Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 27723 depositata il 25 ottobre 2024

danno morale

RILEVATO CHE

1. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata resa in seguito a rinvio disposto da questa Corte con sentenza 4099 del 2020, ha condannato XX ed YY in solido tra loro, a corrispondere a -omissis- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, la somma complessiva di Euro 157.185,00, oltre accessori, in luogo della somma di Euro 97.185,00 in precedenza riconosciuta dalla pronuncia d’appello cassata da questa Corte;

ha poi condannato le società, in solido tra loro, a pagare “le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio che liquida per il primo grado in Euro 7.500,00, per il grado di appello in Euro 6.000,00, per il giudizio in Cassazione in Euro 4.500,00 e per il giudizio di rinvio in Euro 6.000,00 oltre spese generali IVA e CPA”;

2. la Corte ha premesso che occorreva dare applicazione a quanto disposto dalla pronuncia cassatoria, per la quale andava liquidato anche il “danno morale soggettivo” subito dalla vittima; ha dato atto che i criteri cui attenersi per la liquidazione erano stati indicati dalla stessa S.C. nella giovane età della danneggiata e nella situazione personale e familiare della stessa; ha argomentato che “gli elementi sintomatici dell’entità della sofferenza interiore patita (cd. danno morale soggettivo) vanno senz’altro individuati nella giovane età della donna (30 anni) e “vergine” al momento dei fatti e della cultura profondamente religiosa della stessa (cattolica praticante) e dei suoi familiari, circostanze che hanno sicuramente amplificato la sua sofferenza interiore conseguente alla grave violenza subita sul posto di lavoro, consistita nell’essere stata vittima dapprima di molestie sessuali perpetrate da due superiori gerarchici e subito dopo dallo stupro commesso da uno dei due”; ha ritenuto che tali elementi giustificassero “un incremento a titolo di personalizzazione del danno morale soggettivo – quantificato dal CTU nella percentuale del 15% e pari, avuto riguardo all’età della vittima al momento dei fatti, ad Euro 44.993,00 – nella somma complessiva di Euro 60.000,00, che va quindi ad aggiungersi, nella liquidazione unitaria del danno non patrimoniale, a quanto già liquidato a titolo di danno biologico dalla Corte d’Appello pari ad Euro 97.185,00, per un importo quindi totale pari ad Euro 157.185,00”, oltre accessori;

la Corte ha, infine, regolato le spese secondo il “principio di soccombenza applicato all’esito globale del processo”; 

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la danneggiata con due motivi; hanno resistito le intimate società con distinti controricorsi;

tutte le parti hanno comunicato memorie;

all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;

CONSIDERATO CHE

1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, “con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale direttamente afferente al pregiudizio intrinseco, personale, connesso alla sofferenza interiore del danneggiato”; si eccepisce che la Corte del rinvio sarebbe giunta alla determinazione del cd. danno morale soggettivo “con una motivazione meramente apparente e obiettivamente incomprensibile, risultando omesso qualsiasi riferimento al tipo di tabella utilizzata, al quomodo e al quantum dell’asserita personalizzazione, così risultando oscuro il percorso logico seguito”;

la censura non può trovare accoglimento;

1.1 secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 901 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018; Cass. 23469 del 2018), in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); parimenti il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di beni-interessi diversi dalla salute ma costituzionalmente tutelati può essere liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore);

1.2 una volta riconosciuta in diritto la risarcibilità del danno morale quale posta autonoma del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico e dalla sua personalizzazione, l’accertamento in concreto della sussistenza di un tale tipo di danno così come della determinazione del suo ammontare in via equitativa compete al giudice del merito e involge inevitabilmente una quaestio facti che, come ogni altra, può essere sindacata innanzi a questa Corte nei limiti ristretti in cui può esserlo ogni accertamento di merito;

ossia o nei rigorosi confini posti dal novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte a partire dalle sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; oppure laddove la motivazione posta a base di tale accertamento valichi la soglia del cd. minimum costituzionale, di modo che la sentenza impugnata risulti affetta dal più grave dei vizi, tale da determinarne la nullità censurabile ex n. 4 dell’art. 360 c.p.c.;

1.3 è tale ultimo aspetto che viene investito dal motivo in esame;

tuttavia, è noto che le decisioni delle Sezioni unite appena richiamate hanno sancito che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi solo laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016);

il che non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per determinare l’ammontare del danno morale soggettivo in via equitativa, facendo riferimento sia alla percentuale di danno biologico subito dalla danneggiata (e la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha confermato la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all’entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata; v. Cass. n. 20661 del 2024; Cass. n. 26301 del 2021; Cass. n. 25164 del 2020), sia ad elementi sintomatici “dell’entità della sofferenza interiore patita”, quali la giovane età della vittima e le sue condizioni personali e familiari;

mentre non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una eventuale insufficienza della motivazione, né, tanto meno, la circostanza che la medesima non soddisfi le aspettative di chi ricorre;

1.4 opportuno aggiungere che la non patrimonialità – per non avere il bene persona un prezzo – del diritto leso, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (per tutte Cass., SS.UU. n. 26972 del 2008; in conf. v. Cass. n. 18778 del 2014);

pertanto, la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità solo se la motivazione difetti totalmente di giustificazione o si discosti sensibilmente dai dati di comune esperienza, o sia fondata su criteri incongrui rispetto al caso concreto o radicalmente contraddittori, ovvero se l’esito della loro applicazione risulti particolarmente sproporzionato per eccesso o per difetto (v. Cass. n. 1529 del 2010; Cass. n. 13153 del 2017; Cass. n. 31358 del 2021);

carenze che nella specie non sono state neanche adeguatamente evidenziate e che il Collegio non ravvisa, per le ragioni in precedenza esposte;

2. col secondo motivo di impugnazione viene dedotta la violazione di legge, con riferimento agli 383 e 385 c.p.c., per avere la Corte di Appello “indebitamente riformato/ridotto le spese di lite previamente liquidate alla parte vittoriosa” nei gradi di giudizio precedenti, “eccedendo anche alle disposizioni contenute nella sentenza di rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione”; si censura altresì la violazione di legge, con riferimento all’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, al D.M. n. 55/2014 ed al D.M. n. 37/2018, “relativamente alla determinazione giudiziale dei compensi per il procedimento di legittimità e per il procedimento di rinvio in appello, eccessivamente ridotti rispetto ai valori medi dei parametri di riferimento”;

il motivo è infondato;

opportuno premettere che, una volta cassata da questa Corte la prima sentenza d’appello, la liquidazione delle spese ivi contenuta è stata travolta e, quindi, correttamente il Giudice del rinvio ha provveduto ad una nuova liquidazione delle spese del grado di appello, mentre ha confermato l’importo già liquidato nella sentenza di primo grado; quanto poi alla doglianza che la sentenza impugnata avrebbe liquidato le spese in modo eccessivamente ridotto rispetto ai valori medi di tariffa, riveste valenza decisiva l’insegnamento di questo Giudice del diritto secondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombente deve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità (v. Cass. n. 20289 del 2015); l’assunto è stato specificamente ribadito anche nel caso di liquidazione delle spese processuali sulla base delle tariffe approvate con il D.M. n. 140 del 2012, rilevando unicamente che la liquidazione sia contenuta entro i limiti, massimo e minimo, delle tariffe medesime, peraltro nemmeno vincolanti, come si desume dall’art. 1, comma 7, del menzionato decreto (cfr. Cass. n. 18167 del 2015); il principio ha trovato applicazione anche in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, per cui non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass. n. 2386 del 2017; Cass. n. 26608 del 2017; Cass. n. 29606 del 2017);

3. in conclusione, il ricorso deve essere respinto, con spese regolate secondo soccombenza e liquidazione come da dispositivo in favore di ciascuna delle parti controricorrenti;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

infine, per la natura della “causa petendi” va di ufficio disposta l’omissione, in caso di diffusione, delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre esborsi pari ad Euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge, in favore di ciascuna delle società controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.