CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28106 depositata il 31 ottobre 2024
Lavoro – Licenziamento disciplinare – Errore di fatto – Avvenuta comunicazione di opinamento – Inammissibilità
Fatti di causa
1. Con ordinanza n. 14141/2023 la Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale di R.V. e dichiarato assorbito il ricorso incidentale di (…) (da ora S.), proposti avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Salerno aveva respinto la impugnazione del V., così confermando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al V. dalla società S.
2. Per la revocazione della decisione ha proposto ricorso R.V. sulla base di un unico motivo; S. ha depositato controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 395 n. 4 c.p.c. che la ordinanza impugnata per revocazione è frutto di errore di fatto su una circostanza – rappresentata dall’avvenuta comunicazione di opinamento al V., ai sensi dell’art. 53 R.D. n. 148/1931 – la cui verità assume essere incontrastabilmente esclusa dalle risultanze documentali di causa.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1. Come è noto l’art. 395 n. 4 c.p.c. consente l’impugnazione per revocazione se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali; l’errore revocatorio consiste, infatti, in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l’attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; esso deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’ errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. .
L’errore revocatorio presuppone quindi il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio; ne consegue che non è configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico o siano frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali, ossia di una viziata valutazione delle prove o delle allegazioni delle parti, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. tra le altre, Cass. n. 2236/2022, Cass. n. 26890/2019, Cass. n. 22171 del 2010, Cass. n. 8180 del 2009, Cass. n. 14267 del 2007, Cass. n. 4015 del 2006,Cass. n.3652 del 2006).
2.2. Con specifico riferimento alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, si è poi affermato che l‘errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto, individuandosi nell’errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati (Cass. n. 16136 del 2009, Cass. n. 3365 del 2009, Cass. Sez. Un. n. 26022 del 2008).
2.3. Tali approdi sono stati compendiati in una recente pronunzia delle Sezioni unite di questa Corte così massimata: <<In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.:
a) consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa (sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito terreno di discussione delle parti);
b) non può concernere l’attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa;
d) deve essere essenziale e decisivo;
e) deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale il ricorrente, lungi dall’evidenziare un errore di fatto percettivo, ha lamentato un omesso esame dei motivi articolati nel ricorso introduttivo, così sollecitando un rinnovato giudizio sui disattesi motivi del ricorso per cassazione).>> ( Cass. Sez. Un. n. 20013 del2024).
2.4. Alla stregua della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata deve escludersi che l’errore denunziato con il presente ricorso abbia le caratteristiche dell’errore revocatorio rilevante ai fini dell’art. 395 n. 4 c.p.c..
Tanto assorbe il rilievo dell’inammissibilità delle censure connesso alla modalità di evocazione degli atti e documenti di causa non rispettosa del principio di specificità quale codificato dall’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. .
2.5. Occorre premettere che il giudizio definito in sede di legittimità con la ordinanza revocanda era stato originato dal ricorso ex lege n. 92/2012 con il quale l’odierno ricorrente in revocazione, con rapporto di lavoro regolato dalla normativa speciale dettata dal r.d. n. 148/1931, aveva chiesto accertarsi la illegittimità del licenziamento disciplinare irrogatogli da S., denunziando, per quel che qui rileva, vizi connessi alla inosservanza della specifica procedura prevista dal r.d. n. 148/1931 ed in particolare la mancanza del prescritto “opinamento” quale momento indispensabile del relativo perfezionamento.
2.6. Il ricorso era stato respinto in sede sommaria con statuizione confermata dal giudice dell’opposizione e quindi dal giudice del reclamo.
La S.C. con l’ordinanza revocanda ha a sua volta respinto il ricorso principale del lavoratore e dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società svolto in via condizionata.
La questione relativa all’ ”opinamento” era stata posta con il primo motivo di ricorso principale per cassazione, così riassunto dalla ordinanza della quale è chiesta la revocazione: <<Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 e ss. dell’Allegato 1 al r. d. n. 148 del 1931 in relazione al mancato opinamento. Il ricorrente sostiene infatti che la mancata applicazione del procedimento speciale mai abrogato, che rientra tra le nullità di protezione essendo posta inderogabilmente a tutela della parte più debole, avrebbe irrimediabilmente viziato il procedimento e conseguentemente la sanzione irrogata >>.
Il rigetto del motivo, esaminato congiuntamente al secondo motivo di ricorso principale, incentrato sulla mancanza di potere decisionale in capo al Direttore regionale che aveva comminato il licenziamento, è stato motivato, all’esito della ricognizione della speciale disciplina applicabile al rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri rappresentata dal r.d. n. 148/1931, nei seguenti termini : << Orbene, nel caso in esame, è pacifico che il ricorrente – dopo la comunicazione dell’opinamento da parte del Direttore Regionale, che la Corte territoriale ha in fatto accertato che era stato a ciò delegato – non ha presentato ulteriori giustificazioni nel termine di cinque giorni con la conseguenza che il provvedimento adottato è divenuto definitivo. >>.
Da quanto sopra si evince che il giudice di legittimità ha mostrato di ritenere sussistente l’ ”opinamento” (e che la relativa comunicazione fosse stata effettuata al lavoratore), richiamando l’accertamento a tal fine operato dalla Corte di merito.
2.7. Parte ricorrente non contrasta in alcun modo quest’ultima affermazione né, tanto meno, chiarisce se ed in che termini con il ricorso per cassazione aveva contestato l’accertamento di fatto circa la intervenuta comunicazione dell’atto di opinamento, affermata dalla Corte di merito; dallo storico di lite della sentenza impugnata emerge, invero, che l’unica censura a riguardo formulata con il ricorso per cassazione concerneva la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e non la ricostruzione in fatto della concreta fattispecie in relazione alla ritenuta sussistenza dell’atto di opinamento e della sua comunicazione al lavoratore.
2.8. Tanto è già di per sé sufficiente ad escludere la configurabilità del denunziato errore revocatorio posto che da quanto risultante dalla ordinanza impugnata e come indirettamente confermato dallo storico di lite del ricorso per revocazione – che non riporta fra i motivi di ricorso per cassazione una censura avente ad oggetto l’accertamento di fatto alla base del decisum di secondo grado – alcun errore percettivo del giudice di legittimità è configurabile rispetto ad una circostanza incontestatamente acquisita nel giudizio di merito ed il cui accertamento esulava dall’ambito di quanto devoluto con il ricorso per cassazione.
2.9. La evocata ricostruzione dello sviluppo della vicenda processuale è confermata dall’esame degli atti di causa.
In particolare, in relazione allo specifico profilo di interesse, si evidenzia che la Corte di appello ha affermato, nel respingere la denunzia del V. di violazione dell’art. 54 allegato 1 rd n. 148/1931, in tema di scansioni del procedimento disciplinare approntato dalla disciplina speciale, che era incontestato che era stata data al dipendente comunicazione delle ragioni del licenziamento ed ha osservato che tale comunicazione era << sostanzialmente assimilabile al c.d. “opinamento“ previsto dalla normativa speciale in questione>> ( sentenza di secondo grado, pag. 5).
L’accertamento del giudice del reclamo quanto alla sussistenza dell’ ”opinamento” risulta frutto quindi di una valutazione di equiparazione/ assimilazione dell’atto all’opinamento alla comunicazione pervenuta al lavoratore; esso era astrattamente incrinabile solo dalla deduzione di vizio di motivazione che non risulta a riguardo specificamente formulato nei motivi di ricorso per cassazione.
2.10. Tale accertamento, non investito da impugnazione con il ricorso per cassazione proposto dall’odierno ricorrente, è stato quindi correttamente posto a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso principale, rispetto al quale deve escludersi in radice, come già osservato, il denunziato errore percettivo.
La questione della sussistenza o meno di un atto di opinamento aveva costituito infatti un punto controverso nell’ambito del giudizio di merito ed era stata definito dalla Corte di merito con accertamento positivo della circostanza, che la SC, in difetto di impugnazione sul punto, si è limitata a recepire considerandola ormai acquisita.
3. All’inammissibilità del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese processuali ed pagamento, nella sussistenza dei relativi presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quater d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.