CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28272 depositata il 4 novembre 2024

Lavoro – Diritto alla pensione di vecchiaia – Anzianità contributiva e anagrafica sufficiente – Gestione separata – Accoglimento

Rilevato che

La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva riconosciuto a S.M. il diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del diritto al pensionamento, ovvero l’1.12.2004.

La Corte negava che il trattamento pensionistico decorresse dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonostante in essa S.M. avesse chiesto di computare nella pensione a carico della Gestione separata precedenti periodi contributivi con iscrizione presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Ciò che rilevava era infatti la presenza, già all’1.12.2004, di un’anzianità contributiva e anagrafica sufficiente a maturare il diritto al trattamento pensionistico.

Avverso la sentenza, ricorre l’Inps per un motivo illustrato da memoria.

S.M. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Considerato che

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n.282, in relazione all’art. 2, co. 26 e seguenti l. n. 335/95.

La Corte avrebbe dovuto far decorrere il trattamento pensionistico dal primo giorno del mese successivo alla domanda di pensione, in quanto era stata in essa chiesto, ai sensi dell’art. 3 d.m. 2.5.1996, n. 282, il computo della pregressa contribuzione maturata presso il FPLD.

Osserva che il titolare decise, con la domanda, di optare per il computo e di avvalersi della pregressa contribuzione onde percepire il trattamento a carico della Gestione separata anziché del FPLD, sicché, prima di tale domanda, la contribuzione pregressa non era entrata nella Gestione separata, né la pensione poteva avere decorrenza anteriore.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dal controricorrente.

Il ricorso espone in maniera sufficientemente chiara ed esaustiva sia i fatti di causa, sia le ragioni della censura.

Nemmeno è fondata l’eccezione di inammissibilità secondo cui la censura esposta col motivo di ricorso sarebbe questione nuova avanzata solo in sede di legittimità.

Dalla sentenza d’appello (p.3-4) emerge invece che la questione del computo dei contributi a far tempo dalla domanda ex art.3 d.m. 282/96 era stata posta sia in comparsa costitutiva di primo grado, sia col motivo d’appello.

Tanto premesso, il motivo è fondato.

In analogo precedente, in cui era stata esercitata la scelta del computo ex art. 3 d.m. 282/96 al fine di ottenere, a carico della Gestione separata, un trattamento pensionistico che includesse la pregressa contribuzione versata presso il FPLD, e in cui i requisiti contributivo e anagrafico per ottenere la pensione a carico della Gestione separata erano maturati prima della domanda di computo, questa Corte ha affermato (Cass.21361/21, in seguito v. Cass. 30256-30257/22, Cass.30689/23) che il trattamento pensionistico decorre non dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del diritto (art.6, co.1 l. n.155/81), ma dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.

Occorre infatti distinguere tra la data di perfezionamento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del trattamento pensionistico che, nel caso di specie, decorre dalla domanda, come fatto palese dall’art. 3 d.m. 282/96: esso, ai fini dell’esercizio della facoltà di computo, richiede apposita domanda, e solo per effetto di essa, e quindi a partire da essa, la contribuzione pregressa può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione chiesta.

Si può qui aggiungere che, in tema di cumulo di contributi maturati presso diverse gestioni dell’AGO, la regola generale è quella dell’art. 22, co.5 l. n. 153/69: il trattamento pensionistico “decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda”.

Detto che la Gestione separata è una gestione facente parte dell’AGO, come il FPLD e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Cass.10396/09), il computo di cui all’art. 3 d.m. 282/96 è una vera e propria ipotesi di cumulo, secondo quanto emerge da Cass.10396/09, nel momento in cui tale pronuncia ha richiamato la disciplina del cumulo dell’art. 16 l. n.233/90 in relazione alla facoltà di computo.

Trattandosi dunque di cumulo, deve valere l’art.22, co.5 l. n.153/69.

La sentenza va quindi cassata, non essendosi attenuta alla regola dell’art.22, co.5 l. n.153/69, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione per i conseguenti accertamenti, nonché per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di cassazione.