dal consigliere delegato (nel senso dell’improcedibilità del ricorso) è stata comunicata al difensore della controricorrente (ma non anche al difensore del ricorrente, che non si era ritualmente costituito ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.);
3. va premesso che, a seguito del provvedimento reso dalla Prima Presidente di questa Corte il 19 settembre 2023, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione se, nel procedimento ai sensi del nuovo testo dell’art. 380-bis cod. proc. civ., il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il collegio giudicante, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, nel procedimento ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come disciplinato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il presidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non versando in situazione di incompatibilità agli effetti degli artt. 51, primo comma, n. 4, e 52 cod. proc. civ., atteso che tale proposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con carattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa (Cass., Sez. Un., 10 aprile 2024, n. 9611);
4. pertanto, nulla osta a che il consigliere delegato allo spoglio (Dott. G.L.S.) possa assumere in questa sede la veste di giudice relatore ai fini della decisione collegiale;
5. per il resto, prendendo atto della mancata presentazione dell’istanza di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta e dell’omessa adozione medio tempore del conseguente decreto di estinzione, si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte;
6. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualità dell’impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilità del ricorso stesso per omissione o tardività del deposito, a norma dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di Cassazione;
7. infine, la pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito dello stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
Dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 1.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.